Resumo
Il presente studio si propone di indagare il rapporto tra l’accertamento penale e la presunzione di innocenza nell’ordinamento giuridico italiano, con particolare attenzione agli effetti prodotti dalla prescrizione penale. Istituto posto al crocevia tra il diritto sostanziale e processuale, la prescrizione è stata oggetto di numerosi interventi riformatori, l’ultimo dei quali ha introdotto, nel 2022, l’art. 344-bis C.p.p. Tale disposizione prevede l’improseguibilità dell’azione penale al superamento di specifici termini nei giudizi di impugnazione. Questo meccanismo, che affianca alla prescrizione sostanziale una forma di improcedibilità processuale, impone una riflessione approfondita circa le sue ricadute sul diritto dell’imputato a essere considerato non colpevole fino alla pronuncia di una condanna definitiva. In particolare, si tratta di comprendere se e in che misura la sostituzione della prescrizione sostanziale con un istituto di natura strettamente processuale, giustificata dall’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo, possa incidere sulle garanzie fondamentali dell’imputato.
Palavras-chave
accertamento penale; improcedibilità processuale; presunzione d’innocenza
Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between criminal fact-finding and the presumption of innocence in the Italian legal system, with particular attention to the effects of the statute of limitations. Situated at the crossroads of substantive and procedural law, this one has been the subject of numerous reformative interventions, the most recent of which, in 2022, introduced article 344-bis of CCP. This provision provides for the dismissal of the case if certain time limits are exceeded in the appeal proceedings. This new mechanism, which adds a form of procedural feature to the substantive statute of limitations, calls for in-depth analysis on its implications for the defendant’s right to be presumed innocent until a final conviction is pronounced. In particular, it is necessary to understand whether and to what extent the replacement of the substantive statute of limitations by a purely procedural instrument, justified by the objective of ensuring a reasonable duration of the trial, may adversely affect the fundamental guarantees of the accused.
Keywords
criminal fact-finding; dismissal of the case; presumption of innocence
1. Introduzione
Il concetto di tempo esprime tradizionalmente un’esigenza di ordine che si contrappone alla spontanea tendenza della realtà al disordine. Applicata allo specifico contesto della giustizia penale, siffatta constatazione sottolinea il ruolo fondamentale di questo elemento nell’accertamento dei reati, per l’esigenza di incardinare questa attività entro precisi limiti temporali. Eppure, tale entità, lungi dal rappresentare un mero parametro che regola il procedimento penale, definendone la durata e ottimizzando l’uso delle risorse umane ed economiche impiegate, assume un significato valoriale più profondo. La sua portata si estende infatti fino al punto da influenzare la tutela di diritti fondamentali, condizionando al contempo la percezione della giustizia penale da parte dei soggetti coinvolti a vario titolo nel processo e della collettività nel suo complesso.
Un tema che fra tutti meglio evidenzia l’interazione tra l’aspetto “fisicista” e quello culturale del tempo è rappresentato dalla prescrizione penale2. I termini fissati per l’estinzione del reato e dell’azione penale3 (o del processo4 o del procedimento5) per decorso temporale sono il riflesso di una cultura giuridica in continua trasformazione, costantemente impegnata a bilanciare garanzie fondamentali, quali la rieducazione dell’individuo penalmente responsabile e la presunzione di innocenza, con le esigenze di controllo sociale e di prevenzione del crimine.
È entro tale cornice concettuale che ci proponiamo di approfondire, attraverso la peculiare prospettiva della disciplina italiana, la relazione intercorrente tra l’accertamento penale e la garanzia di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e all’art. 6, comma 2, Cedu, che più di altri soffre la mannaia del tempo6. Ed infatti, l’accusato che, presunto innocente, dovesse trovarsi dinanzi ad un procedimento potenzialmente infinito subirebbe una lesione, poiché il processo, a prescindere dalla portata delle misure che incidono direttamente sui suoi diritti e libertà individuali, rappresenta di per sé un’afflizione che condiziona profondamente la sua vita e le sue prospettive esistenziali. E così, senza argini normativi volti a contenere il potere coercitivo statale, rischierebbe di rimanere indefinitamente soggetto ad un giudizio e privato della certezza di una conclusione definitiva7. In questo scenario, ignorare l’impatto del tempo sulla punizione e sull’accertamento penale significherebbe, di fatto, introdurre un principio di presunta colpevolezza.
Più specificamente, l’occasione per tornare a riflettere sugli effetti erosivi del passaggio del tempo sulla presunzione costituzionale è rappresentata dal complesso meccanismo che opera nell’ordinamento giuridico italiano in cui alla prescrizione del reato si affianca quella che la dottrina ha definito «improcedibilità ratione temporis»8. Siffatti istituti operano nel complesso secondo un sistema ridisegnato di recente dal legislatore italiano. In particolare, il d.lgs 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), evitando di intervenire direttamente sulla disciplina del Codice penale, ha introdotto il nuovo istituto dell’«improcedibilità dell’azione penale» per eccessiva durata della fase impugnatoria (art. 344-bis C.p.p.), con ciò prevedendo l’impossibilità di proseguire, per l’appunto, l’azione penale, che si attiva automaticamente al superamento di termini tassativi fissati per i giudizi di impugnazione, ovvero due anni per l’appello e un anno per la Cassazione. Ispirata in parte agli speedy trial time limits del sistema giudiziario statunitense, la combinazione di queste figure, una sostanziale e l’altra processuale, prevede un doppio regime temporale. Fino alla sentenza di primo grado la prescrizione si comporta come causa estintiva del reato. Nei giudizi di impugnazione9, invece, viene sostituita da una prescrizione che impone di non procedere una volta scaduti i limiti prestabiliti, così privando il giudice di seconde cure o di legittimità del potere di avanzare nell’accertamento dei fatti contestati e nel controllo sulla correttezza della decisione emessa nei gradi precedenti10. Come è stato efficacemente evidenziato, a un certo punto, troncando l’attività accertativa realizzata fino a quel momento, la prescrizione sostanziale svanisce lasciando spazio a quella processuale al fine di rafforzare l’equità procedimentale intesa nella sua dimensione di ragionevole durata11.
La previsione di questo mutamento di stato ha riacceso un dibattito mai realmente sopito attorno ad una tematica articolata quale è quella rappresentata dal legame intercorrente tra la prescrizione penale e il diritto di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e all’art. 6, comma 1, Cedu.
Ebbene, oltre alle perplessità terminologiche (è corretto parlare di improcedibilità dell’azione penale nei gradi di giudizio successivi al primo?12), diversi sono i profili che rendono problematico il rapporto del meccanismo appena descritto anzitutto con i precetti costituzionali13 relativi all’azione penale14 e all’uguaglianza tra imputati. Senza sottovalutare la rilevanza di siffatte e altre criticità15, questo scritto si sofferma tuttavia sulla compatibilità del sistema appena delineato con la presunzione di innocenza, «prima e fondamentale garanzia che il procedimento assicura al cittadino»16, elemento imprescindibile per l’assicurazione del fair trial17, nonché postulato fondamentale della scienza processuale e di tutte le altre garanzie18. Ed infatti, la previsione costituzionale che sancisce la presunzione di non colpevolezza costituisce una prescrizione e non una mera proposizione descrittiva: per questo motivo, essa riveste un ruolo cruciale nel delineare i limiti entro cui il legislatore può modellare le regole processuali e l’interprete sviluppare soluzioni ermeneutiche. Tale principio impone dunque che ogni costruzione normativa e interpretativa sia orientata alla tutela dell’innocente, anche a costo, come osservava già Francesco Carrara, che dalle «protezioni dell’innocenza» possano talvolta trarre beneficio anche i «colpevoli»19.
Ebbene, prima di verificare se l’improseguibilità processuale, sostituendo la prescrizione sostanziale nei giudizi di impugnazione, in nome della ragionevole durata del processo, comprometta o meno il diritto dell’imputato a essere considerato non colpevole fino a una condanna definitiva20, è utile soffermarsi sull’istituto della prescrizione globalmente inteso e sul modo in cui il principio sancito dall’art. 27, comma 2, Cost. ha trovato applicazione nel processo penale fino alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022. Nell’analizzare i principali riflessi che il meccanismo voluto dalla Riforma Cartabia produce sul principio della presunzione di non colpevolezza, si guarderà con attenzione ai profili ritenuti più problematici. Tra questi spiccano il conflitto tra l’improseguibilità e il diritto a un giudizio di merito; le conseguenze della declaratoria di estinzione del processo sulle statuizioni civili e sugli standard probatori differenziati tra processo penale e processo civile, in relazione al rinvio disposto ex art. 344-bis C.p.p., nonché gli effetti della stessa decisione sulle statuizioni ablatorie. Si tratta di aspetti che, pur a fronte dell’estinzione del processo penale, rischiano infatti di far apparire l’imputato, formalmente non colpevole, come sostanzialmente non innocente nei giudizi successivi e connessi imposti dall’ordinamento.
2. Prescrizione penale, ragionevole durata del processo e presunzione di innocenza. Alcune premesse concettuali
Per affrontare adeguatamente la complessità della tematica in esame, risulta senz’altro utile predisporre un adeguato quadro teorico introduttivo, capace di orientare le riflessioni che seguiranno nella seconda parte del contributo. In questa prospettiva, si rende necessario adottare un approccio metodologico ampio e integrato, che valorizzi la relazione osmotica tra diritto penale sostanziale e processuale, quale chiave di lettura privilegiata per cogliere le implicazioni più significative della disciplina vigente.
A riguardo, è difficile negare che la prescrizione penale, scandendo i tempi della punibilità, finisca per influire in un certo qual modo sulle tempiste del processo e viceversa, con ripercussioni di non poco conto sulla concreta attuazione della presunzione di innocenza. L’ampiezza di questa reciproca interazione e l’equilibrio tra i due termini della relazione costituiscono da sempre oggetto di un acceso dibattito che vede contrapporsi legislatore e dottrina, come pure diverse voci all’interno della stessa comunità accademica, senza tuttavia approdare a soluzioni univoche, a causa della difficoltà di superare quelle radicate posizioni ideologico-culturali che incidono significativamente sugli “equilibrismi politici”21.
La prescrizione del reato e l’improcedibilità per decorso temporale non possono dunque che essere analizzate congiuntamente. Pur essendo distinte nella teoria, nel concreto svolgersi dell’accertamento si sovrappongono e si intrecciano inevitabilmente, parlando un linguaggio comune in uno o più momenti del cammino accertativo. È dunque l’esame della loro capacità di coesistere all’interno di un sistema attualmente “ibrido” che permette di afferrare pienamente gli effetti del trascorrere del tempo sulla concreta opportunità e sulla possibilità di esercitare oggi lo ius puniendi nel pieno rispetto di diritti e garanzie fondamentali, prima fra tutti la presunzione di innocenza22. D’altro canto, la coesistenza di questi due istituti riflette le principali modalità con cui il parametro cronologico incide sulla giustizia penale23. Nella disciplina concernente il reato, con molta approssimazione, si possono, ad esempio, annoverare le ricadute sulla determinazione della pena e sull’efficacia della risposta sanzionatoria e, più in generale, sulla punibilità del reato24. Il tempo è poi l’elemento che scandisce l’intero procedimento penale, poiché regola e organizza il percorso accertativo che conduce al giudizio sulla responsabilità penale25. Dopo la sentenza definitiva, diventa parte integrante della pena definendone durata ed attuazione.
A ciò si aggiunga che tra gli profili più rilevanti del tempo vi è senza dubbio la funzione di custode della memoria storico-giuridica, che si realizza attraverso l’intreccio inesorabile tra passato e presente, il quale fornisce un punto di riferimento stabile nel continuo mutare delle norme e della giurisprudenza26. Eppure, questo fattore può rivelare un aspetto meno rassicurante. In alcune circostanze, esso ci mette infatti di fronte alla sua continua mutevolezza e all’instabilità delle situazioni che da esso sono travolte, proprio come insegna il principio eracliteo del pánta rheî. Si presenta, in altri termini, come un elemento capace di elidere il passato o di separarlo dal presente, impedendone la produzione degli effetti. Questa particolare dimensione si riflette nella prescrizione penale, la quale, da un lato, si innerva con il diritto all’oblio27 e, dall’altro, si pone in contrasto con la necessità di perseguire l’accertamento del reato e di preservare la memoria processuale. Se, per un verso, la prescrizione consente di recidere il legame tra passato e presente, evitando che un accertamento infinito condizioni la vita di chi, presunto non colpevole, è sottoposto a giudizio, dall’altro l’istituto in esame deve confrontarsi con l’interesse pubblico alla memoria veicolata dal processo. Peraltro, non esiste un metodo certo per stabilire con esattezza quanto tempo sia necessario e sufficiente perché si verifichi spontaneamente la dimenticanza. Si tratta infatti di valutazioni astratte e ipotetiche, che possono essere espresse solo in termini di verosimiglianza e approssimazione.
Il principio della presunzione di innocenza si inserisce in questo precario equilibrio, rafforzando l’idea che né il ricordo del reato né il tempo processuale possano prolungarsi oltre un limite ragionevole senza finire per compromettere i diritti fondamentali della persona.
2.1 La prescrizione penale tra idolo polemico, enigma giuridico e necessità sistemica. Questioni ancora aperte
Come anticipato, prima di immergerci nell’analisi dei rilevanti profili di legittimità della normativa in esame con il principio di cui all’art. 27, comma 2, Cost., occorre soffermarsi brevemente sull’articolato fenomeno della prescrizione penale per tratteggiarne le caratteristiche e accennare alle principali questioni irrisolte nell’ordinamento giuridico italiano, specie quelle relative alla natura dell’istituto. D’altro canto, le persistenti incertezze che gravitano attorno a questo problematico strumento hanno rappresentato, negli anni, uno dei principali fattori propulsivi delle numerose riforme che si sono susseguite, e che hanno cercato di porre un rimedio agli effetti pregiudizievoli del passaggio temporale sulla giustizia penale.
Sennonché disquisire di questo argomento reca con sé un senso di smarrimento in ragione della vastità di contributi che si sono succeduti, tutti caratterizzati da una straordinaria diversità di prospettive28 su ciò che negli anni è assurto ad un vero e proprio «idolo polemico»29.
