Open-access Presunzione di innocenza, accertamento penale e dimensione temporale: dalla prescrizione del reato all’improcedibilità processuale

Presumption of innocence, fact-finding, and chronological dimension of criminal justice: from statute of limitations to case dismissal

Resumo

Il presente studio si propone di indagare il rapporto tra l’accertamento penale e la presunzione di innocenza nell’ordinamento giuridico italiano, con particolare attenzione agli effetti prodotti dalla prescrizione penale. Istituto posto al crocevia tra il diritto sostanziale e processuale, la prescrizione è stata oggetto di numerosi interventi riformatori, l’ultimo dei quali ha introdotto, nel 2022, l’art. 344-bis C.p.p. Tale disposizione prevede l’improseguibilità dell’azione penale al superamento di specifici termini nei giudizi di impugnazione. Questo meccanismo, che affianca alla prescrizione sostanziale una forma di improcedibilità processuale, impone una riflessione approfondita circa le sue ricadute sul diritto dell’imputato a essere considerato non colpevole fino alla pronuncia di una condanna definitiva. In particolare, si tratta di comprendere se e in che misura la sostituzione della prescrizione sostanziale con un istituto di natura strettamente processuale, giustificata dall’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo, possa incidere sulle garanzie fondamentali dell’imputato.

Palavras-chave
accertamento penale; improcedibilità processuale; presunzione d’innocenza

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between criminal fact-finding and the presumption of innocence in the Italian legal system, with particular attention to the effects of the statute of limitations. Situated at the crossroads of substantive and procedural law, this one has been the subject of numerous reformative interventions, the most recent of which, in 2022, introduced article 344-bis of CCP. This provision provides for the dismissal of the case if certain time limits are exceeded in the appeal proceedings. This new mechanism, which adds a form of procedural feature to the substantive statute of limitations, calls for in-depth analysis on its implications for the defendant’s right to be presumed innocent until a final conviction is pronounced. In particular, it is necessary to understand whether and to what extent the replacement of the substantive statute of limitations by a purely procedural instrument, justified by the objective of ensuring a reasonable duration of the trial, may adversely affect the fundamental guarantees of the accused.

Keywords
criminal fact-finding; dismissal of the case; presumption of innocence

1. Introduzione

Il concetto di tempo esprime tradizionalmente un’esigenza di ordine che si contrappone alla spontanea tendenza della realtà al disordine. Applicata allo specifico contesto della giustizia penale, siffatta constatazione sottolinea il ruolo fondamentale di questo elemento nell’accertamento dei reati, per l’esigenza di incardinare questa attività entro precisi limiti temporali. Eppure, tale entità, lungi dal rappresentare un mero parametro che regola il procedimento penale, definendone la durata e ottimizzando l’uso delle risorse umane ed economiche impiegate, assume un significato valoriale più profondo. La sua portata si estende infatti fino al punto da influenzare la tutela di diritti fondamentali, condizionando al contempo la percezione della giustizia penale da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nel processo e della collettività nel suo complesso.

Un tema che fra tutti meglio evidenzia l’interazione tra l’aspetto “fisicista” e quello culturale del tempo è rappresentato dalla prescrizione penale2. I termini fissati per l’estinzione del reato e dell’azione penale3 (o del processo4 o del procedimento5) per decorso temporale sono il riflesso di una cultura giuridica in continua trasformazione, costantemente impegnata a bilanciare garanzie fondamentali, quali la rieducazione dell’individuo penalmente responsabile e la presunzione di innocenza, con le esigenze di controllo sociale e di prevenzione del crimine.

È entro tale cornice concettuale che ci proponiamo di approfondire, attraverso la peculiare prospettiva della disciplina italiana, la relazione intercorrente tra l’accertamento penale e la garanzia di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e all’art. 6, comma 2, Cedu, che più di altri soffre la mannaia del tempo6. Ed infatti, l’accusato che, presunto innocente, dovesse trovarsi dinanzi ad un procedimento potenzialmente infinito subirebbe una lesione, poiché il processo, a prescindere dalla portata delle misure che incidono direttamente sui suoi diritti e libertà individuali, rappresenta di per sé un’afflizione che condiziona profondamente la sua vita e le sue prospettive esistenziali. E così, senza argini normativi volti a contenere il potere coercitivo statale, rischierebbe di rimanere indefinitamente soggetto ad un giudizio e privato della certezza di una conclusione definitiva7. In questo scenario, ignorare l’impatto del tempo sulla punizione e sull’accertamento penale significherebbe, di fatto, introdurre un principio di presunta colpevolezza.

Più specificamente, l’occasione per tornare a riflettere sugli effetti erosivi del passaggio del tempo sulla presunzione costituzionale è rappresentata dal complesso meccanismo che opera nell’ordinamento giuridico italiano in cui alla prescrizione del reato si affianca quella che la dottrina ha definito «improcedibilità ratione temporis»8. Siffatti istituti operano nel complesso secondo un sistema ridisegnato di recente dal legislatore italiano. In particolare, il d.lgs 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), evitando di intervenire direttamente sulla disciplina del Codice penale, ha introdotto il nuovo istituto dell’«improcedibilità dell’azione penale» per eccessiva durata della fase impugnatoria (art. 344-bis C.p.p.), con ciò prevedendo l’impossibilità di proseguire, per l’appunto, l’azione penale, che si attiva automaticamente al superamento di termini tassativi fissati per i giudizi di impugnazione, ovvero due anni per l’appello e un anno per la Cassazione. Ispirata in parte agli speedy trial time limits del sistema giudiziario statunitense, la combinazione di queste figure, una sostanziale e l’altra processuale, prevede un doppio regime temporale. Fino alla sentenza di primo grado la prescrizione si comporta come causa estintiva del reato. Nei giudizi di impugnazione9, invece, viene sostituita da una prescrizione che impone di non procedere una volta scaduti i limiti prestabiliti, così privando il giudice di seconde cure o di legittimità del potere di avanzare nell’accertamento dei fatti contestati e nel controllo sulla correttezza della decisione emessa nei gradi precedenti10. Come è stato efficacemente evidenziato, a un certo punto, troncando l’attività accertativa realizzata fino a quel momento, la prescrizione sostanziale svanisce lasciando spazio a quella processuale al fine di rafforzare l’equità procedimentale intesa nella sua dimensione di ragionevole durata11.

La previsione di questo mutamento di stato ha riacceso un dibattito mai realmente sopito attorno ad una tematica articolata quale è quella rappresentata dal legame intercorrente tra la prescrizione penale e il diritto di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e all’art. 6, comma 1, Cedu.

Ebbene, oltre alle perplessità terminologiche (è corretto parlare di improcedibilità dell’azione penale nei gradi di giudizio successivi al primo?12), diversi sono i profili che rendono problematico il rapporto del meccanismo appena descritto anzitutto con i precetti costituzionali13 relativi all’azione penale14 e all’uguaglianza tra imputati. Senza sottovalutare la rilevanza di siffatte e altre criticità15, questo scritto si sofferma tuttavia sulla compatibilità del sistema appena delineato con la presunzione di innocenza, «prima e fondamentale garanzia che il procedimento assicura al cittadino»16, elemento imprescindibile per l’assicurazione del fair trial17, nonché postulato fondamentale della scienza processuale e di tutte le altre garanzie18. Ed infatti, la previsione costituzionale che sancisce la presunzione di non colpevolezza costituisce una prescrizione e non una mera proposizione descrittiva: per questo motivo, essa riveste un ruolo cruciale nel delineare i limiti entro cui il legislatore può modellare le regole processuali e l’interprete sviluppare soluzioni ermeneutiche. Tale principio impone dunque che ogni costruzione normativa e interpretativa sia orientata alla tutela dell’innocente, anche a costo, come osservava già Francesco Carrara, che dalle «protezioni dell’innocenza» possano talvolta trarre beneficio anche i «colpevoli»19.