Con il suo scorrere, il potere obliante del tempo inevitabilmente si confronta con i molteplici significati che assume sia sul piano sostanziale che processuale. Tutto questo spiega perché la prescrizione penale sia spesso definita un vero e proprio «enigma giuridico»30. L’incertezza interpretativa scaturisce essenzialmente da due aspetti fondamentali che, ai fini della nostra analisi, richiamiamo qui di seguito brevemente. Non può trascurarsi di considerare la complessità che scaturisce dall’inquadramento della natura dello strumento prescrittivo, da un lato, e la difficoltà di delineare con precisione il confine tra la rinuncia dello Stato a perseguire l’illecito penale e l’esigenza di garantire la conclusione del procedimento in un intervallo ragionevole, dall’altro. La dottrina, del resto, si divide nettamente su questo ultimo profilo. C’è chi sostiene che il rapporto tra prescrizione e ragionevole durata del processo sia scindibile, rispondendo la prima ad esigenze sostanziali legate ai diritti costituzionali della persona, in particolare la dignità, considerando il periodo che va dalla commissione del reato fino al termine ultimo stabilito dall’ordinamento per emettere una condanna definitiva31. Per converso, diverse, sebbene minoritarie, sono le opinioni di coloro i quali li legano in un’endiadi indissolubile32.
Inoltre, non si possono ignorare le numerose dispute definitorie alimentate in gran parte dal controverso presupposto secondo cui l’estinzione di un reato risulterebbe concettualmente illogica in assenza di una sentenza irrevocabile di condanna che ne accerti giuridicamente l’esistenza. E così, sulla scorta di questa premessa, alcuni autori sostengono con assoluta convinzione che, sebbene la terminologia chiara del Codice penale si riferisca all’estinzione della responsabilità penale, il reato non possa essere considerato prescritto prima della sentenza definitiva che ne abbia riconosciuto la giuridica sussistenza, in linea con il precetto della presunzione di innocenza33. In tale circostanza, ciò che può tuttalpiù venir meno è unicamente l’azione penale, intesa come una mera ipotesi di illecito cristallizzata nell’imputazione da accertare34.
Analoghe perplessità, come vedremo, emergono con particolare intensità anche in relazione al nuovo istituto dell’improcedibilità, che ha introdotto la prescrizione di tipo processuale.
2.2 All’origine della prescrizione penale: l’eterno pendolarismo tra la natura sostanziale e la dimensione processuale dell’istituto
Nel diritto vi sono istituti concettualmente complessi che periodicamente riaffiorano da uno stato di quiescenza e diventano humus fertile per un acceso dibattito ideologico. Uno di questi è senza dubbio la prescrizione penale, per la “vanificazione” dei procedimenti in atto, in alcuni casi anche a forte impatto emotivo, che da essa consegue35.
È un dato di fatto che la disciplina della prescrizione introduca elementi di distorsione nel sistema, criticità che né le riforme succedutesi, a cominciare dalla legge ex Cirielli36 o dalla riforma Orlando37 fino alla riforma Cartabia, passando per quella promossa dal Ministro Bonafede38, sono riuscite a risolvere completamente39.
A ben vedere, le più significative tensioni definitorie legate all’istituto in esame affondano le loro radici in un passato più remoto. L’analisi storica risulta allora centrale per ricostruire i momenti che hanno inciso sulla sua trasformazione, segnata da un continuo oscillare tra il profilo sostanziale e quello processuale. Tale prospettiva permette innanzitutto di esaminare le differenze essenziali tra i due inquadramenti e di valutare quanto sia ancora produttivo mantenerne la distinzione. Dal punto di vista del nostro studio, questo percorso consente di mettere a confronto la struttura della prescrizione e dell’improcedibilità, evidenziandone le possibili discrepanze o elementi di continuità sul piano valoriale. Inoltre, offre l’opportunità di determinare quale interpretazione di questi istituti garantisca una tutela più efficace alla presunzione di innocenza.
E così, volgendo anzitutto lo sguardo all’epoca delle codificazioni ottocentesche40, basterebbe ricordare che sotto la vigenza del Codice Zanardelli la prescrizione era strettamente legata all’esercizio dell’azione penale, come stabilito dall’art. 91, secondo cui l’intervento della stessa, salvo eccezioni di legge, l’avrebbe estinta. Questo principio si inseriva in un contesto normativo in cui, in ambito civile, l’istituto in oggetto aveva una natura spiccatamente sostanziale. L’art. 2105 del C.c. del 1865 la definiva infatti come un mezzo per acquisire un diritto o estinguere un’obbligazione con il decorso del tempo. Le norme successive stabilivano i termini di prescrizione per le diverse azioni, conferendole il valore di un diritto correlato alla pretesa esercitata. Questa impostazione rifletteva la visione dogmatica dell’epoca, influenzata dalla scuola postpandettistica tedesca, che attribuiva all’azione una dimensione per lo più processuale.
È con il Codice Rocco che la prospettiva cambia radicalmente, mutando l’impianto teorico alla base. Ispirandosi alla dottrina processual-civilistica dell’epoca, che distingueva l’azione civile dalla pretesa giuridica, si stabilì che l’estinzione riguardasse il reato e non l’azione penale, la quale rimaneva sempre esercitabile. Tuttavia, questa assimilazione tra diritto civile e diritto penale, basata su un parallelo tra contratto e reato, risulta poco convincente. A differenza del contratto, che esiste indipendentemente dalla sua esecuzione, il reato necessita di un giudice per essere accertato. Di conseguenza, l’azione penale, soprattutto se obbligatoria e irretrattabile, non è un semplice strumento per far valere un diritto, ma il mezzo attraverso il quale si attiva l’operato dell’autorità giudiziaria finalizzato all’accertamento dell’esistenza del reato.
La base sostanziale della prescrizione, introdotta dal Codice del 1930, si è consolidata ed è giunta fino ai giorni nostri. Eppure, il concetto stesso di azione penale è cambiato, complice senz’altro una visione specifica della stessa nella Costituzione, rendendo indispensabile un riesame critico delle logiche che hanno condotto all’inquadramento attuale dell’istituto. In tal senso, due sono gli interrogativi sui quali riflettere. Il primo attiene alla compatibilità o meno dello strumento prescrittivo con l’assetto costituzionale; il secondo guarda alla opportunità di inquadrarlo entro la cornice valoriale della ragionevole durata, fine ultimo, questo, che ha trainato la Riforma Cartabia41.
Quanto al primo aspetto, è indiscusso che la prescrizione penale sia compatibile con il quadro delineato dalla Carta fondamentale. Vi è tuttavia da chiedersi se essa rappresenti un rimedio costituzionalmente imposto, per esempio dallo stesso art. 27 Cost., comma 2, Cost., a prescindere dal disvalore sotteso alla norma incriminatrice o dalla complessità dell’accertamento penale richiesto. Come è noto, non lo è per i reati gravi, dove l’allarme sociale persiste e l’oblio non è giustificato, al punto da legittimamente chiedersi se possa intravedersi una cedevolezza della presunzione costituzionale. Inoltre, il decorso temporale non sempre riflette inerzia, specialmente quando l’azione penale è stata esercitata e il giudice è già stato coinvolto nel giudizio. In linea con queste precisazioni, è stato efficacemente affermato che «se non c’è inerzia, non ci può essere alcun “diritto” all’oblio, con l’ovvia conseguenza che, una volta rimossa la “inazione”, il “diritto” è al processo e non alla prescrizione»42. A ciò si aggiunga che il diritto è ad un processo dalla durata comunque ragionevole che possa garantire il pieno spiegamento degli effetti della presunzione di non colpevolezza.
Ebbene, come abbiamo visto, nel nostro ordinamento, la prescrizione risponde al problema di bilanciare la scelta tra punire o non punire, nel rispetto dei principi costituzionali del diritto penale sostanziale, che certo non esclude un principio dalla apicale portata quale quello prescritto all’art. 27, comma 2 della Cost. Anche la Corte costituzionale ne ha confermato in più occasioni siffatta natura43. Sebbene abbia effetti anche sul processo, garantendo la ragionevole durata, per i giudici della legge la sua ratio si fonda su due principi, ovvero il venir meno dell’allarme sociale per il decorso del tempo e il diritto all’oblio per reati non particolarmente gravi44. L’illecito si prescrive, dunque, allorché sia raggiunta una soglia temporale sufficiente «a decretare, in via presuntiva, il disinteresse sociale per la repressione del fatto commesso»45. A tali conclusioni si è peraltro giunti interrogandosi sulle questioni complesse che la “processualizzazione” della prescrizione potrebbe sollevare, in particolare per le garanzie legate all’irretroattività in peius delle modifiche normative sul suo regime46. Un aspetto, quest’ultimo, che risulta particolarmente delicato, specie alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel noto caso Taricco47, che limita l’irretroattività solo ai reati e alle pene.
Eppure, non può tacersi che, più di recente, la qualificazione della prescrizione penale ha subito una inversione di rotta importante, passando da una concezione principalmente sostanzialistica a una processualistica. Ciò si può attribuire in larga misura agli sviluppi giurisprudenziali, in particolare alle decisioni della stessa Corte costituzionale, che hanno aperto la strada a un cambiamento profondo nella considerazione del fenomeno prescrittivo. Se le sentenze sul regime transitorio della legge “ex Cirielli” hanno progressivamente saldato l’istituto ai principi fondamentali del diritto penale, culminando nella sua “costituzionalizzazione” con il caso Taricco, alcune decisioni della Consulta sulla sospensione della prescrizione durante l’emergenza Covid-19 hanno segnato un’inversione di tendenza48. L’orientamento elaborato durante la pandemia ha favorito la commistione tra la natura sostanziale della prescrizione e l’esigenza di garantire l’efficacia dell’azione penale. Tale cambiamento ha promosso l’innesto dell’articolo 344-bis nel C.p.p.49, il quale, a sua volta, ha contribuito a unire la prescrizione sostanziale al procedimento penale, creando una sorta di «processualizzazione indiretta» dell’istituto50.
Alla luce di quanto fin qui sinteticamente ripercorso, risulta difficile contestare l’assunto per il quale, anche considerando la prescrizione esclusivamente come un istituto di natura sostanziale, elementi di carattere processuale ne influenzano in ogni caso la disciplina. A riprova di ciò si pensi alle cause di interruzione e sospensione, alla rinunziabilità della prescrizione e alla regola dell’art. 129 comma 2, C.p.p. che disciplinano, attraverso il ricorso a norme di tipo processuale, l’istituto in oggetto. A ben considerare, il concetto stesso di punizione, a cui l’estinzione del reato si lega indissolubilmente, presuppone un accertamento dei suoi presupposti e l’applicazione di una sanzione, tutte circostanze dalla evidente dimensione procedimentale che inevitabilmente incidono sui tempi del processo. Inoltre, sin dalla sua fase iniziale, in cui si configura come mera ipotesi di illecito contenuta nella notitia criminis, il reato esiste e si sviluppa in stretta connessione con il procedimento e la sua durata51. È in ogni caso opportuno chiarire che ancorché il processo sia un passaggio imprescindibile per l’applicazione della pena, poiché nessuno può subire una limitazione della propria libertà senza un accertamento definitivo del reato e della sua responsabilità in sede giudiziaria, ciò non significa necessariamente che, sul piano teorico, procedibilità e punibilità siano concetti sempre perfettamente coincidenti52.
Ad ogni modo, al di là delle distinzioni teoriche tra estinzione del reato per decorso del tempo come istituto sostanziale o processuale, la questione centrale è individuare la disciplina più coerente con i principi costituzionali53. Da un lato, la presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost.; dall’altro, il diritto a un processo di durata ragionevole, garantito dall’art. 111 Cost. A ben vedere, la recente scelta legislativa di introdurre l’art. 344-bis C.p.p. dimostra, almeno apparentemente, una particolare attenzione al principio della ragionevole durata del processo nell’insieme dei valori costituzionali. Il fine non è tanto e solo quello di assicurare un esito al percorso giudiziario intrapreso, ma soprattutto quello di proteggere il presunto innocente dagli effetti negativi che il processo penale può avere sulla sua vita personale, incidendo sui suoi rapporti sociali, sull’attività lavorativa e sulle relazioni affettive, a causa della inevitabile natura gravosa dello stesso54. Un impatto che, nell’era della comunicazione digitale, risulta enormemente amplificato dalla rapidità, dalla diffusione capillare e dalla pervasività degli strumenti tecnologici, i quali hanno potenziato il rischio di pregiudizio per i diritti fondamentali.
2.3 Il tempo del processo penale: tra efficienza, giusto processo e diritti fondamentali
Come è emerso dall’analisi fin qui svolta, il tempo incide in modo diverso sullo sviluppo del procedimento penale ed è altrettanto evidente che tale progressivo avanzamento richiede di essere organizzato secondo precise cadenze temporali. Tutto ciò veicola una visione della giustizia penale orientata alla efficiente gestione cronologica dell’accertamento che certo non rappresenta un’assoluta novità della nostra epoca55. Negli ultimi anni, infatti, la riflessione penalistica attorno al fattore tempo, come pure a quello spaziale, ha conosciuto un’accelerazione significativa, favorita dalla stretta interazione tra il progresso tecnologico, i cui sofisticati strumenti hanno ridefinito il “cronòtopo”56 processuale, e la crescente centralità dell’efficienza, ormai elevata a «valore in sé» della giustizia penale57. L’introduzione dell’improcedibilità ex art. 344-bis C.p.p., in ragione della ragionevole durata, si colloca proprio in questa traiettoria: pur formalmente distinta dalla prescrizione del reato, ne condivide la funzione di porre un limite alla durata del perseguimento penale, rispondendo al contempo alla crescente esigenza di una giustizia 3.0, per l’appunto, più tempestiva, efficiente ed avanzata. All’interno di questo contesto, il concetto di tempo, oggi incalzato dai ritmi della tecnologia, pesando in vari modi sulle dinamiche processuali dell’accertamento penale58, muta di significato. Questa metamorfosi esige allora una riflessione sul come assicurare l’operatività di procedimenti “digitalmente evoluti”, pur rispettando il giusto processo. La necessità di un’effettiva speditezza processuale non può rispondere solamente a criteri di funzionalità economica, ma deve rappresentare un principio cardine della materia penale in linea con l’art. 111, comma 2, Cost.
Ora, se si assume che un intervento da parte delle autorità giudiziarie corretto implichi una certa prontezza, la durata ragionevole assurge al ruolo di meta-valore, in cui si salda il rispetto di un novero di diritti fondamentali, alcuni dei quali integrano il giusto processo, quali la presunzione di innocenza (art. 27, comma 2, Cost.)59 e il diritto di difesa (art. 24 Cost.)60, nonchè la funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.). Essa si lega inoltre ai principi di legalità e determinatezza della sanzione penale (art. 25 Cost.), nonché ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), al fine di garantire un sistema di giustizia penale complessivamente equo.
Ad esempio, un intervallo di tempo eccessivamente lungo tra la commissione del reato e il giudizio può compromettere la posizione dell’imputato, soprattutto in relazione alla possibilità di esercitare pienamente il diritto di difendersi provando nel rispetto della parità delle armi61. D’altro canto, se il procedimento penale si protrae oltre limiti ragionevoli, la punizione perde il suo scopo, diventando un atto di forza inutile oltre che dannoso e la stessa sanzione penale smarrisce il suo senso. Anche il giusto processo e i principi che ne discendono ne escono compromessi: e così il ritardo nell’accertamento della responsabilità non solo alimenta incertezza giuridica, ma mina la fiducia nell’intero “sistema giustizia”. Per l’imputato presunto innocente, il vero tormento è il tempo stesso del procedimento, un limbo che prolunga ingiustamente la sua angoscia. In quest’ottica, la priorità non è solo la tutela della persona dalla condanna, ma il conseguimento, quanto prima possibile, di una decisione stabile sulla propria responsabilità penale. Il diritto all’oblio si lega così all’esigenza di un giudizio tempestivo. Siffatto ragionamento, può cogliersi appieno solo postulando che il procedimento penale non rappresenti uno strumento per contrastare la criminalità, ma un percorso finalizzato all’accertamento dei fatti illeciti nel rispetto dei diritti e delle garanzie fondamentali della persona.
Il tempo dell’accertamento, dunque, è strettamente legato al processo stesso62. In altre parole, la dimensione cronologica della punizione non guarda solo al risultato finale, ovvero alla sanzione finale, ma comprende inevitabilmente anche l’arco temporale necessario per arrivare alla comminazione della stessa63.
È proprio a partire da questa conclusione valoriale che la seconda parte di questo studio sarà dedicata all’analisi delle insidie insite nell’istituto dell’improcedibilità processuale: un meccanismo che, incidendo direttamente sulla durata del processo, agisce altresì sulla sua capacità o meno di produrre un accertamento compiuto, con evidenti ricadute sulla funzione della giurisdizione penale e sui corollari fondamentali che gravitano attorno ad essa, tra cui la presunzione di innocenza, della quale si esamineranno aspetti fino a questo momento emersi in filigrana.
Ciò che nello specifico va chiarito è in che modo, e con quali implicazioni, la prescrizione e l’improcedibilità si riflettano su tale presunzione, se si considera che la cessazione della vicenda penale, ad un certo punto, rappresenta proprio il presupposto logico per garantire la salvaguardia della non colpevolezza dell’imputato, sottraendolo ad un accertamento potenzialmente illimitato.
3. L’improcedibilità cronologica e i suoi principali risvolti sul principio della presunzione di innocenza
3.1 Processo penale senza fine o fine del processo penale? Il difficile bilanciamento tra durata, accertamento e presunzione di innocenza
Giunti a questo punto del nostro percorso, ci si deve interrogare se la decisione con cui l’ordinamento rinuncia alla procedibilità dell’azione penale, quantomeno nei termini in cui è stata concepita dal legislatore, rappresenti davvero un rimedio indispensabile per tutelare il diritto del presunto innocente a un processo equo e dalla durata ragionevole, o se la soluzione di cui all’art. 344-bis C.p.p. non sia, al contrario, sproporzionata e inadeguata rispetto agli scopi di rango costituzionale che intende perseguire.
A tal fine, sarà necessario considerare la presunzione di innocenza nella sua duplice proiezione: da un lato, nel suo profilo endoprocedimentale, ossia come garanzia che opera all’interno del processo penale, regolando in primis i poteri e la posizione dell’imputato; dall’altro, nella sua proiezione esoprocedimentale, che si manifesta al di fuori del processo strettamente inteso, con ciò vietando che, con una mera decisione di rito, si finisca per attribuire indirettamente una responsabilità penale a soggetti non condannati con sentenza definitiva. Questa distinzione, emersa con chiarezza nella giurisprudenza della Corte Edu64, è fondamentale per comprendere come istituti apparentemente neutri, alla stregua di quello di cui qui si disquisisce, possano produrre effetti che travalicano il confine di un processo che pure è giunto al suo epilogo, incidendo sia sulla percezione pubblica della colpevolezza dell’imputato sia sulle sorti dello stesso in procedimenti extrapenali, spesso collegati a quello penale per espressa imposizione del legislatore. Tutto ciò premesso comporta la graduale messa a fuoco vuoi del carattere della declaratoria di cui all’art. 344-bis C.p.p. vuoi dei costi legati alla perdita di valore dell’accertamento in fase di impugnazione quale conseguenza dell’improseguibilità a decidere nel merito della colpevolezza.
Ora, l’ordinamento giuridico, trascorso un certo lasso di tempo, annulla l’efficacia del singolo procedimento, compromettendo il perseguimento di obiettivi di rilievo costituzionale quali l’accertamento della responsabilità e l’irrogazione delle relative sanzioni. Senza contare che l’attività cognitiva svolta fino a quel momento viene di fatto vanificata, con una significativa dispersione di energie processuali e risorse pubbliche, un ulteriore profilo di criticità, particolarmente rilevante se si considera la presunzione di innocenza nelle due dimensioni pocanzi menzionate, riguarda la disciplina eccezionale riservata ad alcune specifiche tipologie di reato. Tale deroga, infatti, introduce un trattamento differenziato che incide sull’equilibrio tra efficienza processuale e garanzie dell’imputato, ponendo al contempo interrogativi anche sotto il profilo dell’eguaglianza e della coerenza sistemica. Il quarto comma dell’art. 344-bis C.p.p. attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere discrezionale di concedere proroghe, anche illimitate65. In questa ultima ipotesi persiste, sebbene sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, il rischio del ritorno al sistema degli “eterni giudicabili”: proprio quel sistema che la nuova improcedibilità mirava a superare, ma che la riforma Cartabia non è riuscita, per limiti politici e morali, a rimuovere del tutto dall’ordinamento. Dinanzi alla minaccia di un giudizio potenzialmente indeterminato, il presunto innocente difficilmente rinuncerà alla prescrizione, facoltà accordata dal comma 7 dello stesso articolo. Se invece volesse optare per una rinuncia potrebbe però correre il rischio di una sentenza di condanna pronunciata per la prima volta66.
È interessante notare che la situazione che si viene a creare si pone peraltro in palese frizione con quanto statuito dalla Corte costituzionale in materia di principio di legalità, in grado di rafforzare, a sua volta, la presunzione di non colpevolezza. Secondo i giudici della Consulta, infatti, condizione di legittimità di una disciplina è la sua conformità alla legalità, che si sostanzia nella «predeterminazione per legge del termine entro il quale sarà possibile l’accertamento del processo con la predeterminazione carattere di definitività, della responsabilità penale»67.
In sintesi, i richiami operati alla normativa derogatoria hanno dimostrato che il meccanismo introdotto dalla Riforma Cartabia all’art. 344-bis C.p.p. finisce per compromettere l’obiettivo di tutelare l’imputato dal rischio di un processo infinito e di una persecuzione penale senza termine. Considerando il legame imprescindibile – come già evidenziato – tra la ragionevole durata del processo e la presunzione di innocenza, dal momento che la prima rappresenta condizione essenziale per la piena attuazione della seconda, non si può ignorare come le modifiche introdotte nel codice di procedura penale incidano in maniera rilevante sul principio sancito dall’art. 27, comma 2, della Costituzione.
3.2 Improcedibilità temporale e art. 129 C.p.p. Il conflitto tra le cause di estinzione del reato e il diritto a un giudizio di merito
Il quesito che, a questo punto, si impone alla nostra attenzione riguarda la natura della declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo: essa, cioè, costituisce una pronuncia meramente processuale, del tutto avulsa da ogni valutazione sul fatto oggetto di contestazione, oppure, anche in questa peculiare ipotesi, è possibile intravedere un contenuto sostanziale, sia pure in forma implicita? In stretta connessione con questo interrogativo, ne sorge un altro, tutt’altro che marginale: come deve essere qualificata la posizione dell’imputato nel caso in cui il giudizio d’impugnazione venga dichiarato improcedibile? In altri termini, quali sono gli effetti di tale provvedimento sulla presunzione di innocenza, se si ammette che il giudizio si interrompe senza una definizione nel merito?
Per rispondere proficuamente a tali quesiti, è utile evocare sinteticamente il vivace confronto che ha animato la dottrina in materia. E così, sulla scorta delle riflessioni di Franco Cordero, parte dell’Accademia ritiene che la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini massimi nei giudizi d’impugnazione impedisca al giudice di giungere a una pronuncia di merito, determinando una sorta di absolutio ab instantia. Abbracciando una siffatta prospettiva, il giudice sarebbe vincolato a un dovere di astensione da ogni valutazione sostanziale, potendo unicamente emettere una sentenza di non doversi procedere68. Con una sentenza di tale tenore, l’imputato va incontro, di fatto, ad una sorta di “sospensione” processuale69: non risulta condannato, ma neppure definitivamente assolto nel merito, ancorché si siano già celebrati uno o più gradi di giudizio. Questo limbo giuridico, privo di una definizione inequivoca della posizione dell’imputato, può produrre effetti estrinseci di rilievo, talvolta assimilabili a quelli derivanti da una condanna, pur in assenza di una formale affermazione di responsabilità penale in tal senso.
Un altro filone dottrinale, invece, propone una lettura più attenuata imperniata sul principio di non regressione: l’improcedibilità temporale rappresenterebbe, cioè, una causa sopravvenuta di estinzione del potere di procedere limitata alla sola fase d’impugnazione, senza intaccare la validità degli atti compiuti nei gradi precedenti70. Insistendo su questa logica ermeneutica, la declaratoria ex art. 344-bis C.p.p. comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con effetti potenzialmente favorevoli in caso di pronuncia assolutoria. Nondimeno, questa impostazione finirebbe per sollevare perplessità quando l’improcedibilità segue una sentenza di condanna oggetto di gravame: e il diritto dell’imputato di chiedere la prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere una decisione che dichiari la propria innocenza, si tradurrebbe in un sacrifico della ragionevole durata del processo. L’accusato si troverebbe, in sostanza, di fronte a un vero e proprio dilemma processuale: da un lato, accettare la condanna impugnata come definitiva a causa dell’improcedibilità; dall’altro, esercitare il diritto a una piena difesa nel merito, rinunciando però alla protezione temporale che la disciplina di cui all’art. 344-bis C.p.p. intende espressamente garantire.
Ad ogni modo, va segnalato che per alcuni la pronuncia di improseguibilità, lungi dal rappresentare una decisione meramente processuale, implica inevitabilmente profili di merito. Come osservato da Antonio Pagliaro71, procedibilità e merito sono concetti intimamente connessi: in molti casi, infatti, l’obbligo di procedere richiede una preliminare valutazione sulla rilevanza penale del fatto. È pertanto illogico escludere ogni giudizio sostanziale, ad esempio, in presenza di un’abolitio criminis. L’improcedibilità ratione temporis ex art. 344-bis c.p.p. rivelerebbe allora una natura costitutiva, poiché il giudice, prima di pronunciarsi, non può sottrarsi alla verifica e dell’esistenza della norma incriminatrice e dell’inquadramento giuridico del fatto. Di conseguenza, queste valutazioni risultano inevitabilmente legate, seppur in misura variabile, ai profili di merito della causa72.
Chiarita la natura processuale dell’improcedibilità e ammessa la possibilità che anche in tale declaratoria possa ravvisarsi un, seppur limitato, scrutinio di merito, si aprono nuovi interrogativi su profili di grande rilevanza, strettamente connessi al principio della presunzione di innocenza che, evidenziando ancora una volta le tensioni tra esigenze di efficienza processuale e tutela dei diritti fondamentali dell’imputato, si pongono al crocevia tra diritto sostanziale e diritto processuale. In questo composito scenario riemerge il persistente conflitto tra le cause di estinzione del reato e il diritto dell’imputato a ottenere una decisione di merito, un tema a lungo oggetto di approfonditi dibattiti dottrinali. Tale tensione si ripropone oggi con nuova attualità, alla luce delle difficoltà di coordinamento tra la declaratoria di improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. e l’obbligo di immediata pronuncia assolutoria sancito dall’art. 129 c.p.p.73. Una disposizione, quest’ultima, che riveste una funzione duplice: da un lato, mira alla massima semplificazione del processo; dall’altro, garantisce la tutela dell’innocenza dell’imputato attraverso l’immediato riconoscimento delle evidenti cause di assoluzione e proscioglimento.
Come è stato precisato fin dall’inizio, il sistema dell’improseguibilità ratione temporis prevede che il processo si arresti in fase impugnatoria, pur senza che il reato venga formalmente dichiarato estinto74. Ciò avviene indipendentemente dall’esito delle precedenti decisioni di merito, anche in caso di giudizio di rinvio. Sicché, un aspetto strettamente connesso alla tematica in esame concerne il rapporto tra l’improcedibilità, sovente, ancorché impropriamente, ricondotta alla sfera dell’azione penale, e l’art. 129 C.p.p.75, il quale, legandosi alle riflessioni condotte pocanzi, apre uno spazio di riflessione peculiare e si proietta nella più ampia e accesa controversia dottrinale sulla relazione tra immediata declaratoria di non punibilità e presunzione di innocenza.
La questione, appena accennata, non si pone tanto in relazione alle cause di estinzione dell’illecito penale sopravvenute nel corso del giudizio di impugnazione, come la morte dell’imputato o la remissione di querela, le quali devono essere dichiarate immediatamente e potrebbero prevalere sulla declaratoria di improcedibilità. Piuttosto, la complicazione emerge con riguardo ai casi di evidenza della prova previsti dal comma 2 dello stesso articolo76. Come è ben noto, la disciplina della prescrizione impone al giudice, anche in presenza di una causa estintiva, di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere ogniqualvolta dagli atti emerga con evidenza che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Tale previsione normativa consente, nei casi in cui la prova dell’innocenza risulti manifesta, di preferire l’accertamento giudiziale nel merito, evitando così che la causa estintiva precluda il riconoscimento dell’estraneità dell’imputato rispetto all’illecito contestato.