Ebbene, prima di verificare se l’improseguibilità processuale, sostituendo la prescrizione sostanziale nei giudizi di impugnazione, in nome della ragionevole durata del processo, comprometta o meno il diritto dell’imputato a essere considerato non colpevole fino a una condanna definitiva20, è utile soffermarsi sull’istituto della prescrizione globalmente inteso e sul modo in cui il principio sancito dall’art. 27, comma 2, Cost. ha trovato applicazione nel processo penale fino alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022. Nell’analizzare i principali riflessi che il meccanismo voluto dalla Riforma Cartabia produce sul principio della presunzione di non colpevolezza, si guarderà con attenzione ai profili ritenuti più problematici. Tra questi spiccano il conflitto tra l’improseguibilità e il diritto a un giudizio di merito; le conseguenze della declaratoria di estinzione del processo sulle statuizioni civili e sugli standard probatori differenziati tra processo penale e processo civile, in relazione al rinvio disposto ex art. 344-bis C.p.p., nonché gli effetti della stessa decisione sulle statuizioni ablatorie. Si tratta di aspetti che, pur a fronte dell’estinzione del processo penale, rischiano infatti di far apparire l’imputato, formalmente non colpevole, come sostanzialmente non innocente nei giudizi successivi e connessi imposti dall’ordinamento.

2. Prescrizione penale, ragionevole durata del processo e presunzione di innocenza. Alcune premesse concettuali

Per affrontare adeguatamente la complessità della tematica in esame, risulta senz’altro utile predisporre un adeguato quadro teorico introduttivo, capace di orientare le riflessioni che seguiranno nella seconda parte del contributo. In questa prospettiva, si rende necessario adottare un approccio metodologico ampio e integrato, che valorizzi la relazione osmotica tra diritto penale sostanziale e processuale, quale chiave di lettura privilegiata per cogliere le implicazioni più significative della disciplina vigente.

A riguardo, è difficile negare che la prescrizione penale, scandendo i tempi della punibilità, finisca per influire in un certo qual modo sulle tempiste del processo e viceversa, con ripercussioni di non poco conto sulla concreta attuazione della presunzione di innocenza. L’ampiezza di questa reciproca interazione e l’equilibrio tra i due termini della relazione costituiscono da sempre oggetto di un acceso dibattito che vede contrapporsi legislatore e dottrina, come pure diverse voci all’interno della stessa comunità accademica, senza tuttavia approdare a soluzioni univoche, a causa della difficoltà di superare quelle radicate posizioni ideologico-culturali che incidono significativamente sugli “equilibrismi politici”21.

La prescrizione del reato e l’improcedibilità per decorso temporale non possono dunque che essere analizzate congiuntamente. Pur essendo distinte nella teoria, nel concreto svolgersi dell’accertamento si sovrappongono e si intrecciano inevitabilmente, parlando un linguaggio comune in uno o più momenti del cammino accertativo. È dunque l’esame della loro capacità di coesistere all’interno di un sistema attualmente “ibrido” che permette di afferrare pienamente gli effetti del trascorrere del tempo sulla concreta opportunità e sulla possibilità di esercitare oggi lo ius puniendi nel pieno rispetto di diritti e garanzie fondamentali, prima fra tutti la presunzione di innocenza22. D’altro canto, la coesistenza di questi due istituti riflette le principali modalità con cui il parametro cronologico incide sulla giustizia penale23. Nella disciplina concernente il reato, con molta approssimazione, si possono, ad esempio, annoverare le ricadute sulla determinazione della pena e sull’efficacia della risposta sanzionatoria e, più in generale, sulla punibilità del reato24. Il tempo è poi l’elemento che scandisce l’intero procedimento penale, poiché regola e organizza il percorso accertativo che conduce al giudizio sulla responsabilità penale25. Dopo la sentenza definitiva, diventa parte integrante della pena definendone durata ed attuazione.

A ciò si aggiunga che tra gli profili più rilevanti del tempo vi è senza dubbio la funzione di custode della memoria storico-giuridica, che si realizza attraverso l’intreccio inesorabile tra passato e presente, il quale fornisce un punto di riferimento stabile nel continuo mutare delle norme e della giurisprudenza26. Eppure, questo fattore può rivelare un aspetto meno rassicurante. In alcune circostanze, esso ci mette infatti di fronte alla sua continua mutevolezza e all’instabilità delle situazioni che da esso sono travolte, proprio come insegna il principio eracliteo del pánta rheî. Si presenta, in altri termini, come un elemento capace di elidere il passato o di separarlo dal presente, impedendone la produzione degli effetti. Questa particolare dimensione si riflette nella prescrizione penale, la quale, da un lato, si innerva con il diritto all’oblio27 e, dall’altro, si pone in contrasto con la necessità di perseguire l’accertamento del reato e di preservare la memoria processuale. Se, per un verso, la prescrizione consente di recidere il legame tra passato e presente, evitando che un accertamento infinito condizioni la vita di chi, presunto non colpevole, è sottoposto a giudizio, dall’altro l’istituto in esame deve confrontarsi con l’interesse pubblico alla memoria veicolata dal processo. Peraltro, non esiste un metodo certo per stabilire con esattezza quanto tempo sia necessario e sufficiente perché si verifichi spontaneamente la dimenticanza. Si tratta infatti di valutazioni astratte e ipotetiche, che possono essere espresse solo in termini di verosimiglianza e approssimazione.

Il principio della presunzione di innocenza si inserisce in questo precario equilibrio, rafforzando l’idea che né il ricordo del reato né il tempo processuale possano prolungarsi oltre un limite ragionevole senza finire per compromettere i diritti fondamentali della persona.

2.1 La prescrizione penale tra idolo polemico, enigma giuridico e necessità sistemica. Questioni ancora aperte

Come anticipato, prima di immergerci nell’analisi dei rilevanti profili di legittimità della normativa in esame con il principio di cui all’art. 27, comma 2, Cost., occorre soffermarsi brevemente sull’articolato fenomeno della prescrizione penale per tratteggiarne le caratteristiche e accennare alle principali questioni irrisolte nell’ordinamento giuridico italiano, specie quelle relative alla natura dell’istituto. D’altro canto, le persistenti incertezze che gravitano attorno a questo problematico strumento hanno rappresentato, negli anni, uno dei principali fattori propulsivi delle numerose riforme che si sono susseguite, e che hanno cercato di porre un rimedio agli effetti pregiudizievoli del passaggio temporale sulla giustizia penale.

Sennonché disquisire di questo argomento reca con sé un senso di smarrimento in ragione della vastità di contributi che si sono succeduti, tutti caratterizzati da una straordinaria diversità di prospettive28 su ciò che negli anni è assurto ad un vero e proprio «idolo polemico»29.

Con il suo scorrere, il potere obliante del tempo inevitabilmente si confronta con i molteplici significati che assume sia sul piano sostanziale che processuale. Tutto questo spiega perché la prescrizione penale sia spesso definita un vero e proprio «enigma giuridico»30. L’incertezza interpretativa scaturisce essenzialmente da due aspetti fondamentali che, ai fini della nostra analisi, richiamiamo qui di seguito brevemente. Non può trascurarsi di considerare la complessità che scaturisce dall’inquadramento della natura dello strumento prescrittivo, da un lato, e la difficoltà di delineare con precisione il confine tra la rinuncia dello Stato a perseguire l’illecito penale e l’esigenza di garantire la conclusione del procedimento in un intervallo ragionevole, dall’altro. La dottrina, del resto, si divide nettamente su questo ultimo profilo. C’è chi sostiene che il rapporto tra prescrizione e ragionevole durata del processo sia scindibile, rispondendo la prima ad esigenze sostanziali legate ai diritti costituzionali della persona, in particolare la dignità, considerando il periodo che va dalla commissione del reato fino al termine ultimo stabilito dall’ordinamento per emettere una condanna definitiva31. Per converso, diverse, sebbene minoritarie, sono le opinioni di coloro i quali li legano in un’endiadi indissolubile32.

Inoltre, non si possono ignorare le numerose dispute definitorie alimentate in gran parte dal controverso presupposto secondo cui l’estinzione di un reato risulterebbe concettualmente illogica in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna che ne accerti giuridicamente l’esistenza. E così, sulla scorta di questa premessa, alcuni autori sostengono con assoluta convinzione che, sebbene la terminologia chiara del Codice penale si riferisca all’estinzione della responsabilità penale, il reato non possa essere considerato prescritto prima della sentenza definitiva che ne abbia riconosciuto la giuridica sussistenza, in linea con il precetto della presunzione di innocenza33. In tale circostanza, ciò che può tuttalpiù venir meno è unicamente l’azione penale, intesa come una mera ipotesi di illecito cristallizzata nell’imputazione da accertare34.

Analoghe perplessità, come vedremo, emergono con particolare intensità anche in relazione al nuovo istituto dell’improcedibilità, che ha introdotto la prescrizione di tipo processuale.