Tuttavia, nel regime dell’improcedibilità introdotto dall’art. 344-bis C.p.p., tale possibilità non è prevista: il giudice non può pertanto estendere analogicamente la previsione dell’art. 129, comma 2, C.p.p., poiché la norma riguarda espressamente l’estinzione del reato, non anche l’improcedibilità del processo. Ne consegue una situazione ambigua: se non è consentito assolvere l’imputato perché innocente, e al contempo si impedisce il completamento dell’accertamento per improcedibilità – salvo che l’imputato rinunci esplicitamente a tale declaratoria, scommettendo così sulla possibilità di ottenere una piena assoluzione –, ci si chiede se ciò non finisca per far comunque gravare sullo stesso un’ombra di colpevolezza, proprio in contrasto con la presunzione d’innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. e dall’art. 6, comma 2, Cedu, così come interpretato dalla sua Corte che ne valorizza il profilo esoprocessuale. Se non vi è più spazio per l’accertamento nel merito, né la possibilità di dichiarare la non punibilità per evidenza dell’innocenza, l’eventuale sentenza di condanna intervenuta in primo grado rimarrebbe sospesa nel suo valore negativo, senza essere né confermata né superata.
Il legislatore ha dunque mostrato scarsa sensibilità alla ratio sottesa alla disposizione garantista, trascurando il valore delle risultanze processuali già acquisite e, dunque, il riconoscimento del favor rei. Di fatti, ad esempio, chi risulta innocente non dovrebbe subire un peggioramento della propria posizione per cause a lui non imputabili, né essere costretto a sollecitare la prosecuzione del processo per ottenere un giudicato definitivo che attesti la propria estraneità ai fatti contestati77, con ciò compromettendo il valore della presunzione costituzionale.
Ora, sul controverso tema abbozzato, la dottrina, già in parte su richiamata, ha espresso posizioni contrastanti, legate essenzialmente alla diversa interpretazione che si attribuisce alla decisione di non doversi procedere: se intesa come pronuncia di mero rito oppure come un giudizio che interessa in ogni caso il merito. Risulta quindi opportuno approfondire le opinioni già emerse dallo specifico angolo prospettico della logica invalsa nell’immediata declaratoria di non punibilità.
In via del tutto approssimativa, va detto che la soluzione più garantista si muove a favore dell’applicazione in via prioritaria dell’art. 129, comma 2, C.p.p., prevedendo il proscioglimento nel merito, anche in caso di violazione del termine di cui all’art. 344-bis C.p.p., escludendo così la responsabilità dell’imputato e annullando eventuali decisioni civili a suo danno. Per converso, la dichiarazione di improcedibilità comporterebbe un annullamento con rinvio, rinviando la decisione sul risarcimento da danni da reato alla giurisdizione civile, che potrebbe rivedere le prove raccolte nel processo penale, ma sulla scorta di standard probatori diversi, propri del rito civile78.
Secondo alcuni, l’art. 129, comma 2, C.p.p., in virtù della logica che lo contraddistingue, dovrebbe essere applicato anche nel caso di concorso tra cause di proscioglimento nel merito e sopravvenuta improcedibilità79. Altri, per converso, ritengono che l’art. 129 C.p.p. non si applichi a siffatte ipotesi di concorso, poiché manca una copertura normativa in tal senso80. Il comma 2, infatti, prevede sì il proscioglimento nel merito in caso di estinzione del reato, ma l’improcedibilità, essendo di natura processuale, precluderebbe una decisione di tipo sostanziale, con ciò postulando un parallelismo con la declaratoria di inammissibilità. Ancora una volta, secondo questa corrente, l’improcedibilità prevarrebbe dunque su ogni altra causa di proscioglimento, impedendo l’applicazione dell’art. 129, comma 2, C.p.p. Accogliendo una tale soluzione, tuttavia, qualora l’improseguibilità processuale intervenisse in pendenza dell’impugnazione del pubblico ministero avverso un’assoluzione, quest’ultima verrebbe sostituita da una sentenza di non doversi procedere, meno favorevole per l’imputato, realizzandosi così un’inaccettabile reformatio in peius determinata dall’avvento del decorso del tempo81. Inoltre, una simile conseguenza si verifica quando l’imputato è stato assolto in un grado di giudizio precedente e l’impugnazione del pubblico ministero dà inizio ad uno nuovo grado, nel corso del quale interviene il limite cronologico stabilito dall’art. 344-bis C.p.p. Per quanto il legislatore non abbia previsto una soluzione ad hoc, sarebbe opportuno consentire anche in questa evenienza l’applicazione dell’art. 129, comma 2, C.p.p., permettendo l’assoluzione nel merito quando l’infondatezza dell’accusa è già stata accertata in primo grado82.
Rispetto a queste circostanze, c’è chi sostiene, con buona ragione, che, ancorché si versi nell’ipotesi di improseguibilità per eccessiva durata del procedimento, dovrebbe prevalere una pronuncia più favorevole emessa allo stato degli atti, se ovviamente sono chiari i presupposti per l’assoluzione. In questo caso, il giudice dovrebbe, cioè, optare per la formula liberatoria, senza che l’impossibilità di proseguire il processo impugnatorio ostacoli tale decisione83. Nel solco tracciato da questo orientamento, l’improcedibilità per decorso del tempo non limiterebbe dunque la capacità del giudice di conoscere il merito, ma determinerebbe soltanto l’impossibilità di proseguire il giudizio, senza impedire che l’autorità giudicante possa prendere atto dell’esistenza di una causa di proscioglimento nel merito, come un’assoluzione già intervenuta nel grado precedente, che risulti prevalente. Una conclusione, questa, alla quale è difficile non aderire nell’ottica di valorizzazione della presunzione di innocenza
3.3 Conseguenze della declaratoria di improcedibilità: statuizioni civili e confisca
Ulteriori profili critici, che è opportuno richiamare, sia pure brevemente, per offrire un quadro completo, riguardano le ricadute della declaratoria di improcedibilità sia sulle statuizioni civili sia sugli effetti delle misure ablatorie, in particolare la confisca. Questioni tanto più rilevanti se si considera la portata ultrattiva della presunzione di innocenza, così come forgiata dalla consolidata giurisprudenza Cedu, che continua a proiettare i suoi effetti anche dopo l’estinzione del reato e del processo penale. In special modo, la permanenza di effetti patrimoniali sfavorevoli, in assenza di una condanna definitiva né di un’assoluzione, solleva dubbi non secondari sul piano delle garanzie, imponendo una riflessione attenta sul delicato equilibrio tra esigenze di effettività della giustizia e tutela dei diritti fondamentali. Temi che, pur collocandosi su piani differenti, convergono nel mostrare come l’improcedibilità, per la sua natura fluida ed ambigua che lascia il destinatario in una sorta di limbo, non colpevole ma neanche estraneo ai fatti, non sia priva di ripercussioni sistemiche profonde.
Con riferimento al primo argomento introdotto, il comma 1-bis dell’art. 578 C.p.p., come modificato dalla riforma Cartabia, disciplina l’ipotesi in cui sia stata pronunciata, nei confronti dell’imputato, sentenza di condanna (anche generica) alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, nonché in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili. In tal caso, qualora sia impossibile procedere per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione per mancata definizione del giudizio di appello entro due anni e in Cassazione entro un anno, il giudice del gravame rinvia, previo vaglio sull’ammissibilità della domanda, al giudice civile per la prosecuzione o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel procedimento civile.
Ora, è innegabile che la ratio dell’enunciato di cui all’art. 578, comma 1-bis C.p.p., il quale ricalca pressoché la formulazione dell’art. 622 C.p.p., rinviando al giudice civile la decisione sugli interessi civili, inibisce apertis verbis a quello penale la prosecuzione del giudizio di impugnazione, anche solo per pronunciarsi sulla responsabilità da danno da reato. La soluzione adottata con la disposizione in esame potrebbe essere letta come una scelta coerente con il principio della presunzione di innocenza, garantito dall’art. 6, comma 2, Cedu, tramite l’interposizione dell’art. 117 Cost. e, sul piano interno, dall’art. 27, comma 2 Cost, almeno secondo l’opinione della Corte costituzionale, espressa in una sentenza del 2021, riferita al comma 1 dell’art. 578 C.p.p., ma comunque sovrapponibile all’ipotesi in esame84. Come chiarito dalla giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, infatti, richiamata dalla Consulta, la presunzione di innocenza impone che: «non possano essere adottati, in procedimenti successivi a quello penale conclusosi con esito diverso dalla condanna, provvedimenti che presuppongano un giudizio (espresso o implicito) di colpevolezza della persona in relazione al reato contestatole»85. Sicché questo orientamento non può di certo escludere dal campo d’azione l’ipotesi in cui al giudice civile si approda in seguito ad una improseguibilità per tempori cedere. Siffatto orientamento è stato ripreso ed ulteriormente approfondito nel 2024 dai giudici di Strasburgo nella nota decisione Nealon e Hallam c. Regno Unito, in cui si è scolpito a chiare lettere il fine di proteggere l’assolto e il prosciolto, in quanto «innocenti agli occhi della legge», il cui trattamento loro riservato deve rifletterne la condizione86. A tal risultato, si è pervenuti esaminando la tutela della presunzione d’innocenza in relazione ai diversi tipi di provvedimenti che chiudono un processo penale: in particolare, l’interruzione del procedimento, anche per mancanza di prove, non deve ricevere, ad avviso della Corte, una protezione minore rispetto a una sentenza definitiva di assoluzione, evidenziando che una tutela maggiore sarebbe giustificata proprio quando non è stata accertata alcuna responsabilità. Pur riconoscendo che gli ordinamenti attribuiscono significati diversi ai provvedimenti, la Corte afferma che questa distinzione non può giustificare un trattamento diversificato nella salvaguardia della presunzione d’innocenza, che deve rimanere inviolata in assenza di una condanna legale.
Nondimeno, rimane aperta la questione controversa riguardante le regole di assunzione e valutazione delle prove a cui il giudice civile dovrebbe attenersi in caso di prosecuzione del giudizio civile dopo la declaratoria di improcedibilità87. Questa circostanza può rappresentare un rischio per la presunzione in esame, giacché il giudice civile, valutando sulla scorta della regola del “più probabile che non”, potrebbe basare il suo convincimento su elementi liberamente apprezzabili che, nel processo penale, non sarebbero stati ritenuti sufficienti per una condanna, generando così un giudizio di colpevolezza “indiretta” anche senza una pronuncia sulla responsabilità penale. Si pensi in particolare alla circostanza in cui la declaratoria che pone fine al processo impugnatorio sia successiva ad una sentenza condannatoria in primo grado: il pericolo non risiede tanto nel dichiarare la colpevolezza di una persona non condannata, quanto nel riconoscere, seppur in modo implicito, che nel processo penale sia rimasto un fondato dubbio capace di suscitare una certa attrazione nell’autorità giudiziaria chiamata a sciogliere il dubbio sul danno aquiliano88.
Queste preoccupanti osservazioni non trovano tuttavia un pieno e completo riscontro rassicurante nella giurisprudenza Edu. Il collegio, infatti, nella su richiamata causa, si è espresso nel senso che i provvedimenti emessi in processi successivi a quello penale, indipendentemente dal tipo di procedimento e dalla decisione che ha chiuso la vicenda penale, determinerebbero una ingerenza dell’art. 6, comma 2, Cedu qualora la statuizione o le motivazioni equivalessero all’attribuzione di una responsabilità penale al prosciolto. All’affermazione di principio si accompagnano tuttavia una cautela e una precisazione. Le pronunce delle autorità nazionali, ha spiegato la Grande camera, non possono essere isolate dal contesto: devono essere invece valutate anche in base al compito che la legge interna ha assegnato; inoltre, devono essere lette “globalmente”, in un’ottica di pesi e contrappesi. I giudici hanno pure precisato che «attribuire responsabilità penale» significa riflettere l’opinione secondo la quale l’imputato è responsabile di un fatto penalmente rilevante secondo lo standard di prova richiesto per una condanna penale, cosa che equivale ad insinuare che il processo penale si sarebbe dovuto concludere diversamente. Fuori da questi confini, ha concluso la Corte, è ben possibile statuire sugli stessi fatti considerati dall’imputazione penale, pur ad altri fini: in questo senso, la presunzione d’innocenza non preclude infatti l’esame della stessa vicenda storica, né esclude la responsabilità della stessa persona ai sensi di leggi e standard di prova diversi da quelli penali (§ 169)89. Il nodo cruciale resta comunque stabilire se il legislatore nazionale possa liberamente scegliere le soglie di prova da applicare in sede extrapenale90, oppure se alcune di queste siano vietate perché, di fatto, implicano un giudizio di colpevolezza simile a quello penale, violando così la presunzione di innocenza91.
In perfetta continuità tematica con quanto fin qui analiticamente tratteggiato e osservato si pone la questione delle sorti della confisca e del sequestro nei casi in cui l’azione penale divenga improcedibile per decorso dei termini massimi del giudizio di impugnazione o il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o amnistia. Più specificamente, gli articoli 578-bis e 578-ter C.p.p. regolano, rispettivamente, la possibilità di decidere sulla confisca «in casi particolari» prevista dall’art. 240-bis, 1 comma, C.p., nei casi di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, e la disciplina della confisca e del sequestro nell’ipotesi in cui l’azione penale diventi improcedibile per il superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione92.
Mentre l’art. 578-bis C.p.p. richiede una previa verifica della responsabilità dell’imputato per le confische «in casi particolari»93, l’art. 578-ter C.p.p. introduce un meccanismo automatico di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’eventuale attivazione di misure di prevenzione, privo di qualsivoglia accertamento in tal senso94. Il comma 1 dell’art. 578-ter C.p.p. prevede infatti che, dal momento della declaratoria ex art. 344-bis C.p.p., il giudice d’Appello e di Cassazione debbano disporre comunque la confisca nei casi in cui la legge la dispone obbligatoriamente anche in assenza di condanna95. Negli altri casi, in cui la confisca era stata disposta a seguito di pronuncia condannatoria, il giudice deve invece ordinare, con apposita ordinanza, la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente o al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, affinché valutino l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011)96. In mancanza di tale misura entro il termine previsto, il Procuratore dovrà dichiarare la cessazione dell’efficacia del sequestro e disporre la restituzione dei beni all’avente diritto.