2.2 All’origine della prescrizione penale: l’eterno pendolarismo tra la natura sostanziale e la dimensione processuale dell’istituto

Nel diritto vi sono istituti concettualmente complessi che periodicamente riaffiorano da uno stato di quiescenza e diventano humus fertile per un acceso dibattito ideologico. Uno di questi è senza dubbio la prescrizione penale, per la “vanificazione” dei procedimenti in atto, in alcuni casi anche a forte impatto emotivo, che da essa consegue35.

È un dato di fatto che la disciplina della prescrizione introduca elementi di distorsione nel sistema, criticità che né le riforme succedutesi, a cominciare dalla legge ex Cirielli36 o dalla riforma Orlando37 fino alla riforma Cartabia, passando per quella promossa dal Ministro Bonafede38, sono riuscite a risolvere completamente39.

A ben vedere, le più significative tensioni definitorie legate all’istituto in esame affondano le loro radici in un passato più remoto. L’analisi storica risulta allora centrale per ricostruire i momenti che hanno inciso sulla sua trasformazione, segnata da un continuo oscillare tra il profilo sostanziale e quello processuale. Tale prospettiva permette innanzitutto di esaminare le differenze essenziali tra i due inquadramenti e di valutare quanto sia ancora produttivo mantenerne la distinzione. Dal punto di vista del nostro studio, questo percorso consente di mettere a confronto la struttura della prescrizione e dell’improcedibilità, evidenziandone le possibili discrepanze o elementi di continuità sul piano valoriale. Inoltre, offre l’opportunità di determinare quale interpretazione di questi istituti garantisca una tutela più efficace alla presunzione di innocenza.

E così, volgendo anzitutto lo sguardo all’epoca delle codificazioni ottocentesche40, basterebbe ricordare che sotto la vigenza del Codice Zanardelli la prescrizione era strettamente legata all’esercizio dell’azione penale, come stabilito dall’art. 91, secondo cui l’intervento della stessa, salvo eccezioni di legge, l’avrebbe estinta. Questo principio si inseriva in un contesto normativo in cui, in ambito civile, l’istituto in oggetto aveva una natura spiccatamente sostanziale. L’art. 2105 del C.c. del 1865 la definiva infatti come un mezzo per acquisire un diritto o estinguere un’obbligazione con il decorso del tempo. Le norme successive stabilivano i termini di prescrizione per le diverse azioni, conferendole il valore di un diritto correlato alla pretesa esercitata. Questa impostazione rifletteva la visione dogmatica dell’epoca, influenzata dalla scuola postpandettistica tedesca, che attribuiva all’azione una dimensione per lo più processuale.

È con il Codice Rocco che la prospettiva cambia radicalmente, mutando l’impianto teorico alla base. Ispirandosi alla dottrina processual-civilistica dell’epoca, che distingueva l’azione civile dalla pretesa giuridica, si stabilì che l’estinzione riguardasse il reato e non l’azione penale, la quale rimaneva sempre esercitabile. Tuttavia, questa assimilazione tra diritto civile e diritto penale, basata su un parallelo tra contratto e reato, risulta poco convincente. A differenza del contratto, che esiste indipendentemente dalla sua esecuzione, il reato necessita di un giudice per essere accertato. Di conseguenza, l’azione penale, soprattutto se obbligatoria e irretrattabile, non è un semplice strumento per far valere un diritto, ma il mezzo attraverso il quale si attiva l’operato dell’autorità giudiziaria finalizzato all’accertamento dell’esistenza del reato.

La base sostanziale della prescrizione, introdotta dal Codice del 1930, si è consolidata ed è giunta fino ai giorni nostri. Eppure, il concetto stesso di azione penale è cambiato, complice senz’altro una visione specifica della stessa nella Costituzione, rendendo indispensabile un riesame critico delle logiche che hanno condotto all’inquadramento attuale dell’istituto. In tal senso, due sono gli interrogativi sui quali riflettere. Il primo attiene alla compatibilità o meno dello strumento prescrittivo con l’assetto costituzionale; il secondo guarda alla opportunità di inquadrarlo entro la cornice valoriale della ragionevole durata, fine ultimo, questo, che ha trainato la Riforma Cartabia41.

Quanto al primo aspetto, è indiscusso che la prescrizione penale sia compatibile con il quadro delineato dalla Carta fondamentale. Vi è tuttavia da chiedersi se essa rappresenti un rimedio costituzionalmente imposto, per esempio dallo stesso art. 27 Cost., comma 2, Cost., a prescindere dal disvalore sotteso alla norma incriminatrice o dalla complessità dell’accertamento penale richiesto. Come è noto, non lo è per i reati gravi, dove l’allarme sociale persiste e l’oblio non è giustificato, al punto da legittimamente chiedersi se possa intravedersi una cedevolezza della presunzione costituzionale. Inoltre, il decorso temporale non sempre riflette inerzia, specialmente quando l’azione penale è stata esercitata e il giudice è già stato coinvolto nel giudizio. In linea con queste precisazioni, è stato efficacemente affermato che «se non c’è inerzia, non ci può essere alcun “diritto” all’oblio, con l’ovvia conseguenza che, una volta rimossa la “inazione”, il “diritto” è al processo e non alla prescrizione»42. A ciò si aggiunga che il diritto è ad un processo dalla durata comunque ragionevole che possa garantire il pieno spiegamento degli effetti della presunzione di non colpevolezza.

Ebbene, come abbiamo visto, nel nostro ordinamento, la prescrizione risponde al problema di bilanciare la scelta tra punire o non punire, nel rispetto dei principi costituzionali del diritto penale sostanziale, che certo non esclude un principio dalla apicale portata quale quello prescritto all’art. 27, comma 2 della Cost. Anche la Corte costituzionale ne ha confermato in più occasioni siffatta natura43. Sebbene abbia effetti anche sul processo, garantendo la ragionevole durata, per i giudici della legge la sua ratio si fonda su due principi, ovvero il venir meno dell’allarme sociale per il decorso del tempo e il diritto all’oblio per reati non particolarmente gravi44. L’illecito si prescrive, dunque, allorché sia raggiunta una soglia temporale sufficiente «a decretare, in via presuntiva, il disinteresse sociale per la repressione del fatto commesso»45. A tali conclusioni si è peraltro giunti interrogandosi sulle questioni complesse che la “processualizzazione” della prescrizione potrebbe sollevare, in particolare per le garanzie legate all’irretroattività in peius delle modifiche normative sul suo regime46. Un aspetto, quest’ultimo, che risulta particolarmente delicato, specie alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel noto caso Taricco47, che limita l’irretroattività solo ai reati e alle pene.

Eppure, non può tacersi che, più di recente, la qualificazione della prescrizione penale ha subito una inversione di rotta importante, passando da una concezione principalmente sostanzialistica a una processualistica. Ciò si può attribuire in larga misura agli sviluppi giurisprudenziali, in particolare alle decisioni della stessa Corte costituzionale, che hanno aperto la strada a un cambiamento profondo nella considerazione del fenomeno prescrittivo. Se le sentenze sul regime transitorio della legge “ex Cirielli” hanno progressivamente saldato l’istituto ai principi fondamentali del diritto penale, culminando nella sua “costituzionalizzazione” con il caso Taricco, alcune decisioni della Consulta sulla sospensione della prescrizione durante l’emergenza Covid-19 hanno segnato un’inversione di tendenza48. L’orientamento elaborato durante la pandemia ha favorito la commistione tra la natura sostanziale della prescrizione e l’esigenza di garantire l’efficacia dell’azione penale. Tale cambiamento ha promosso l’innesto dell’articolo 344-bis nel C.p.p.49, il quale, a sua volta, ha contribuito a unire la prescrizione sostanziale al procedimento penale, creando una sorta di «processualizzazione indiretta» dell’istituto50.

Alla luce di quanto fin qui sinteticamente ripercorso, risulta difficile contestare l’assunto per il quale, anche considerando la prescrizione esclusivamente come un istituto di natura sostanziale, elementi di carattere processuale ne influenzano in ogni caso la disciplina. A riprova di ciò si pensi alle cause di interruzione e sospensione, alla rinunziabilità della prescrizione e alla regola dell’art. 129 comma 2, C.p.p. che disciplinano, attraverso il ricorso a norme di tipo processuale, l’istituto in oggetto. A ben considerare, il concetto stesso di punizione, a cui l’estinzione del reato si lega indissolubilmente, presuppone un accertamento dei suoi presupposti e l’applicazione di una sanzione, tutte circostanze dalla evidente dimensione procedimentale che inevitabilmente incidono sui tempi del processo. Inoltre, sin dalla sua fase iniziale, in cui si configura come mera ipotesi di illecito contenuta nella notitia criminis, il reato esiste e si sviluppa in stretta connessione con il procedimento e la sua durata51. È in ogni caso opportuno chiarire che ancorché il processo sia un passaggio imprescindibile per l’applicazione della pena, poiché nessuno può subire una limitazione della propria libertà senza un accertamento definitivo del reato e della sua responsabilità in sede giudiziaria, ciò non significa necessariamente che, sul piano teorico, procedibilità e punibilità siano concetti sempre perfettamente coincidenti52.

Ad ogni modo, al di là delle distinzioni teoriche tra estinzione del reato per decorso del tempo come istituto sostanziale o processuale, la questione centrale è individuare la disciplina più coerente con i principi costituzionali53. Da un lato, la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost.; dall’altro, il diritto a un processo di durata ragionevole, garantito dall’art. 111 Cost. A ben vedere, la recente scelta legislativa di introdurre l’art. 344-bis C.p.p. dimostra, almeno apparentemente, una particolare attenzione al principio della ragionevole durata del processo nell’insieme dei valori costituzionali. Il fine non è tanto e solo quello di assicurare un esito al percorso giudiziario intrapreso, ma soprattutto quello di proteggere il presunto innocente dagli effetti negativi che il processo penale può avere sulla sua vita personale, incidendo sui suoi rapporti sociali, sull’attività lavorativa e sulle relazioni affettive, a causa della inevitabile natura gravosa dello stesso54. Un impatto che, nell’era della comunicazione digitale, risulta enormemente amplificato dalla rapidità, dalla diffusione capillare e dalla pervasività degli strumenti tecnologici, i quali hanno potenziato il rischio di pregiudizio per i diritti fondamentali.

2.3 Il tempo del processo penale: tra efficienza, giusto processo e diritti fondamentali

Come è emerso dall’analisi fin qui svolta, il tempo incide in modo diverso sullo sviluppo del procedimento penale ed è altrettanto evidente che tale progressivo avanzamento richiede di essere organizzato secondo precise cadenze temporali. Tutto ciò veicola una visione della giustizia penale orientata alla efficiente gestione cronologica dell’accertamento che certo non rappresenta un’assoluta novità della nostra epoca55. Negli ultimi anni, infatti, la riflessione penalistica attorno al fattore tempo, come pure a quello spaziale, ha conosciuto un’accelerazione significativa, favorita dalla stretta interazione tra il progresso tecnologico, i cui sofisticati strumenti hanno ridefinito il “cronòtopo”56 processuale, e la crescente centralità dell’efficienza, ormai elevata a «valore in sé» della giustizia penale57. L’introduzione dell’improcedibilità ex art. 344-bis C.p.p., in ragione della ragionevole durata, si colloca proprio in questa traiettoria: pur formalmente distinta dalla prescrizione del reato, ne condivide la funzione di porre un limite alla durata del perseguimento penale, rispondendo al contempo alla crescente esigenza di una giustizia 3.0, per l’appunto, più tempestiva, efficiente ed avanzata. All’interno di questo contesto, il concetto di tempo, oggi incalzato dai ritmi della tecnologia, pesando in vari modi sulle dinamiche processuali dell’accertamento penale58, muta di significato. Questa metamorfosi esige allora una riflessione sul come assicurare l’operatività di procedimenti “digitalmente evoluti”, pur rispettando il giusto processo. La necessità di un’effettiva speditezza processuale non può rispondere solamente a criteri di funzionalità economica, ma deve rappresentare un principio cardine della materia penale in linea con l’art. 111, comma 2, Cost.

Ora, se si assume che un intervento da parte delle autorità giudiziarie corretto implichi una certa prontezza, la durata ragionevole assurge al ruolo di meta-valore, in cui si salda il rispetto di un novero di diritti fondamentali, alcuni dei quali integrano il giusto processo, quali la presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.)59 e il diritto di difesa (art. 24 Cost.)60, nonchè la funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.). Essa si lega inoltre ai principi di legalità e determinatezza della sanzione penale (art. 25 Cost.), nonché ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), al fine di garantire un sistema di giustizia penale complessivamente equo.

Ad esempio, un intervallo di tempo eccessivamente lungo tra la commissione del reato e il giudizio può compromettere la posizione dell’imputato, soprattutto in relazione alla possibilità di esercitare pienamente il diritto di difendersi provando nel rispetto della parità delle armi61. D’altro canto, se il procedimento penale si protrae oltre limiti ragionevoli, la punizione perde il suo scopo, diventando un atto di forza inutile oltre che dannoso e la stessa sanzione penale smarrisce il suo senso. Anche il giusto processo e i principi che ne discendono ne escono compromessi: e così il ritardo nell’accertamento della responsabilità non solo alimenta incertezza giuridica, ma mina la fiducia nell’intero “sistema giustizia”. Per l’imputato presunto innocente, il vero tormento è il tempo stesso del procedimento, un limbo che prolunga ingiustamente la sua angoscia. In quest’ottica, la priorità non è solo la tutela della persona dalla condanna, ma il conseguimento, quanto prima possibile, di una decisione stabile sulla propria responsabilità penale. Il diritto all’oblio si lega così all’esigenza di un giudizio tempestivo. Siffatto ragionamento, può cogliersi appieno solo postulando che il procedimento penale non rappresenti uno strumento per contrastare la criminalità, ma un percorso finalizzato all’accertamento dei fatti illeciti nel rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali della persona.

Il tempo dell’accertamento, dunque, è strettamente legato al processo stesso62. In altre parole, la dimensione cronologica della punizione non guarda solo al risultato finale, ovvero alla sanzione finale, ma comprende inevitabilmente anche l’arco temporale necessario per arrivare alla comminazione della stessa63.

È proprio a partire da questa conclusione valoriale che la seconda parte di questo studio sarà dedicata all’analisi delle insidie insite nell’istituto dell’improcedibilità processuale: un meccanismo che, incidendo direttamente sulla durata del processo, agisce altresì sulla sua capacità o meno di produrre un accertamento compiuto, con evidenti ricadute sulla funzione della giurisdizione penale e sui corollari fondamentali che gravitano attorno ad essa, tra cui la presunzione di innocenza, della quale si esamineranno aspetti fino a questo momento emersi in filigrana.

Ciò che nello specifico va chiarito è in che modo, e con quali implicazioni, la prescrizione e l’improcedibilità si riflettano su tale presunzione, se si considera che la cessazione della vicenda penale, ad un certo punto, rappresenta proprio il presupposto logico per garantire la salvaguardia della non colpevolezza dell’imputato, sottraendolo ad un accertamento potenzialmente illimitato.

3. L’improcedibilità cronologica e i suoi principali risvolti sul principio della presunzione di innocenza

3.1 Processo penale senza fine o fine del processo penale? Il difficile bilanciamento tra durata, accertamento e presunzione di innocenza

Giunti a questo punto del nostro percorso, ci si deve interrogare se la decisione con cui l’ordinamento rinuncia alla procedibilità dell’azione penale, quantomeno nei termini in cui è stata concepita dal legislatore, rappresenti davvero un rimedio indispensabile per tutelare il diritto del presunto innocente a un processo equo e dalla durata ragionevole, o se la soluzione di cui all’art. 344-bis C.p.p. non sia, al contrario, sproporzionata e inadeguata rispetto agli scopi di rango costituzionale che intende perseguire.

A tal fine, sarà necessario considerare la presunzione di innocenza nella sua duplice proiezione: da un lato, nel suo profilo endoprocedimentale, ossia come garanzia che opera all’interno del processo penale, regolando in primis i poteri e la posizione dell’imputato; dall’altro, nella sua proiezione esoprocedimentale, che si manifesta al di fuori del processo strettamente inteso, con ciò vietando che, con una mera decisione di rito, si finisca per attribuire indirettamente una responsabilità penale a soggetti non condannati con sentenza definitiva. Questa distinzione, emersa con chiarezza nella giurisprudenza della Corte Edu64, è fondamentale per comprendere come istituti apparentemente neutri, alla stregua di quello di cui qui si disquisisce, possano produrre effetti che travalicano il confine di un processo che pure è giunto al suo epilogo, incidendo sia sulla percezione pubblica della colpevolezza dell’imputato sia sulle sorti dello stesso in procedimenti extrapenali, spesso collegati a quello penale per espressa imposizione del legislatore. Tutto ciò premesso comporta la graduale messa a fuoco vuoi del carattere della declaratoria di cui all’art. 344-bis C.p.p. vuoi dei costi legati alla perdita di valore dell’accertamento in fase di impugnazione quale conseguenza dell’improseguibilità a decidere nel merito della colpevolezza.