Il trasferimento automatico degli atti per l’eventuale applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, in assenza di una valutazione discrezionale del giudice sull’esistenza del fumus boni iuris, configura un’evidente frizione con la garanzia in esame97.
La soluzione adottata dal legislatore mira a bilanciare, da un lato, l’improcedibilità dell’azione penale, che comporta la cessazione del potere punitivo del giudice e, dall’altro, l’esigenza di conservare gli effetti delle misure ablatorie già disposte. Più specificamente, si consente che la confisca prevista in sede penale possa “sopravvivere” sotto forma di misura di prevenzione patrimoniale, affidando al pubblico ministero il compito di attivare, entro 90 giorni, il relativo procedimento davanti al giudice competente. Si realizza così una forma di continuità nella tutela patrimoniale, pur a fronte del venir meno del giudizio penale.
Orbene, siffatta logica alla base dell’intervento riformatore, seppur animata da meritevoli intenti, non solo risulta poco lineare rispetto al più coerente meccanismo dell’art. 578-bis C.p.p., ma soprattutto solleva perplessità di non poco conto sulla scelta di innescare automaticamente un procedimento di prevenzione, pur in assenza di una pronuncia che attesti nel merito la responsabilità penale. Questa ratio, che impone un passaggio netto dal procedimento penale, divenuto improcedibile, ad una procedura amministrativa in cui è oscura l’effettività di principi e diritti, fra tutti quello di difesa, provoca dubbi in merito al rispetto del principio di legalità e, in specie, della presunzione di innocenza, così rendendo di palmare evidenza che l’esigenza di conservare gli effetti patrimoniali delle misure ablative compromette le garanzie dell’imputato98. L’assenza di una condanna definitiva che, ciononostante giustifichi la confisca, dovrebbe considerarsi di per sé in insanabile contrasto con il principio cardine dell’in dubio pro reo. In tali ipotesi, infatti, si finisce per attribuire effetti sostanzialmente sanzionatori a un provvedimento privo del necessario fondamento in un accertamento definitivo di colpevolezza, a maggior ragione se, come fa la legge italiana, si aderisce alla tesi per cui la declaratoria di improseguibilità ratione temporis ha natura meramente processuale. A dire il vero, questa censurabile scelta, sottolinea una contraddizione sistematica. Il legislatore sostiene che l’improcedibilità per decorrenza dei termini nei giudizi di impugnazione sia una causa esclusivamente processuale, cioè che non incide sul merito, ma solo sulla possibilità di proseguire il processo. Tuttavia, se a un atto meramente processuale si fanno seguire effetti sostanziali tipici di una condanna, come la confisca, si crea una contraddizione logica e giuridica: ovvero, si nega il merito per non poter proseguire il giudizio, ma lo si assume implicitamente per applicare una misura di carattere sostanzialmente punitivo.
Nella materia de qua, la Corte di Strasburgo ha più volte affermato che qualsiasi misura, anche patrimoniale, che presupponga una valutazione di colpevolezza, pur in assenza di una esplicita condanna, rappresenta una violazione del diritto alla presunzione di innocenza, svuotando di efficacia la sua tutela sostanziale e processuale99. Cionondimeno, come è noto, la giurisprudenza della Cedu non esclude, in via di principio, la possibilità di una confisca avente natura sanzionatoria anche in assenza di una condanna formale. Eppure, essa subordina la legittimità di tale intervento all’esistenza di un accertamento sostanziale della responsabilità penale, idoneo a garantire il rispetto delle garanzie fondamentali dell’imputato e, in particolare, della presunzione di innocenza sancita dall’art. 6, comma 2, Cedu. Secondo la Corte Edu, questo accertamento deve risultare sufficientemente chiaro e motivato da consentire sia all’imputato che ai terzi in buona fede di partecipare pienamente al procedimento, esercitando in modo effettivo i propri diritti di difesa. Evenienza, questa, che, in teoria difetterebbe, ancora una volta, in una sentenza dal carattere meramente procedurale, a meno di non ammettere che la stessa non riguardi comunque i meritae causae.
4. Considerazione conclusive
Prescrizione penale, ragionevole durata del processo e presunzione di innocenza sono tre pilastri della giustizia penale che si influenzano reciprocamente. L’istituto esaminato in questo studio tutela il diritto a non essere perseguito per un tempo indeterminato, mentre la ragionevole durata garantisce che il processo non diventi una pena di per sé e la presunzione di innocenza impedisce che la mera pendenza del giudizio produca effetti pregiudizievoli sul soggetto coinvolto prima, ma anche dopo, che una sentenza definitiva sulla responsabilità penale sia stata rilasciata.
Da come è emerso fino a questo momento, la prescrizione si staglia alla stregua di uno strumento contraddistinto da una forte ambivalenza che deriva dall’intreccio di almeno due dimensioni temporali, una oggettiva e l’altra soggettiva100, e due dimensioni giuridiche, una sostanziale e l’altra processuale. Come abbiamo avuto modo di appurare, a seconda del punto di vista adottato e del contesto storico di riferimento, la prescrizione può essere inoltre vista sia come un ostacolo alla repressione dei reati e alla tutela delle vittime, sia come una soluzione per limitare la durata eccessiva dei procedimenti101.
In questo scenario, resta fondamentale l’osservazione empirica della realtà ordinamentale nel suo complesso, ovvero un’indagine sul sistema giuridico nella sua concreta operatività, inteso come fatto normativo in grado di ridefinire gli istituti secondo le esigenze contingenti. E così, ci si avvede che a rendere il quadro ancora più complesso concorrono oggi diversi fattori, tra cui il sovraccarico dei tribunali, l’inefficienza del sistema giudiziario e la difficoltà di approvare interventi di depenalizzazione. In ragione di ciò, la prescrizione penale ha subito una profonda trasformazione: da strumento volto a garantire un equilibrio nella punibilità è mutata nel simbolo delle disfunzioni del sistema giudiziario, fino a essere percepita come un ingiusto meccanismo di impunità102.
L’obiettivo finale di questa trattazione è dunque quello di stimolare future riflessioni sulla tensione di fondo che attraversa attualmente l’istituto: da un lato, non può negarsi la necessità di riconoscere al decorso del tempo un potere estintivo sulle vicende penali che trovano nel processo il luogo di risoluzione privilegiato, principio tuttora considerato imprescindibile; dall’altro, va segnalata l’urgenza di garantire un sistema di giustizia penale che nel suo esplicarsi realmente efficace ed equo e che risponda alle esigenze di una giustizia che si confronta sempre di più con una società complessa.
Quanto alla prescrizione e all’improcedibilità, sulla cui relazione ci siamo per lo più concentrati in questa indagine, esse sembrano destinate ad intrecciarsi inevitabilmente. La loro differenza è più di natura cronologica che funzionale, con la seconda che costituisce una naturale estensione della prima. Cosicché oggi capita che quando un processo si conclude, la causa principale, secondo le statistiche, è la prescrizione sostanziale. Se, invece, il processo prosegue, ciò dipende dal tempo aggiuntivo fornito dalla prescrizione processuale, che subentra alla prima, permettendo così il prosieguo del procedimento. A fronte delle diverse perplessità che inficiano il meccanismo ibrido di più recente conio, ma pur sempre in continuità con questo approccio voluto dalla riforma Cartabia, una soluzione de iure condendo potrebbe consistere nell’unificazione delle discipline, quella processuale e quella sostanziale, indipendentemente dalla denominazione utilizzata. Tale approccio, riconoscendo un nucleo valoriale comune, consentirebbe di bilanciare la pretesa dello Stato a disporre di un tempo adeguato all’accertamento dei reati e la legittima aspettativa dell’individuo di vedere concluso il procedimento quando la durata diventa eccessiva e irragionevole. Sulla scorta di queste valutazioni, si potrebbe inoltre stabilire un limite massimo di tempo, che inizi a decorrere dalla commissione del reato, non derogabile, per giungere alla punizione, con l’obiettivo di affrontare anche i casi in cui la scoperta del reato avviene dopo un lungo intervallo temporale. Infine, si potrebbero fissare tempi precisi per la durata di ciascuna fase del procedimento, al fine di garantire un andamento regolare e prevedibile, in linea con il principio di legalità103. La combinazione di queste soluzioni potrebbe costituire, ad avviso di chi scrive, una risposta efficace al complesso problema del rapporto tra lo scorrere del tempo, la punizione e l’accertamento penale, alla ricerca di un equilibrio che meglio garantisca la presunzione di innocenza e, anzi, eviti che l’imputato si trovi costretto a scegliere tra la garanzia di un procedimento ragionevolmente breve e la possibilità di ottenere una pronuncia che ne certifichi l’innocenza. Tutto ciò premesso, e alla luce del rilievo attribuito alla presunzione di innocenza nelle sue due dimensioni, intrinseca ed estrinseca, qualsiasi futuro intervento normativo non potrà prescindere dalle criticità emerse in relazione all’attuale configurazione dell’istituto dell’improcedibilità. Le distorsioni evidenziate impongono, infatti, una riflessione volta a garantire che l’efficienza processuale non comprometta le fondamenta dello Stato di diritto, e che il processo penale continui a costituire il luogo imprescindibile dell’accertamento, senza che vi siano surrettizie deviazioni o elusioni che ne svuotino il significato costituzionale e garantista.
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How to cite (ABNT Brazil):
FALCONE, Antonella. Presunzione di innocenza, accertamento penale e dimensione temporale: dalla prescrizione del reato all’improcedibilità processuale. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 11, n. 2, e1215, mai./ago. 2025. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i2.1215
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In questo contributo, con tale espressione ci si riferisce all’istituto in generale senza distinguere, se non laddove strettamente necessario, la prescrizione del reato da quella dell’azione o del procedimento o del processo.
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A favore dell’uso di questa declinazione della prescrizione, cfr. UBERTIS, Giulio. Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale. In: Aa.Vv, Tempi irragionevoli della giustizia penale. Alla ricerca di una effettiva speditezza processuale. Milano: Giuffrè, p. 43 ss., 2013.
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Espressione impiegata da GREVI, Vittorio. Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma. In: Aa.Vv., Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena, in ricordo di Adolfo Beria di Argentine. Milano: Giuffrè, p. 189, 2002, per indicare l’effetto estintivo anteriore al promovimento dell’azione penale.
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«Non vi è dubbio che la presunzione d’innocenza sia principio madre del processo penale moderno e patrimonio universalmente condiviso della cultura giuridica, espressivo di valori politici, ideologici e morali che saldano insieme le diverse radici dei sistemi di tradizione continentale e di matrice anglosassone». Così VIGONI, Daniela. La fisionomia tridimensionale della presunzione d’innocenza: profili di sviluppo della disciplina codicistica. Processo penale e giustizia, n. 1, p. 229, 2023. La presunzione di innocenza è definita da ILLUMINATI, Giulio. La presunzione d’innocenza dell’imputato. Bologna: Zannichelli, p. 5 ss., 1979, come «il cardine dell’ordinamento processuale moderno», poiché da essa discendono le principali garanzie poste a tutela dell’imputato e, in senso più ampio, della correttezza dell’intero accertamento giudiziario. L’Autore rileva altresì una significativa dissonanza tra il valore giuridico del principio e la percezione che ne ha l’opinione pubblica, spesso incline ad anticipare giudizi di colpevolezza ben prima della sentenza definitiva. In argomento, fra i molti, PAULESU, Pier Paolo. La presunzione di non colpevolezza dell’imputato. Torino: Giappichelli, 2009.
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In questo senso v. MORELLI, Francesco Bartolo. La prescrizione del reato, i tempi del processo, l’autorità senza tempo. Rivista italiana di diritto e procedura penale, p. 1604 ss., 2019 il quale precisa che «intesa nel suo significato minimo, la presunzione costituzionale mai potrebbe tollerare che un innocente venga sottoposto ad un processo vessatorio fuori da ogni proporzione: se il processo è dichiaratamente ed ingiustificatamente pena, l’innocente scompare dall’equazione».
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Così SCALFATI, Adolfo. L’improcedibilità ratione temporis: una mina nel sistema. Processo penale e giustizia, n. 3, p. 804 ss., 2022; parimenti DEL COCO, Rosita. La perenzione del processo ratione temporis. Processo penale e giustizia, n. 4, p. 821 ss., 2022. MAZZA, Oliviero. Fenomenologia dell’improcedibilità cronologica. Penale diritto e procedura, p. 1 ss., 2022.
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L’art. 344-bis C.p.p. non si applica al procedimento cautelare, al procedimento di esecuzione, ai rimedi impugnatori straordinari e al procedimento di prevenzione. Le disposizioni dell’art. 344-bis C.p.p. non riguardano, inoltre, i procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti (comma 9). La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato (non quindi il suo difensore, non potendo operare in tal caso l’estensione di cui all’art. 99, comma 1, C.p.p.) chiede che il “processo” prosegua (comma 7).
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Per un’esaustiva sintesi dell’istituto in esame, v. ORLANDO, Claudio. Prescrizione processuale e ne bis in idem: l’efficacia preclusiva del giudicato alla prova del tempo. Ordine internazionale e diritti umani, p. 121, 2023. Secondo MAZZA, Oliviero. L’enigma della prescrizione, fra improcedibilità e nuove proposte di riforma. Sistema penale, p. 6, 2022, «nel sistema costituzionale statunitense, il right to a speedy trial viene concepito, anzitutto, come il diritto alla rapida apertura del processo, tutelato dalla procedura di dismissal in caso di preaccusation delay».
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BALBI, Giuliano. Il decorso del tempo tra prescrizione ed improcedibilità. La Legislazione penale, p. 2 ss., 2022. Inoltre, FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo. Rivista penale diritto e procedura, p. 2, 24 gennaio 2022, si chiede come è «possibile che si sia scelta la prescrizione sostanziale in primo grado e quella processuale in sede di impugnazione» ovvero «quale vantaggio offriva dopo il primo grado la improcedibilità rispetto alla prescrizione sostanziale».