Ora, l’ordinamento giuridico, trascorso un certo lasso di tempo, annulla l’efficacia del singolo procedimento, compromettendo il perseguimento di obiettivi di rilievo costituzionale quali l’accertamento della responsabilità e l’irrogazione delle relative sanzioni. Senza contare che l’attività cognitiva svolta fino a quel momento viene di fatto vanificata, con una significativa dispersione di energie processuali e risorse pubbliche, un ulteriore profilo di criticità, particolarmente rilevante se si considera la presunzione di innocenza nelle due dimensioni pocanzi menzionate, riguarda la disciplina eccezionale riservata ad alcune specifiche tipologie di reato. Tale deroga, infatti, introduce un trattamento differenziato che incide sull’equilibrio tra efficienza processuale e garanzie dell’imputato, ponendo al contempo interrogativi anche sotto il profilo dell’eguaglianza e della coerenza sistemica. Il quarto comma dell’art. 344-bis C.p.p. attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere discrezionale di concedere proroghe, anche illimitate65. In questa ultima ipotesi persiste, sebbene sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, il rischio del ritorno al sistema degli “eterni giudicabili”: proprio quel sistema che la nuova improcedibilità mirava a superare, ma che la riforma Cartabia non è riuscita, per limiti politici e morali, a rimuovere del tutto dall’ordinamento. Dinanzi alla minaccia di un giudizio potenzialmente indeterminato, il presunto innocente difficilmente rinuncerà alla prescrizione, facoltà accordata dal comma 7 dello stesso articolo. Se invece volesse optare per una rinuncia potrebbe però correre il rischio di una sentenza di condanna pronunciata per la prima volta66.

È interessante notare che la situazione che si viene a creare si pone peraltro in palese frizione con quanto statuito dalla Corte costituzionale in materia di principio di legalità, in grado di rafforzare, a sua volta, la presunzione di non colpevolezza. Secondo i giudici della Consulta, infatti, condizione di legittimità di una disciplina è la sua conformità alla legalità, che si sostanzia nella «predeterminazione per legge del termine entro il quale sarà possibile l’accertamento del processo con la predeterminazione carattere di definitività, della responsabilità penale»67.

In sintesi, i richiami operati alla normativa derogatoria hanno dimostrato che il meccanismo introdotto dalla Riforma Cartabia all’art. 344-bis C.p.p. finisce per compromettere l’obiettivo di tutelare l’imputato dal rischio di un processo infinito e di una persecuzione penale senza termine. Considerando il legame imprescindibile – come già evidenziato – tra la ragionevole durata del processo e la presunzione di innocenza, dal momento che la prima rappresenta condizione essenziale per la piena attuazione della seconda, non si può ignorare come le modifiche introdotte nel codice di procedura penale incidano in maniera rilevante sul principio sancito dall’art. 27, comma 2, della Costituzione.

3.2 Improcedibilità temporale e art. 129 C.p.p. Il conflitto tra le cause di estinzione del reato e il diritto a un giudizio di merito

Il quesito che, a questo punto, si impone alla nostra attenzione riguarda la natura della declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo: essa, cioè, costituisce una pronuncia meramente processuale, del tutto avulsa da ogni valutazione sul fatto oggetto di contestazione, oppure, anche in questa peculiare ipotesi, è possibile intravedere un contenuto sostanziale, sia pure in forma implicita? In stretta connessione con questo interrogativo, ne sorge un altro, tutt’altro che marginale: come deve essere qualificata la posizione dell’imputato nel caso in cui il giudizio d’impugnazione venga dichiarato improcedibile? In altri termini, quali sono gli effetti di tale provvedimento sulla presunzione di innocenza, se si ammette che il giudizio si interrompe senza una definizione nel merito?

Per rispondere proficuamente a tali quesiti, è utile evocare sinteticamente il vivace confronto che ha animato la dottrina in materia. E così, sulla scorta delle riflessioni di Franco Cordero, parte dell’Accademia ritiene che la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini massimi nei giudizi d’impugnazione impedisca al giudice di giungere a una pronuncia di merito, determinando una sorta di absolutio ab instantia. Abbracciando una siffatta prospettiva, il giudice sarebbe vincolato a un dovere di astensione da ogni valutazione sostanziale, potendo unicamente emettere una sentenza di non doversi procedere68. Con una sentenza di tale tenore, l’imputato va incontro, di fatto, ad una sorta di “sospensione” processuale69: non risulta condannato, ma neppure definitivamente assolto nel merito, ancorché si siano già celebrati uno o più gradi di giudizio. Questo limbo giuridico, privo di una definizione inequivoca della posizione dell’imputato, può produrre effetti estrinseci di rilievo, talvolta assimilabili a quelli derivanti da una condanna, pur in assenza di una formale affermazione di responsabilità penale in tal senso.

Un altro filone dottrinale, invece, propone una lettura più attenuata imperniata sul principio di non regressione: l’improcedibilità temporale rappresenterebbe, cioè, una causa sopravvenuta di estinzione del potere di procedere limitata alla sola fase d’impugnazione, senza intaccare la validità degli atti compiuti nei gradi precedenti70. Insistendo su questa logica ermeneutica, la declaratoria ex art. 344-bis C.p.p. comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con effetti potenzialmente favorevoli in caso di pronuncia assolutoria. Nondimeno, questa impostazione finirebbe per sollevare perplessità quando l’improcedibilità segue una sentenza di condanna oggetto di gravame: e il diritto dell’imputato di chiedere la prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una decisione che dichiari la propria innocenza, si tradurrebbe in un sacrifico della ragionevole durata del processo. L’accusato si troverebbe, in sostanza, di fronte a un vero e proprio dilemma processuale: da un lato, accettare la condanna impugnata come definitiva a causa dell’improcedibilità; dall’altro, esercitare il diritto a una piena difesa nel merito, rinunciando però alla protezione temporale che la disciplina di cui all’art. 344-bis C.p.p. intende espressamente garantire.

Ad ogni modo, va segnalato che per alcuni la pronuncia di improseguibilità, lungi dal rappresentare una decisione meramente processuale, implica inevitabilmente profili di merito. Come osservato da Antonio Pagliaro71, procedibilità e merito sono concetti intimamente connessi: in molti casi, infatti, l’obbligo di procedere richiede una preliminare valutazione sulla rilevanza penale del fatto. È pertanto illogico escludere ogni giudizio sostanziale, ad esempio, in presenza di un’abolitio criminis. L’improcedibilità ratione temporis ex art. 344-bis c.p.p. rivelerebbe allora una natura costitutiva, poiché il giudice, prima di pronunciarsi, non può sottrarsi alla verifica e dell’esistenza della norma incriminatrice e dell’inquadramento giuridico del fatto. Di conseguenza, queste valutazioni risultano inevitabilmente legate, seppur in misura variabile, ai profili di merito della causa72.

Chiarita la natura processuale dell’improcedibilità e ammessa la possibilità che anche in tale declaratoria possa ravvisarsi un, seppur limitato, scrutinio di merito, si aprono nuovi interrogativi su profili di grande rilevanza, strettamente connessi al principio della presunzione di innocenza che, evidenziando ancora una volta le tensioni tra esigenze di efficienza processuale e tutela dei diritti fondamentali dell’imputato, si pongono al crocevia tra diritto sostanziale e diritto processuale. In questo composito scenario riemerge il persistente conflitto tra le cause di estinzione del reato e il diritto dell’imputato a ottenere una decisione di merito, un tema a lungo oggetto di approfonditi dibattiti dottrinali. Tale tensione si ripropone oggi con nuova attualità, alla luce delle difficoltà di coordinamento tra la declaratoria di improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. e l’obbligo di immediata pronuncia assolutoria sancito dall’art. 129 c.p.p.73. Una disposizione, quest’ultima, che riveste una funzione duplice: da un lato, mira alla massima semplificazione del processo; dall’altro, garantisce la tutela dell’innocenza dell’imputato attraverso l’immediato riconoscimento delle evidenti cause di assoluzione e proscioglimento.