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A tal proposito v. RUGGERI, Stefano. Azione e inazione. In: CASTRONUOVO, Donato-DONINI, Massimo-MANCUSO, Enrico Maria-VARRASO, Gianluca. Riforma Cartabia: la nuova giustizia penale. Milano: Cedam, p. 677, 2023, evidenzia che la cosiddetta prescrizione processuale non può essere ricondotta all’azione penale, considerando che l’improcedibilità introdotta dall’art. 344-bis C.p.p. opera anche nei casi in cui il giudizio di impugnazione sia stato avviato da soggetti diversi dal pubblico ministero. Per l’Autore è giuridicamente impossibile che la parte civile possa mantenere in vita l’azione penale impugnando una sentenza ormai divenuta definitiva per le parti principali, così come sarebbe paradossale che l’imputato stesso, impugnando, possa esercitare o far rivivere l’azione penale contro sé stesso. Così anche NEGRI, Daniele. Dell’improcedibilità temporale. Pregi e difetti. Sistema penale, n. 2, p. 52, 21 febbraio 2022, secondo il quale l’improcedibilità in parola non implica alcuna condizione legata all’esercizio o al proseguimento dell’azione penale. Al contrario, il decorso del termine massimo per la fase di impugnazione impone al giudice la chiusura immediata del processo, indipendentemente dalla sua regolarità fino a quel momento. In questo contesto, il tempo diventa l’unico fattore causale che determina il divieto di proseguire l’attività processuale, facendo emergere come sia il processo, e non l’azione penale, a dover essere interrotto con una pronuncia in rito. Anche altri autori, tra cui FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo, cit.; ID., Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo. Processo penale e giustizia, n. 1, p. 262 ss., 2022 e PULITANÒ, Domenico. Riforma della prescrizione. Giochi linguistici e sostanza normativa. Sistema penale, 19 luglio 2021, hanno criticato l’art. 344-bis C.p.p., evidenziando che il riferimento impreciso all’azione penale può generare confusione interpretativa. Tutto ciò dimostra che l’esegesi delle disposizioni non può basarsi esclusivamente sul dato letterale, spesso impreciso, ma deve considerare il quadro normativo complessivo per definire correttamente il concetto di azione penale.
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In seguito all’introduzione dell’art. 344-bis C.p.p. nel nostro ordinamento, il dibattito sulla sua legittimità costituzionale ha visto posizioni contrastanti. Da un lato, alcuni hanno negato che il nuovo istituto trovi fondamento nella Costituzione, ritenendolo anzi in contrasto con alcuni suoi principi fondamentali; dall’altro, vi è chi, con un’interpretazione altrettanto decisa, ha individuato nelle disposizioni costituzionali un naturale fondamento per l’art. 344-bis C.p.p. Così, in special modo, PULVIRENTI, Antonino. L’improcedibilità dell’azione penale: la ratio, la normativa vigente e il suo (probabile) de profundis. La Legislazione penale, p. 30, 23 febbraio 2024.
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Secondo FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo. Cassazione penale, v. 62, n. 2, 2022, p. 444, «Il precetto più vistosamente contraddetto dall’improcedibilità è l’art. 112 Cost.», la cui disposizione di obbligatorietà dell’azione penale, essendo «espressa come regola», sarebbe «insuscettibile di bilanciamento con il principio della ragionevole durata». Analogamente, DANIELE, Marcello. Improcedibilità dell’azione penale e reazioni applicative. Rivista di diritto processuale, p. 863, 2022.
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Co me rilevato da SPANGHER, Giorgio. Questioni in tema di sistema bifasico (prescrizione/improcedibilità). Diritto penale e processo, n. 11, p. 1444, 2021, le lacune emerse sono diverse: «operatività o meno per l’appello della sentenza di non luogo e dell’appello della parte civile per gli interessi civili; operatività per gli appelli delle decisioni del giudice onorario; mancata indicazione degli effetti delle proroghe sulle misure cautelari; operatività o meno del ne bis in idem; mancata individuazione del termine in caso di conversione in appello nonché in caso di annullamento con rinvio solo per la determinazione della pena; mancato termine complessivo in caso di annullamento con rinvio in appello; incertezza sull’operatività per i rimedi straordinari ed in caso di annullamento di una declaratoria di inammissibilità; le implicazioni sulla responsabilità degli enti».
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Queste emblematiche parole sono richiamate da PASTA, Alessandro. Lo scopo del processo e la tutela dell’innocente: la presunzione di non colpevolezza. Archivio penale, n. 1, p. 1, 2018.
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A riguardo risulta senz’altro utile ai fini di questo studio il contributo di PASCUCCI, Nicola. Il dies ad quem della presunzione di innocenza in caso di condanna: “accertamento legale della colpevolezza” e “definitività della sentenza” tra atti sopranazionali e costituzione italiana. La Legislazione penale, p. 1-34, 15 dicembre 2023, nel tracciare il differente atteggiarsi della presunzione tra istanze domestiche, internazionali e sovranazionali. Mentre le fonti europee (art. 6, comma 2 della Cedu, art. 48, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e direttiva 2016/343/UE) riferiscono espressamente di “presunzione d’innocenza”, l’art. 27, comma 2, Cost. utilizza una formula più sfumata («l’imputato non è considerato colpevole»), ma individua con maggiore chiarezza il termine della presunzione nella condanna definitiva. Al contrario, le fonti sovranazionali si limitano a un più generico «accertamento legale della responsabilità». Nonostante alcune aperture giurisprudenziali della Corte di Strasburgo verso una lettura più flessibile, l’interpretazione costituzionalmente corretta impone di ritenere che la presunzione di innocenza resti operante fino al passaggio in giudicato della sentenza.
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Basti pensare che l’improcedibilità, introdotta dalla riforma del processo penale del 2022, rappresenta un compromesso mirato a ottenere il consenso dei pentastellati, contrari alla prescrizione sostanziale, che è causa di estinzione del reato. Cfr. FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo, cit., p. 1 ss.
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Per BALBI, Giuliano. Il decorso del tempo tra prescrizione ed improcedibilità, cit., p. 2, gli istituti «Anche se in fasi differenti, giocano infatti “sullo stesso tavolo”, perché non possono che rispondere alla medesima razionalità di sistema e al medesimo quadro di principi fondamentali».
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Che nel diritto il tempo non sia un semplice dato cronologico è un’evidenza più che consolidata. Esso non solo scandisce l’esistenza degli individui, ma condiziona profondamente le loro situazioni giuridiche in molteplici modi: può determinarne la nascita, tracciarne i limiti, comprimerne l’efficacia, estinguerle o renderne necessario il ristoro. In argomento, fra tutti, FALZEA, Angelo. Capacità. Efficacia giuridica. Fatto giuridico. Manifestazione. Milano: Giuffrè, 1999.
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Non si possono trascurare aspetti come la successione delle leggi penali e l’eventuale rilevanza, ai fini della risposta al fatto di reato, di fatti antecedenti o successivi alla sua commissione. Su questo profilo, cfr. TOSCANO, Giuseppe. Post crimen patratum. Contributo ad uno studio sistematico sulle ipotesi di ravvedimento postdelittuoso. Milano: Giappichelli, 2022. Inoltre, come ricorda il prof. Pulitanò «C’è un tempo della norma, il tempo nel quale la previa norma precettiva richiede osservanza, e può realizzarsi l’inosservanza. C’è un tempo per possibili reazioni all’inosservanza (reale o ipotizzata)». PULITANÒ, Domenico. Il diritto penale e il tempo. Tempi della norma, del giudizio, della pena. Quaderno di storia del penale e della giustizia. Il tempo. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena, n. 4, p. 67, 2022. L’Autore rammenta più specificamente che il concetto di tempo è strettamente correlato al principio di legalità che stabilisce l’applicazione delle leggi solo per il futuro, escludendo la retroattività in malam partem e ammettendola solo se favorevole all’imputato. La dimensione temporale influisce inoltre sulla legittimità del diritto penale, giustificato sia in ottica retributiva (quia peccatum est) sia in chiave preventiva (ne peccetur). Le teorie della pena, pertanto, si concentrano sul passato o sul futuro. Infine, il compiersi della giustizia penale si svolge nel contesto temporale storico, con il law enforcement che può operare a distanza variabile dal reato. Così PULITANÒ, Domenico. La giustizia penale e il tempo. Sistema penale, n. 12, p. 5, 2019. Per una recente ed efficace ricostruzione di questi aspetti, cfr. SIRACUSA, Licia. Oblio e memoria del reato nel sistema penale. Torino: Giappichelli, p. 12 ss., 2022.
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Ad esempio, la dimensione cronologica rileva rispetto alla successione della norma processuale e, più in generale, in relazione alla durata delle singole fasi procedimentali, come quella investigativa, ivi compresi i termini perentori e ordinatori e le eventuali sospensioni, nonché ai limiti imposti dalla legge per la conclusione del procedimento. Sul tema, ex multis, si veda TRINTI, Giorgia. Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie dell’imputato. Possibili prospettive di mitigazione. Diritto penale contemporaneo, n. 9, p. 15 ss., 2017.
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E infatti, il procedimento penale, sviluppandosi attraverso l’indagine, il giudizio e l’esecuzione, si configura come una ricostruzione attuale di accadimenti passati ma con una proiezione futura. Esso fotografa una storia in continuo divenire che “imbriglia” nelle sue maglie diversi individui i cui diritti, ma anche le cui aspettative, timori e speranze subiscono inevitabilmente l’influenza del corso temporale. Una pena che sarebbe stata equa se inflitta tempestivamente rischia, se tardiva, di trasformarsi in un’indebita enfatizzazione della sanzione. Come si è osservato, infatti, «la troppo tarda pena è un inutile esempio, ed il lungo tempo ricopre in un’oscura notte colla memoria del fatto la chiarezza delle prove». Cfr., fra i molti, PAGANO, Francesco Mario. Giustizia criminale e libertà civile. Roma: Editori riuniti, 2000, p. 101.
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Così, in particolare, Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 23; Corte cost., 28 maggio 2014, n. 143. In argomento, cfr. SIRACUSA, Licia. Oblio e memoria del reato nel sistema penale, cit., la quale precisa (p. 8) che «La prescrizione conforma la repressione penale alle ragioni del fluire del tempo dell’oblio e, così facendo, asseconda il comune senso di giustizia, in virtù del quale un diritto penale temporalmente implacabile appare inaccettabile e disumano». Interpreta la prescrizione come una garanzia a tutela dell’individuo NEGRI, Daniele. Il dito della irretroattività sfavorevole e la luna della garanzia giurisdizionale: la posta in gioco dopo la sentenza Corte di Giustizia UE, Taricco. Archivio penale, p. 645 ss., 2016. Tale punto di vista è avvalorato dalla giurisprudenza costituzionale che ha alternativamente ricondotto la prescrizione al diritto all’oblio per chi ha commesso il reato o al diritto di difesa, compromesso dalla dispersione delle prove nel tempo (cfr. Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 45; Corte cost. 23 ottobre 2006, n. 393). Esamina il problema della prescrizione dalla prospettiva della dimenticanza del reato GIUNTA, Fausto. Tempo della prescrizione e tempo del processo. Logiche sostanziali, intersezioni processuali, prospettive di riforma. Critica del diritto, p. 175 ss., 2003.
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Per un approccio generale al tema in oggetto, restano basilari i lavori di SILVANI, Simona. Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato. Bologna: Il Mulino, 2009; GIUNTA, Fausto. Prescrizione del reato e tempi della giustizia. In: Aa.Vv., Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo. Milano: Giuffrè, p. 197 ss., 2007; VINCIGUERRA, Sergio. A proposito del rapporto fra prescrizione c.d. del reato e la ragionevole durata del processo. In: Aa.Vv., Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, cit., p. 93 ss.; ORLANDI, Renzo. Intervento alla Tavola rotonda: Le impugnazioni tra speditezza e garanzia. In: Aa.Vv, Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, cit., p. 345 ss.; PULITANÒ, Domenico. Tempi del processo e diritto penale sostanziale. In: Aa.Vv., Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, cit., p. 29 ss.; NAPPI, Aniello. Poteri delle parti e prescrizione del reato. In: Aa.Vv., Per una giustizia penale più sollecita: ostacoli e rimedi ragionevoli, cit., p. 105 ss.; GIUNTA, Fausto; MICHELETTI, Dario. Tempori Cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo. Milano: Giappichelli, 2003. Al 1986 risale la voce «prescrizione» dell’Enciclopedia del Diritto, di PISA, Paolo. Prescrizione (dir. pen.). Enciclopedia del diritto, vol. XXXV, p. 78 ss., Milano, 1986.
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Cfr. MAZZA, Oliviero. L’enigma della prescrizione, fra improcedibilità e nuove proposte di riforma, cit., p. 1. L’Autore ricorda che il tema è affrontato diversamente nell’esperienze giuridiche europee. Secondo quanto è previsto in Germania, dall’art. 78 b, comma 3, C.p., in Svizzera, dall’art. 97, comma 3, C.p., la prescrizione non opera dopo la sentenza di prima grado; mentre in Spagna non opera dopo l’esercizio della azione penale, a norma dell’art. 132, comma 2, C.p. Per un inquadramento dell’istituto in Spagna, cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena. Statute of limitations in Spain. Analysis and further challenges. Diritto penale contemporaneo online, n. 4, pp. 1-16, 2021.
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Per MORELLI, Francesco Bartolo. La prescrizione del reato, i tempi del processo, l’autorità senza tempo, cit., p.1608, ad esempio, il fatto che questo arco temporale includa la durata del processo è irrilevante ai fini della tutela dei diritti soggettivi garantiti dall’oblio, indipendentemente dall’eventuale attivazione dello Stato nella conclusione del giudizio. Allo stesso modo, cfr. i proff. Ubertis e Pulitanò, che si rifanno al contenimento temporale dello ius puniendi e alle concrete evenienze del processo penale. V. UBERTIS, Giulio. Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale. Rivista italiana di diritto e procedura penale, p. 1021, 2010; PULITANÒ, Domenico, Il nodo della prescrizione. Diritto penale contemporaneo, n. 1, p. 24 ss., 2015.
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È la prospettiva adottata, ad esempio, da VIGANÒ, Francesco. Riflessioni de lege lata e fedenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo. Diritto penale contemporaneo, n. 3, p. 20, 2013. Analogamente, DE CARO, Agostino. Tempo, punizione e processo: le indubbie connessioni tra la ragion d’essere della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell’improcedibilità dell’azione. Sistema penale, p. 1 ss., 22 luglio 2020.