Come è stato precisato fin dall’inizio, il sistema dell’improseguibilità ratione temporis prevede che il processo si arresti in fase impugnatoria, pur senza che il reato venga formalmente dichiarato estinto74. Ciò avviene indipendentemente dall’esito delle precedenti decisioni di merito, anche in caso di giudizio di rinvio. Sicché, un aspetto strettamente connesso alla tematica in esame concerne il rapporto tra l’improcedibilità, sovente, ancorché impropriamente, ricondotta alla sfera dell’azione penale, e l’art. 129 C.p.p.75, il quale, legandosi alle riflessioni condotte pocanzi, apre uno spazio di riflessione peculiare e si proietta nella più ampia e accesa controversia dottrinale sulla relazione tra immediata declaratoria di non punibilità e presunzione di innocenza.

La questione, appena accennata, non si pone tanto in relazione alle cause di estinzione dell’illecito penale sopravvenute nel corso del giudizio di impugnazione, come la morte dell’imputato o la remissione di querela, le quali devono essere dichiarate immediatamente e potrebbero prevalere sulla declaratoria di improcedibilità. Piuttosto, la complicazione emerge con riguardo ai casi di evidenza della prova previsti dal comma 2 dello stesso articolo76. Come è ben noto, la disciplina della prescrizione impone al giudice, anche in presenza di una causa estintiva, di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere ogniqualvolta dagli atti emerga con evidenza che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Tale previsione normativa consente, nei casi in cui la prova dell’innocenza risulti manifesta, di preferire l’accertamento giudiziale nel merito, evitando così che la causa estintiva precluda il riconoscimento dell’estraneità dell’imputato rispetto all’illecito contestato.

Tuttavia, nel regime dell’improcedibilità introdotto dall’art. 344-bis C.p.p., tale possibilità non è prevista: il giudice non può pertanto estendere analogicamente la previsione dell’art. 129, comma 2, C.p.p., poiché la norma riguarda espressamente l’estinzione del reato, non anche l’improcedibilità del processo. Ne consegue una situazione ambigua: se non è consentito assolvere l’imputato perché innocente, e al contempo si impedisce il completamento dell’accertamento per improcedibilità – salvo che l’imputato rinunci esplicitamente a tale declaratoria, scommettendo così sulla possibilità di ottenere una piena assoluzione –, ci si chiede se ciò non finisca per far comunque gravare sullo stesso un’ombra di colpevolezza, proprio in contrasto con la presunzione d’innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6, comma 2, Cedu, così come interpretato dalla sua Corte che ne valorizza il profilo esoprocessuale. Se non vi è più spazio per l’accertamento nel merito, né la possibilità di dichiarare la non punibilità per evidenza dell’innocenza, l’eventuale sentenza di condanna intervenuta in primo grado rimarrebbe sospesa nel suo valore negativo, senza essere né confermata né superata.

Il legislatore ha dunque mostrato scarsa sensibilità alla ratio sottesa alla disposizione garantista, trascurando il valore delle risultanze processuali già acquisite e, dunque, il riconoscimento del favor rei. Di fatti, ad esempio, chi risulta innocente non dovrebbe subire un peggioramento della propria posizione per cause a lui non imputabili, né essere costretto a sollecitare la prosecuzione del processo per ottenere un giudicato definitivo che attesti la propria estraneità ai fatti contestati77, con ciò compromettendo il valore della presunzione costituzionale.

Ora, sul controverso tema abbozzato, la dottrina, già in parte su richiamata, ha espresso posizioni contrastanti, legate essenzialmente alla diversa interpretazione che si attribuisce alla decisione di non doversi procedere: se intesa come pronuncia di mero rito oppure come un giudizio che interessa in ogni caso il merito. Risulta quindi opportuno approfondire le opinioni già emerse dallo specifico angolo prospettico della logica invalsa nell’immediata declaratoria di non punibilità.

In via del tutto approssimativa, va detto che la soluzione più garantista si muove a favore dell’applicazione in via prioritaria dell’art. 129, comma 2, C.p.p., prevedendo il proscioglimento nel merito, anche in caso di violazione del termine di cui all’art. 344-bis C.p.p., escludendo così la responsabilità dell’imputato e annullando eventuali decisioni civili a suo danno. Per converso, la dichiarazione di improcedibilità comporterebbe un annullamento con rinvio, rinviando la decisione sul risarcimento da danni da reato alla giurisdizione civile, che potrebbe rivedere le prove raccolte nel processo penale, ma sulla scorta di standard probatori diversi, propri del rito civile78.

Secondo alcuni, l’art. 129, comma 2, C.p.p., in virtù della logica che lo contraddistingue, dovrebbe essere applicato anche nel caso di concorso tra cause di proscioglimento nel merito e sopravvenuta improcedibilità79. Altri, per converso, ritengono che l’art. 129 C.p.p. non si applichi a siffatte ipotesi di concorso, poiché manca una copertura normativa in tal senso80. Il comma 2, infatti, prevede sì il proscioglimento nel merito in caso di estinzione del reato, ma l’improcedibilità, essendo di natura processuale, precluderebbe una decisione di tipo sostanziale, con ciò postulando un parallelismo con la declaratoria di inammissibilità. Ancora una volta, secondo questa corrente, l’improcedibilità prevarrebbe dunque su ogni altra causa di proscioglimento, impedendo l’applicazione dell’art. 129, comma 2, C.p.p. Accogliendo una tale soluzione, tuttavia, qualora l’improseguibilità processuale intervenisse in pendenza dell’impugnazione del pubblico ministero avverso un’assoluzione, quest’ultima verrebbe sostituita da una sentenza di non doversi procedere, meno favorevole per l’imputato, realizzandosi così un’inaccettabile reformatio in peius determinata dall’avvento del decorso del tempo81. Inoltre, una simile conseguenza si verifica quando l’imputato è stato assolto in un grado di giudizio precedente e l’impugnazione del pubblico ministero dà inizio ad uno nuovo grado, nel corso del quale interviene il limite cronologico stabilito dall’art. 344-bis C.p.p. Per quanto il legislatore non abbia previsto una soluzione ad hoc, sarebbe opportuno consentire anche in questa evenienza l’applicazione dell’art. 129, comma 2, C.p.p., permettendo l’assoluzione nel merito quando l’infondatezza dell’accusa è già stata accertata in primo grado82.

Rispetto a queste circostanze, c’è chi sostiene, con buona ragione, che, ancorché si versi nell’ipotesi di improseguibilità per eccessiva durata del procedimento, dovrebbe prevalere una pronuncia più favorevole emessa allo stato degli atti, se ovviamente sono chiari i presupposti per l’assoluzione. In questo caso, il giudice dovrebbe, cioè, optare per la formula liberatoria, senza che l’impossibilità di proseguire il processo impugnatorio ostacoli tale decisione83. Nel solco tracciato da questo orientamento, l’improcedibilità per decorso del tempo non limiterebbe dunque la capacità del giudice di conoscere il merito, ma determinerebbe soltanto l’impossibilità di proseguire il giudizio, senza impedire che l’autorità giudicante possa prendere atto dell’esistenza di una causa di proscioglimento nel merito, come un’assoluzione già intervenuta nel grado precedente, che risulti prevalente. Una conclusione, questa, alla quale è difficile non aderire nell’ottica di valorizzazione della presunzione di innocenza

3.3 Conseguenze della declaratoria di improcedibilità: statuizioni civili e confisca

Ulteriori profili critici, che è opportuno richiamare, sia pure brevemente, per offrire un quadro completo, riguardano le ricadute della declaratoria di improcedibilità sia sulle statuizioni civili sia sugli effetti delle misure ablatorie, in particolare la confisca. Questioni tanto più rilevanti se si considera la portata ultrattiva della presunzione di innocenza, così come forgiata dalla consolidata giurisprudenza Cedu, che continua a proiettare i suoi effetti anche dopo l’estinzione del reato e del processo penale. In special modo, la permanenza di effetti patrimoniali sfavorevoli, in assenza di una condanna definitiva né di un’assoluzione, solleva dubbi non secondari sul piano delle garanzie, imponendo una riflessione attenta sul delicato equilibrio tra esigenze di effettività della giustizia e tutela dei diritti fondamentali. Temi che, pur collocandosi su piani differenti, convergono nel mostrare come l’improcedibilità, per la sua natura fluida ed ambigua che lascia il destinatario in una sorta di limbo, non colpevole ma neanche estraneo ai fatti, non sia priva di ripercussioni sistemiche profonde.

Con riferimento al primo argomento introdotto, il comma 1-bis dell’art. 578 C.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia, disciplina l’ipotesi in cui sia stata pronunciata, nei confronti dell’imputato, sentenza di condanna (anche generica) alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, nonché in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili. In tal caso, qualora sia impossibile procedere per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione per mancata definizione del giudizio di appello entro due anni e in Cassazione entro un anno, il giudice del gravame rinvia, previo vaglio sull’ammissibilità della domanda, al giudice civile per la prosecuzione o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel procedimento civile.