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A riguardo, si rammenta che, secondo un’interpretazione avanzata in dottrina, l’art. 129 C.p.p. ha l’obiettivo di limitare al minimo l’impegno processuale quando sia chiara l’applicabilità di cause estintive del reato. In tal modo, si accetta il rischio di dichiarare l’estinzione del reato anche in casi in cui la responsabilità sia ancora in fase di accertamento, con la possibilità che il reato non esista effettivamente. Così si esprime PULITANÒ, Domenico. La moralità della prescrizione per decorso del tempo. Discrimen, p. 5, 2018.
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Questa idea del reato si rinviene già in PAGLIARO, Antonio. Presupposti della connessione. In: Aa.Vv., Connessione di procedimenti e conflitti di competenza. Milano: Giuffrè, p. 18, 1976.
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A riprova di ciò, basterebbe ricordare alcuni dei più significativi episodi di cronaca giudiziaria nella storia della Repubblica italiana. Ad esempio, il timore che molti processi avviati dal pool di “Mani Pulite” potessero essere vanificati per prescrizione aveva generato nell’opinione pubblica un profondo senso di sfiducia verso questo istituto. Significativamente, tra il 2004 e il 2013, oltre un milione e mezzo di procedimenti penali si estinse per prescrizione. A riguardo, BALBI, Giuliano. Il decorso del tempo tra prescrizione ed improcedibilità, cit., p. 7, si chiede se il tempo avesse davvero cancellato dalla memoria collettiva vicende come la scuola Diaz, Tangentopoli, il caso Eternit o i numerosi intrecci tra mafia e politica. Ancor prima, come ricorda SIRACUSA, Licia, Oblio e memoria del reato nel sistema penale, cit., p. 7, nel 1998, Giorgio Marinucci, sulle pagine de Il Sole 24 Ore, denunciava gli effetti dirompenti della prescrizione sulla tutela di beni giuridici fondamentali, definendola una «bomba a orologeria da disinnescare». MARINUCCI, Giorgio. Bomba ad orologeria da disinnescare. Il sole 24 Ore, 12 marzo 1998. Pochi mesi dopo, nell’editoriale di apertura del terzo fascicolo di Diritto penale e processo, anche Giovanni Conso sottolineava che la frequente maturazione della prescrizione durante il processo lasciava le vittime dei reati prive di un’adeguata tutela, compromettendo ingiustamente le loro legittime richieste di giustizia. CONSO, Giovanni. Non dimenticarsi delle vittime specie difronte al rischio prescrizione. Diritto penale e processo, v. 4, n. 3, pp. 269-270, 1998. Non deve pertanto sorprendere che queste istanze, in special modo quelle che mirano a dare voce alle persone offese, siano ancora attuali e, anzi, abbiano trovato nuovo slancio grazie alla giurisprudenza internazionale. Cfr., in tal senso, Corte Edu, 7 luglio 2022, ric. n. 32715/19, M.S. c. Italia in cui la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu, denunciando l’inefficacia delle indagini quando le autorità giudiziarie mancano di diligenza e tempestività, determinando, come conseguenza, una quasi totale impunità del presunto autore del reato (un marito violento nel caso di specie) a causa della prescrizione. Ciò è reso possibile dal mantenimento di un sistema in cui i meccanismi prescrizionali, propri dell’ordinamento nazionale, restano strettamente connessi all’azione giudiziaria, anche dopo l’avvio del procedimento penale. Questa inerzia da parte dell’autorità giudiziaria si rivela dunque incompatibile con il quadro normativo di riferimento, minando la tutela effettiva delle vittime. Dello stesso tenore, cfr. Corte Edu, 13 febbraio 2025, ric. n. 64066/19 di P.P. c. Italia.
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Cfr. l. 5 dicembre 2005 n. 251. La riforma interveniva sull’art. 157 C.p. facendo coincidere il tempo della prescrizione con il massimo edittale, stabilendo comunque un minimo di 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni, e abolendo i sei scaglioni precedentemente previsti. Un significativo abbassamento complessivo dei termini di prescrizione derivava poi dalla revisione dell’art. 161 comma 2, C.p. riguardante l’interruzione della prescrizione. In base alla nuova disposizione, il tempo-base poteva essere esteso al massimo di un quarto, invece della metà come stabilito in precedenza.
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L. 23 giugno 2017 n. 103. La riforma c.d. Orlando, interpolando l'articolo 159, commi 2 e 3, segnò l’inclusione di due cause di sospensione della prescrizione, ciascuna della durata massima di un anno e sei mesi, applicabili nei casi di condanna in primo e secondo grado. Questo cambiamento rappresenta un significativo punto di svolta, in quanto per la prima volta introduce una dimensione processuale all’interno della prescrizione.
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La riforma introdotta con la l. n. 3 del 2019 (c.d. Bonafede) aveva circoscritto gli effetti della prescrizione al solo primo grado di giudizio.
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Per una sintesi delle principali critiche alle precedenti riforme, cfr. BALBI, Giuliano. Il decorso del tempo tra prescrizione ed improcedibilità, cit., p. 8 ss.
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È il pensiero illuminista che riconosce nella codificazione della prescrizione un ruolo di garanzia fondamentale, strettamente legato al principio di legalità, ovvero volto a limitare non solo le modalità, ma anche i tempi di accertamento del reato, sottraendoli all’arbitrio del potere. SILVANI, Simona. Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, cit., p. 16 ss.
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La ricostruzione storica sinteticamente richiamata si deve a MACCHIA, Alberto. Prescrizione, Taricco e dintorni: spunti a margine di un sistema da riformare. Questione giustizia, n. 1, p. 11 ss., 2017.
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Ex multis, Corte cost., ord. n. 24 del 1° febbraio 2017.
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«Sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della durata ragionevole del processo [...] – la prescrizione costituisce, nell’attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale [...]», la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all’«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l’allarme della coscienza comune» [...]; dall’altro, «al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela». Corte cost., sentt. n. 143 del 28 maggio 2014 e n. 45 del 25 marzo 2015.
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Corte cost., sent. 143 del 2014.
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DE CARO, Agostino, cit., p. 6 ss., non condivide l’approccio di chi attribuisce alla prescrizione una natura prevalentemente sostanziale sulla scorta dell’art. 25, comma 2, Cost. poiché non sussiste antinomia tra l’applicazione del divieto di irretroattività sfavorevole e una visione processuale della prescrizione penale. Sul punto, cfr. anche UBERTIS, Giulio. Prescrizione del reato e prescrizione dell’azione penale, cit., p. 1018 s. Del resto, precisa l’Autore, la giurisprudenza della Corte Edu sembra tendere a riconoscere tale garanzia anche oltre i confini del diritto penale sostanziale.
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Corte di giust., 8 settembre 2015, C-105/14.
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V. Corte cost., 18 novembre 2020 (dep. 23 dicembre 2020), n. 278; Corte cost. In argomento GATTA, Gian Luigi. Emergenza Covid e sospensione della prescrizione del reato: la Consulta fa leva sull’art. 159 c.p. per escludere la violazione del principio di irretroattività ribadendo al contempo la natura sostanziale della prescrizione, coperta dalla garanzia dell’art. 25, co. 2 Cost. Sistema penale, pp. 1-15, 26 dicembre 2020.
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Eppure, la prescrizione processuale, prima di essere recepita dalla riforma ‘Cartabia’, era stata pensata da alcuni disegni di legge, tutti decaduti, presentati nella XV e XVI legislatura. FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo, cit., p. 3, ripercorre sinteticamente le tappe e fornisce un accurato elenco. Si ricordano «il ddl S/878 del 26 luglio 2006, d’iniziativa dei senatori Brutti, Finocchiaro ed altri («Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e disposizioni in materia di prescrizione del reato»); il ddl S/260 del 20 giugno 2001, d’iniziativa dei senatori Fassone, Ayala ed altri («Nuova disciplina della prescrizione del reato»); il ddl S/2699 del 22 gennaio 2004, d’iniziativa dei senatori Fassone, Ayala ed altri («Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di “ragionevole durata” del processo»); il ddl S/1880 del 12 novembre 2009, d’iniziativa dei senatori Gasparri, Quagliarello ed altri («Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»); e, ancora, il ddl delega presentato al Ministro della Giustizia il 19 dicembre 2007 dalla Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale presieduta dal prof. Giuseppe Riccio».
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A riguardo, il professore Mazza, sostiene che «Per comprendere la reale dimensione del sistema penale, complessivamente inteso, occorre accedere a nuovo concetto di perseguibilità del reato che fonde in sé tanto la punibilità in astratto (aspetto sostanziale) quanto la punibilità in concreto (aspetto processuale), la quale poggia inevitabilmente sulla procedibilità (e perseguibilità) dell’azione». Cfr. MAZZA, Oliviero. L’enigma della prescrizione, fra improcedibilità e nuove proposte di riforma, cit., p. 3.
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Sulla scorta di tali osservazioni si sostiene che, sebbene il processo sia il mezzo attraverso cui il diritto penale realizza la sua funzione punitiva, non si può ridurre a un unico livello la dimensione sostanziale e quella processuale. Così, GIULIANI, Ubaldo. Il problema giuridico delle condizioni di punibilità. Padova: Cedam, Padova, p. 196, 1966. Pur essendo interconnessi nella pratica, restano distinti sul piano teorico. Il diritto penale produrrebbe effetti indipendentemente dal processo, sia nella sua funzione precettiva e preventiva, sia nella rilevanza giuridica dei fatti di reato, che mantengono la loro impugnabilità anche prima dell’accertamento giudiziario. Cfr. PAGLIARO, Antonio. Profili dogmatici delle cause di estinzione del reato. Rivista italiana di diritto e procedura penale, p. 888, 1967.
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Per Spangher, si è in presenza di un istituto ibrido, al pari di altri già previsti dal codice di rito, anche se in questo caso «l’ibridismo è molto più ampio, la prescrizione è una cosa, ha un suo statuto, mentre qui la prescrizione temporale cessa con la sentenza, non è neanche più sospesa, non se ne può parlare più. L’ibridismo è quindi dato dal fatto che all’interno del codice vengono inseriti due meccanismi diversi, cioè: prima il tempo corre in un certo modo (n.d.r. secondo la prescrizione) e poi corre in un altro (n.d.r. per l’improcedibilità)». SPANGHER, Giorgio. L’improcedibilità secondo Giorgio Spangher. Giurisprudenza penale web, 1° ottobre 2021.
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Ricorda Manzini che la prescrizione penale ha origine nelle ingiunzioni romane di natura processuale, volte a evitare processi eccessivamente lunghi. Inizialmente, furono stabiliti limiti temporali per le varie fasi del procedimento. Tuttavia, con il progressivo allungarsi dei giudizi d’accusa, i magistrati imposero un termine massimo per l’esercizio dell’azione da parte dell’accusatore. Questa prassi divenne legge sotto Costantino, che fissò il termine a un anno, poi esteso a due anni. Così MANZINI, Vincenzo. Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930. Torino: Utet, v. III, p. 420 ss., 1934.
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Secondo il dizionario della Treccani, il termine cronòtopo, introdotto da H. Minkowski (1908), indica lo «spazio a quattro dimensioni (le tre coordinate spaziali più il tempo) che si immagina nella teoria della relatività con l’intento di mettere in luce il legame tra le misure spaziali e temporali». https://www.treccani.it/vocabolario/cronotopo/. In senso figurato, esso indica l’unità spazio-temporale della narrazione, concetto sviluppato da SEGRE, Cesare. I segni e la critica fra strutturalismo e semiologia. Torino: Einaudi, 1968.
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Emblematica a riguardo è l’ultima opera di GARAPON, Antoine. La despazializzazione della giustizia. Milano: Mimesis Edizioni, 2021.
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Già per Carmignani un eccessivo decorrere del tempo determinava la dispersione dei «mezzi di prova, o della reità dell’accusato a danno del suo accusatore o della sua innocenza a suo danno». Così, CARMIGNANI, Giovanni. Elementi di diritto criminale. Milano: Carlo Brigola, 1882, p. 243.
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Filangieri notava come non vi sia «niente di più difficile che difendersi da un’accusa quando questa è di anni posteriore al delitto». FILANGIERI, Gaetano. La Scienza della legislazione. Milano: Giovanni Silvestri, v. III, p. 256, 1817.
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È stato sostenuto che «Il diritto alla ragionevole durata del processo implica, quale corollario indefettibile, il diritto a che il processo stesso prenda avvio in un tempo tale da non pregiudicare l’esercizio effettivo del diritto inviolabile di difesa». Così, MAZZA, Oliviero. La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale. Sistema penale, p. 3, 21 gennaio 2020. Di uguale avviso è GIOSTRA, Glauco. Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione. Sistema penale, p. 1, 13 gennaio 2020, il quale afferma che «il procedimento penale ha una ragionevole durata quando perviene al suo epilogo fisiologico nel tempo necessario», e non quando non arriva a nessun risultato nel minor tempo possibile. Sul tema, di contrario avviso, CASSIBBA, Salvatore Fabio. Prescrizione processuale e tempi morti: una proposta davvero inattuale? Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 2, p. 491, 2024 per il quale «che la prescrizione possa fungere da “sprone” per accelerare taluni processi è conclusione reversibile: può anche rivelarsi la “peggior nemica” della ragionevole durata del processo, inducendo a procrastinare l’udienza quando il termine sia lungi dal maturare».
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«Fino ad oggi la prescrizione ha costituito, nella prassi applicativa, la sanzione per la violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo». Così MAZZA, Oliviero. La riforma dei due orologi, cit., p. 4. E ciò per il semplice fatto che l’accertamento del fatto di reato che è presupposto per l’applicazione della pena non può realizzarsi al di fuori del processo. In tal senso, di recente, RUGGERI, Stefano. Decisione in ipotesi, estinzione del reato e tutela dell’innocenza. Riflessioni acroniche su accertamento giudizio e giudicato. La Legislazione penale, p. 14, 22 aprile 2021.