Ora, è innegabile che la ratio dell’enunciato di cui all’art. 578, comma 1-bis C.p.p., il quale ricalca pressoché la formulazione dell’art. 622 C.p.p., rinviando al giudice civile la decisione sugli interessi civili, inibisce apertis verbis a quello penale la prosecuzione del giudizio di impugnazione, anche solo per pronunciarsi sulla responsabilità da danno da reato. La soluzione adottata con la disposizione in esame potrebbe essere letta come una scelta coerente con il principio della presunzione di innocenza, garantito dall’art. 6, comma 2, Cedu, tramite l’interposizione dell’art. 117 Cost. e, sul piano interno, dall’art. 27, comma 2 Cost, almeno secondo l’opinione della Corte costituzionale, espressa in una sentenza del 2021, riferita al comma 1 dell’art. 578 C.p.p., ma comunque sovrapponibile all’ipotesi in esame84. Come chiarito dalla giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, richiamata dalla Consulta, la presunzione di innocenza impone che: «non possano essere adottati, in procedimenti successivi a quello penale conclusosi con esito diverso dalla condanna, provvedimenti che presuppongano un giudizio (espresso o implicito) di colpevolezza della persona in relazione al reato contestatole»85. Sicché questo orientamento non può di certo escludere dal campo d’azione l’ipotesi in cui al giudice civile si approda in seguito ad una improseguibilità per tempori cedere. Siffatto orientamento è stato ripreso ed ulteriormente approfondito nel 2024 dai giudici di Strasburgo nella nota decisione Nealon e Hallam c. Regno Unito, in cui si è scolpito a chiare lettere il fine di proteggere l’assolto e il prosciolto, in quanto «innocenti agli occhi della legge», il cui trattamento loro riservato deve rifletterne la condizione86. A tal risultato, si è pervenuti esaminando la tutela della presunzione d’innocenza in relazione ai diversi tipi di provvedimenti che chiudono un processo penale: in particolare, l’interruzione del procedimento, anche per mancanza di prove, non deve ricevere, ad avviso della Corte, una protezione minore rispetto a una sentenza definitiva di assoluzione, evidenziando che una tutela maggiore sarebbe giustificata proprio quando non è stata accertata alcuna responsabilità. Pur riconoscendo che gli ordinamenti attribuiscono significati diversi ai provvedimenti, la Corte afferma che questa distinzione non può giustificare un trattamento diversificato nella salvaguardia della presunzione d’innocenza, che deve rimanere inviolata in assenza di una condanna legale.

Nondimeno, rimane aperta la questione controversa riguardante le regole di assunzione e valutazione delle prove a cui il giudice civile dovrebbe attenersi in caso di prosecuzione del giudizio civile dopo la declaratoria di improcedibilità87. Questa circostanza può rappresentare un rischio per la presunzione in esame, giacché il giudice civile, valutando sulla scorta della regola del “più probabile che non”, potrebbe basare il suo convincimento su elementi liberamente apprezzabili che, nel processo penale, non sarebbero stati ritenuti sufficienti per una condanna, generando così un giudizio di colpevolezza “indiretta” anche senza una pronuncia sulla responsabilità penale. Si pensi in particolare alla circostanza in cui la declaratoria che pone fine al processo impugnatorio sia successiva ad una sentenza condannatoria in primo grado: il pericolo non risiede tanto nel dichiarare la colpevolezza di una persona non condannata, quanto nel riconoscere, seppur in modo implicito, che nel processo penale sia rimasto un fondato dubbio capace di suscitare una certa attrazione nell’autorità giudiziaria chiamata a sciogliere il dubbio sul danno aquiliano88.

Queste preoccupanti osservazioni non trovano tuttavia un pieno e completo riscontro rassicurante nella giurisprudenza Edu. Il collegio, infatti, nella su richiamata causa, si è espresso nel senso che i provvedimenti emessi in processi successivi a quello penale, indipendentemente dal tipo di procedimento e dalla decisione che ha chiuso la vicenda penale, determinerebbero una ingerenza dell’art. 6, comma 2, Cedu qualora la statuizione o le motivazioni equivalessero all’attribuzione di una responsabilità penale al prosciolto. All’affermazione di principio si accompagnano tuttavia una cautela e una precisazione. Le pronunce delle autorità nazionali, ha spiegato la Grande camera, non possono essere isolate dal contesto: devono essere invece valutate anche in base al compito che la legge interna ha assegnato; inoltre, devono essere lette “globalmente”, in un’ottica di pesi e contrappesi. I giudici hanno pure precisato che «attribuire responsabilità penale» significa riflettere l’opinione secondo la quale l’imputato è responsabile di un fatto penalmente rilevante secondo lo standard di prova richiesto per una condanna penale, cosa che equivale ad insinuare che il processo penale si sarebbe dovuto concludere diversamente. Fuori da questi confini, ha concluso la Corte, è ben possibile statuire sugli stessi fatti considerati dall’imputazione penale, pur ad altri fini: in questo senso, la presunzione d’innocenza non preclude infatti l’esame della stessa vicenda storica, né esclude la responsabilità della stessa persona ai sensi di leggi e standard di prova diversi da quelli penali (§ 169)89. Il nodo cruciale resta comunque stabilire se il legislatore nazionale possa liberamente scegliere le soglie di prova da applicare in sede extrapenale90, oppure se alcune di queste siano vietate perché, di fatto, implicano un giudizio di colpevolezza simile a quello penale, violando così la presunzione di innocenza91.

In perfetta continuità tematica con quanto fin qui analiticamente tratteggiato e osservato si pone la questione delle sorti della confisca e del sequestro nei casi in cui l’azione penale divenga improcedibile per decorso dei termini massimi del giudizio di impugnazione o il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o amnistia. Più specificamente, gli articoli 578-bis e 578-ter C.p.p. regolano, rispettivamente, la possibilità di decidere sulla confisca «in casi particolari» prevista dall’art. 240-bis, 1 comma, C.p., nei casi di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, e la disciplina della confisca e del sequestro nell’ipotesi in cui l’azione penale diventi improcedibile per il superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione92.

Mentre l’art. 578-bis C.p.p. richiede una previa verifica della responsabilità dell’imputato per le confische «in casi particolari»93, l’art. 578-ter C.p.p. introduce un meccanismo automatico di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’eventuale attivazione di misure di prevenzione, privo di qualsivoglia accertamento in tal senso94. Il comma 1 dell’art. 578-ter C.p.p. prevede infatti che, dal momento della declaratoria ex art. 344-bis C.p.p., il giudice d’Appello e di Cassazione debbano disporre comunque la confisca nei casi in cui la legge la dispone obbligatoriamente anche in assenza di condanna95. Negli altri casi, in cui la confisca era stata disposta a seguito di pronuncia condannatoria, il giudice deve invece ordinare, con apposita ordinanza, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente o al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché valutino l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011)96. In mancanza di tale misura entro il termine previsto, il Procuratore dovrà dichiarare la cessazione dell’efficacia del sequestro e disporre la restituzione dei beni all’avente diritto.

Il trasferimento automatico degli atti per l’eventuale applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, in assenza di una valutazione discrezionale del giudice sull’esistenza del fumus boni iuris, configura un’evidente frizione con la garanzia in esame97.

La soluzione adottata dal legislatore mira a bilanciare, da un lato, l’improcedibilità dell’azione penale, che comporta la cessazione del potere punitivo del giudice e, dall’altro, l’esigenza di conservare gli effetti delle misure ablatorie già disposte. Più specificamente, si consente che la confisca prevista in sede penale possa “sopravvivere” sotto forma di misura di prevenzione patrimoniale, affidando al pubblico ministero il compito di attivare, entro 90 giorni, il relativo procedimento davanti al giudice competente. Si realizza così una forma di continuità nella tutela patrimoniale, pur a fronte del venir meno del giudizio penale.

Orbene, siffatta logica alla base dell’intervento riformatore, seppur animata da meritevoli intenti, non solo risulta poco lineare rispetto al più coerente meccanismo dell’art. 578-bis C.p.p., ma soprattutto solleva perplessità di non poco conto sulla scelta di innescare automaticamente un procedimento di prevenzione, pur in assenza di una pronuncia che attesti nel merito la responsabilità penale. Questa ratio, che impone un passaggio netto dal procedimento penale, divenuto improcedibile, ad una procedura amministrativa in cui è oscura l’effettività di principi e diritti, fra tutti quello di difesa, provoca dubbi in merito al rispetto del principio di legalità e, in specie, della presunzione di innocenza, così rendendo di palmare evidenza che l’esigenza di conservare gli effetti patrimoniali delle misure ablative compromette le garanzie dell’imputato98. L’assenza di una condanna definitiva che, ciononostante giustifichi la confisca, dovrebbe considerarsi di per sé in insanabile contrasto con il principio cardine dell’in dubio pro reo. In tali ipotesi, infatti, si finisce per attribuire effetti sostanzialmente sanzionatori a un provvedimento privo del necessario fondamento in un accertamento definitivo di colpevolezza, a maggior ragione se, come fa la legge italiana, si aderisce alla tesi per cui la declaratoria di improseguibilità ratione temporis ha natura meramente processuale. A dire il vero, questa censurabile scelta, sottolinea una contraddizione sistematica. Il legislatore sostiene che l’improcedibilità per decorrenza dei termini nei giudizi di impugnazione sia una causa esclusivamente processuale, cioè che non incide sul merito, ma solo sulla possibilità di proseguire il processo. Tuttavia, se a un atto meramente processuale si fanno seguire effetti sostanziali tipici di una condanna, come la confisca, si crea una contraddizione logica e giuridica: ovvero, si nega il merito per non poter proseguire il giudizio, ma lo si assume implicitamente per applicare una misura di carattere sostanzialmente punitivo.

Nella materia de qua, la Corte di Strasburgo ha più volte affermato che qualsiasi misura, anche patrimoniale, che presupponga una valutazione di colpevolezza, pur in assenza di una esplicita condanna, rappresenta una violazione del diritto alla presunzione di innocenza, svuotando di efficacia la sua tutela sostanziale e processuale99. Cionondimeno, come è noto, la giurisprudenza della Cedu non esclude, in via di principio, la possibilità di una confisca avente natura sanzionatoria anche in assenza di una condanna formale. Eppure, essa subordina la legittimità di tale intervento all’esistenza di un accertamento sostanziale della responsabilità penale, idoneo a garantire il rispetto delle garanzie fondamentali dell’imputato e, in particolare, della presunzione di innocenza sancita dall’art. 6, comma 2, Cedu. Secondo la Corte Edu, questo accertamento deve risultare sufficientemente chiaro e motivato da consentire sia all’imputato che ai terzi in buona fede di partecipare pienamente al procedimento, esercitando in modo effettivo i propri diritti di difesa. Evenienza, questa, che, in teoria difetterebbe, ancora una volta, in una sentenza dal carattere meramente procedurale, a meno di non ammettere che la stessa non riguardi comunque i meritae causae.

4. Considerazione conclusive

Prescrizione penale, ragionevole durata del processo e presunzione di innocenza sono tre pilastri della giustizia penale che si influenzano reciprocamente. L’istituto esaminato in questo studio tutela il diritto a non essere perseguito per un tempo indeterminato, mentre la ragionevole durata garantisce che il processo non diventi una pena di per sé e la presunzione di innocenza impedisce che la mera pendenza del giudizio produca effetti pregiudizievoli sul soggetto coinvolto prima, ma anche dopo, che una sentenza definitiva sulla responsabilità penale sia stata rilasciata.

Da come è emerso fino a questo momento, la prescrizione si staglia alla stregua di uno strumento contraddistinto da una forte ambivalenza che deriva dall’intreccio di almeno due dimensioni temporali, una oggettiva e l’altra soggettiva100, e due dimensioni giuridiche, una sostanziale e l’altra processuale. Come abbiamo avuto modo di appurare, a seconda del punto di vista adottato e del contesto storico di riferimento, la prescrizione può essere inoltre vista sia come un ostacolo alla repressione dei reati e alla tutela delle vittime, sia come una soluzione per limitare la durata eccessiva dei procedimenti101.

In questo scenario, resta fondamentale l’osservazione empirica della realtà ordinamentale nel suo complesso, ovvero un’indagine sul sistema giuridico nella sua concreta operatività, inteso come fatto normativo in grado di ridefinire gli istituti secondo le esigenze contingenti. E così, ci si avvede che a rendere il quadro ancora più complesso concorrono oggi diversi fattori, tra cui il sovraccarico dei tribunali, l’inefficienza del sistema giudiziario e la difficoltà di approvare interventi di depenalizzazione. In ragione di ciò, la prescrizione penale ha subito una profonda trasformazione: da strumento volto a garantire un equilibrio nella punibilità è mutata nel simbolo delle disfunzioni del sistema giudiziario, fino a essere percepita come un ingiusto meccanismo di impunità102.

L’obiettivo finale di questa trattazione è dunque quello di stimolare future riflessioni sulla tensione di fondo che attraversa attualmente l’istituto: da un lato, non può negarsi la necessità di riconoscere al decorso del tempo un potere estintivo sulle vicende penali che trovano nel processo il luogo di risoluzione privilegiato, principio tuttora considerato imprescindibile; dall’altro, va segnalata l’urgenza di garantire un sistema di giustizia penale che nel suo esplicarsi realmente efficace ed equo e che risponda alle esigenze di una giustizia che si confronta sempre di più con una società complessa.

Quanto alla prescrizione e all’improcedibilità, sulla cui relazione ci siamo per lo più concentrati in questa indagine, esse sembrano destinate ad intrecciarsi inevitabilmente. La loro differenza è più di natura cronologica che funzionale, con la seconda che costituisce una naturale estensione della prima. Cosicché oggi capita che quando un processo si conclude, la causa principale, secondo le statistiche, è la prescrizione sostanziale. Se, invece, il processo prosegue, ciò dipende dal tempo aggiuntivo fornito dalla prescrizione processuale, che subentra alla prima, permettendo così il prosieguo del procedimento. A fronte delle diverse perplessità che inficiano il meccanismo ibrido di più recente conio, ma pur sempre in continuità con questo approccio voluto dalla riforma Cartabia, una soluzione de iure condendo potrebbe consistere nell’unificazione delle discipline, quella processuale e quella sostanziale, indipendentemente dalla denominazione utilizzata. Tale approccio, riconoscendo un nucleo valoriale comune, consentirebbe di bilanciare la pretesa dello Stato a disporre di un tempo adeguato all’accertamento dei reati e la legittima aspettativa dell’individuo di vedere concluso il procedimento quando la durata diventa eccessiva e irragionevole. Sulla scorta di queste valutazioni, si potrebbe inoltre stabilire un limite massimo di tempo, che inizi a decorrere dalla commissione del reato, non derogabile, per giungere alla punizione, con l’obiettivo di affrontare anche i casi in cui la scoperta del reato avviene dopo un lungo intervallo temporale. Infine, si potrebbero fissare tempi precisi per la durata di ciascuna fase del procedimento, al fine di garantire un andamento regolare e prevedibile, in linea con il principio di legalità103. La combinazione di queste soluzioni potrebbe costituire, ad avviso di chi scrive, una risposta efficace al complesso problema del rapporto tra lo scorrere del tempo, la punizione e l’accertamento penale, alla ricerca di un equilibrio che meglio garantisca la presunzione di innocenza e, anzi, eviti che l’imputato si trovi costretto a scegliere tra la garanzia di un procedimento ragionevolmente breve e la possibilità di ottenere una pronuncia che ne certifichi l’innocenza. Tutto ciò premesso, e alla luce del rilievo attribuito alla presunzione di innocenza nelle sue due dimensioni, intrinseca ed estrinseca, qualsiasi futuro intervento normativo non potrà prescindere dalle criticità emerse in relazione all’attuale configurazione dell’istituto dell’improcedibilità. Le distorsioni evidenziate impongono, infatti, una riflessione volta a garantire che l’efficienza processuale non comprometta le fondamenta dello Stato di diritto, e che il processo penale continui a costituire il luogo imprescindibile dell’accertamento, senza che vi siano surrettizie deviazioni o elusioni che ne svuotino il significato costituzionale e garantista.

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    • Editor-in-chief: 1 (VGV)

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    • Reviewers: 2

Publication Dates

  • Publication in this collection
    22 Aug 2025
  • Date of issue
    May-Aug 2025

History

  • Received
    06 Apr 2025
  • Reviewed
    10 Apr 2025
  • Reviewed
    23 Apr 2025
  • Reviewed
    23 Apr 2025
  • Reviewed
    27 May 2025
  • Reviewed
    16 June 2025
  • Accepted
    17 June 2025
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