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Dell’opposto avviso, fra i tanti, è MACCHIA, Alberto. Prescrizione, Taricco e dintorni: spunti a margine di un sistema da riformare, cit., p. 12 ss. L’autore sostiene che la prescrizione che si verifica dopo l’avvio dell’azione penale non può essere considerata un meccanismo volto a garantire la durata ragionevole del processo. Questo perché la sua funzione principale è evitare che il reato cada nell’oblio, mantenendo viva la possibilità di un accertamento giudiziario. Di conseguenza, la ragionevole durata del processo deve essere tutelata indipendentemente dalla prescrizione, e non come un suo effetto indiretto. Se così non fosse, quest’ultima dovrebbe essere ricondotta a un istituto puramente processuale, ovvero ad uno strumento che pone limiti temporali all’azione giudiziaria per ragioni di efficienza e garanzie procedimentali. Sempre entro questa prospettiva, egli afferma che non esistono soluzioni intermedie: o la prescrizione rimane un istituto sostanziale, con effetti sul reato stesso, oppure deve essere completamente “processualizzata”, regolando solo i tempi del procedimento. Pertanto, una volta superato il primo grado di giudizio, l’interesse principale dovrebbe essere quello di garantire una conclusione certamente equa e tempestiva del procedimento, evitando tuttavia che esso diventi uno strumento di potere o di condizionamento estraneo alla sua funzione originaria. Parimenti CASSIBBA, Fabio Salvatore. Prescrizione processuale e tempi morti: una proposta davvero inattuale?, cit., p. 492, secondo il quale va tenuto in conto che l’estinzione del reato può frustrare l’obiettivo di un processo celebrato entro tempi ragionevoli, specie in presenza di ostacoli oggettivi come la necessità di eseguire una rogatoria internazionale verso uno Stato non collaborativo. Ugualmente, una sentenza, sia di condanna che di assoluzione, relativa a un reato non prescritto può comunque giungere al termine di un processo la cui durata risulti per la verità irragionevole. Per giunta, nella prassi applicativa, ammonisce l’Autore, l’istituto della prescrizione viene talvolta utilizzato per finalità deflative del sistema penale, attraverso margini di discrezionalità difficilmente compatibili con il principio di obbligatorietà dell’azione penale sancito dall’art. 112 Cost.
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Sul punto BARTOLI, Laura. La presunzione d’innocenza nel suo “secondo significato”: un ambiguo aggiornamento dalla Corte e.d.u. AIC, Osservatorio costituzionale. p. 263 ss., 6 maggio 2025, la quale ricorda che a partire dagli anni ’80 la Corte Edu ha progressivamente esteso l’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2, Cedu, riconoscendo che la presunzione di innocenza può avere effetti anche oltre la fine del processo penale. Sebbene il testo convenzionale sembri riferirsi solo all’accusato, la giurisprudenza ha ritenuto che provvedimenti successivi o collegati al processo, come confische o dichiarazioni riconducibili ad autorità giudiziarie, amministrative e politiche, non possano presupporre una colpevolezza non accertata legalmente, pena la violazione del principio in dubio pro reo. Si è affermta così una portata ultrattiva della presunzione di innocenza.
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I commi 4 e 5 dell’art. 344-bis C.p.p. disciplinano la possibilità di proroga dei termini e le modalità di impugnazione dell’ordinanza che la dispone. In particolare, i termini massimi dei giudizi di impugnazione non sono rigidi, ma possono essere prorogati dal giudice secondo l’art. 344-bis, comma 4 c.p.p., in base a tre categorie: 1) casi ordinari: è possibile una sola proroga per grado, fino a un anno in appello e sei mesi in Cassazione; delitti aggravati ex art. 416-bis, comma 1 C.p.: sono ammesse più proroghe, purché il totale non superi tre anni in appello e un anno e sei mesi in cassazione; 3) delitti di particolare gravità (individuati per tipo e pena edittale) rispetto ai quali non vi è alcun limite massimo alle proroghe, che possono essere disposte anche oltre le soglie precedenti.
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La questione, a ben vedere, riveste una rilevanza centrale se sol si considera che la dottrina ha da tempo chiarito come il diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole non possa essere concepito quale contropartita o limite di altre garanzie fondamentali. Al contrario, esso si configura come una garanzia autonoma, destinata a operare in armonia con gli altri principi cardine del giusto processo, e non in contrapposizione ad essi. In questo senso, cfr. TRECHSEL, Stefan. Human rights in criminal proceedings, Oxford: Oxford University press, p. 136 ss., 2005. Analoghi profili di lesività del principio del favor rei e della presunzione di innocenza dell’imputato assolto in primo grado sono stati messi in luce da LA ROCCA, Elvira Nadia. La delega per la riforma: genesi e principi. In: MARANDOLA, Antonella.“Riforma Cartabia” e rito penale. La legge delega tra impegni europei e scelte valoriali. Milano: Cedam, pp. 10 e 11, 2022, nella sua analisi critica della disciplina dell’istituto, mostra come il sistema attuale, pur a fronte di un’assoluzione, consenta la sopravvivenza di effetti pregiudizievoli per la presunzione di innocenza in assenza di una condanna definitiva.
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Corte cost., 6 luglio 202, n. 140. Il principio, si rinviene anche in Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115: «un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell’alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25, comma 2, Cost.».
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Fra le tante emblematiche, in tal senso, sono le parole di Paolo Ferrua, secondo cui «se si chiude la porta del processo […] non si può aprire quella del merito»: l’improcedibilità segnerebbe così un’“evaporazione del processo”, dove la funzione cognitiva cede il passo a un principio di efficienza, finendo per vanificare l’intera sequenza procedimentale. FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo, cit., p. 262 ss.
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L’improcedibilità ratione temporis viene dichiarata tramite una sentenza di non doversi procedere, che, secondo il codice di procedura penale, rientra tra le pronunce proscioglitive. Ciò si lega del resto alla capacità della decisione de qua di integrare il ne bis in idem. Giova ricordare a tal proposito che l’art. 649 C.p.p. stabilisce che il divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto e la stessa persona si applica dopo l’emanazione di una sentenza o di un decreto penale che siano diventati irrevocabili. Quindi, non c’è dubbio che questa regola si estenda anche alla declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis cpp, sicché anche questa pronuncia impedisce un nuovo processo per lo stesso fatto. Pur ipotizzando per assurdo che la nuova formula di improcedibilità non equivalga a un proscioglimento vero e proprio, il semplice fatto che i termini processuali siano scaduti non cancella il fatto che il processo sia comunque iniziato e possa essere arrivato fino alle fasi di gravame. Sul punto cfr. ORLANDO, Claudio. Prescrizione processuale e ne bis in idem: l’efficacia preclusiva del giudicato alla prova del tempo, cit., p. 124. Si v. pure FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo. Processo penale e giustizia, p. 272, 2022; PROCACCINO, Angela. I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell’apparato. Il doppio processo come pena. Milano: Cedam, p. 15 ss., 2022; SPANGHER, Giorgio. L’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima nel giudizio di impugnazione, cit., p. 5.
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Di questo avviso è NEGRI, Daniele. Dell’improcedibilità temporale. Pregi e difetti, cit., p. 60, secondo cui «L’evento cronologico decreta che la procedura ha esaurito il suo corso, è giunta ad uno stadio insuperabile, ma non inficia in alcun modo la validità della sequenza pregressa». Muovendo da tale premessa, il professore Negri avanza una diversa lettura del fenomeno in esame, sostenendo che non sarebbe corretto, né logicamente giustificabile, escludere a priori la possibilità per il giudice di pronunciarsi sul merito, qualora ne ricorrano i presupposti, per applicare ad esempio la clausola di proscioglimento immediato prevista dall’art. 129, comma 1, C.p.p., e ciò, in particolare, valorizzando gli atti validamente compiuti nelle fasi precedenti e non interessate dall’improcedibilità.
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Par. 4.2.
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«A differenza della prescrizione sostanziale, che si risolve in una causa di non punibilità per estinzione del reato, l’improcedibilità si limita a troncare il processo, senza affrontare il tema della punibilità; l’ipotetico reato non si estingue, ma il giudice è destituito del potere di decidere nel merito […]». Così FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo, cit., p.12, secondo il quale ancora«[...]la regola applicabile è quella del tempus regit actum, tipica di ogni disposizione processuale; allo stesso modo in cui il tempus commissi delicti è la regola per ogni disposizione sostanziale, salva la retroattività della norma più favorevole sopravvenuta».
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Ex art. 129 C.p.p.: 1. «In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».
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È di questo avviso, tra gli altri, FORTE, Corinna. Prescrizione del reato e improcedibilità dell’azione penale: questioni operative., cit., p. 23. Parimenti, per CASSIBBA, Fabio Salvatore. Prescrizione processuale e tempi morti: una proposta davvero inattuale?, cit., p. 500 è essenziale evitare che l’improcedibilità comporti effetti pregiudizievoli per l’imputato, in particolare quando questi abbia già ottenuto una decisione a lui favorevole, che verrebbe ingiustamente travolta da una causa processuale sopravvenuta. Diversamente, si verificherebbe il paradosso di far ricadere sull’imputato le conseguenze negative del ritardo processuale addebitabile allo Stato. Lo stesso Autore in generale sostiene che la regola per cui il giudice deve arrestarsi dinanzi all’improcedibilità non esclude, in ogni caso, la possibilità, se ne ricorrano i presupposti maturati prima, di pronunciare una decisione più favorevole, come un proscioglimento ex art. 129 C.p.p., o, nelle indagini, un’archiviazione.
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Sostiene questa tesi NAPPI, Aniello, Appunti sulla disciplina dell’improcedibilità per irragionevole durata del giudizio di impugnazione. Questione giustizia, n. 4, p. 177, 9 dicembre 2021. In senso contrario, SPANGHER, Giorgio. Improcedibilità: alla ricerca di una possibile nomofilachia. Rivista penale diritto e processo, p. 1, 31 gennaio 2022.
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In particolare, si sottolinea che l’art.129, comma 2, C.p.p. affronta il caso del concorso tra una causa estintiva del reato e un possibile proscioglimento nel merito, stabilendo che «se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta». In questo senso, v. FERRUA, Paolo. Improcedibilità e ragionevole durata del processo, cit., p. 12.
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A ben vedere, questa impostazione fa perno sulla distinzione tra improcedibilità e cause di estinzione del reato: mentre l’estinzione non interrompe il processo e permette una sentenza nel merito, l’improcedibilità blocca il procedimento, impedendo qualsiasi esame del merito e limitandosi alla dichiarazione di non doversi procedere, salvo rinuncia dell’imputato alla causa estintiva. Vi è da chiedersi, però, quanto questa ipotesi sia statisticamente ricorrente.
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Ad avviso di CASSIBBA, Fabio Salvatore, Prescrizione processuale e tempi morti: una proposta davvero inattuale?, cit., p. 500, quanto agli effetti della pronuncia liberatoria già intervenuta, il legislatore potrebbe rafforzare la tutela della presunzione di innocenza stabilendo che essa non possa essere sostituita da una declaratoria d’improcedibilità sopraggiunta. (Tuttavia, siffatta soluzione non appare imposta dall’art. 27, comma 2, Cost., nella misura in cui la presunzione di innocenza risulterebbe adeguatamente tutelata dalla possibilità, per l’imputato, di rinunciare all’improcedibilità per superamento dei termini di fase. In tal senso si è espresso CASIRAGHI, Roberta. L’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di fase. In: CASTRONUOVO, Donato-DONINI, Massimo-MANCUSO, Enrico Maria-VARRASO, Gianluca. Riforma Cartabia, cit., p. 379, secondo cui la rinunciabilità della causa estintiva garantisce il rispetto del principio costituzionale). Al contrario, sempre nell’ottica del professore Cassibba, la condanna deve essere necessariamente travolta se l’improcedibilità matura in grado successivo, salvo che l’imputato vi rinunci, giacché solo il giudicato, e non una condizione processuale transitoria, può produrre effetti penali definitivi. In senso opposto, cfr. AMODIO, Ennio. La cultura della speditezza processuale nella riforma Cartabia. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 1, p. 20, 2022 il quale «ravvisa nella sua rinunciabilità la tutela della presunzione d’innocenza, ritenendo che la sentenza di condanna resterebbe valida ed efficace».
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MAZZA, Oliviero. Fenomenologia dell’improcedibilità cronologica, cit., p. 14. Rammentiamo che, nell’opinione del prof. Pagliaro, le cause di estinzione del reato sono da inscriversi nelle situazioni d’improcedibilità sopravvenuta, dato che queste, secondo il Maestro, «comprenderebbero significative porzioni di accertamento di merito». Sul tema cfr. RUGGERI, Stefano. Norma, giudizio, giudicato. Una riflessione sulla tutela penale alla luce del ne bis in idem nell’era dell’interlegalità. Ordine internazionale e diritti umani (Speciale), p. 7 ss., 2023.
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Corte cost., 30 luglio 2021, n. 182. Foro it., n. 1, p. 2949, 2021, con nota di DE MARZO, Giuseppe. Innesto della pretesa civilistica nel processo penale, prescrizione e presunzione di innocenza, con ulteriori ampio riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, anche sovranazionali, a cui rinviamo.
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Ex multis, Allen c. Regno Unito, cit. Nella sua dissenting opinion a tale sentenza, il giudice De Gaetano muove un’accusa significativa alla maggioranza, ritenuta pilatesca per aver evitato di affrontare con chiarezza le implicazioni del secondo significato dell’art. 6, comma 2, Cedu, ovvero la sua portata extrapenale. Secondo De Gaetano, la Corte avrebbe dovuto cogliere l’occasione per definire con maggiore precisione i limiti entro cui una statuizione non penale ma collegata ai medesimi fatti (come un giudizio civile o amministrativo) possa riferirsi alla condotta dell’imputato senza violare la presunzione di innocenza. La decisone de qua veniva infatti pronunciata con l’idea di fare chiarezza in una materia che fino al 2024 si era mostrata altalenante. La Corte Edu aveva già nel tempo elaborato un criterio di compatibilità tra provvedimenti post-processuali e la presunzione d’innocenza, distinguendo due ipotesi. La prima concerneva le decisioni penali definitive (assoluzioni), che non ammettono cioè alcun dubbio residuo, per cui ogni successiva misura o affermazione che presupponga una colpevolezza (anche implicita) violerebbe automaticamente l’art. 6, comma 2, Cedu. La seconda, si riferiva ai provvedimenti che chiudono il processo senza decidere nel merito (es. prescrizione, improcedibilità): questi possono ammettere un margine di incertezza, purché non comportino conseguenze sanzionatorie per l’imputato prosciolto e non contengano un’affermazione esplicita o sostanziale di colpevolezza. In questi casi, la Corte ben aveva tollerato che il provvedimento lasciasse trasparire un dubbio non risolto (il c.d. “stato di sospetto”), a patto che non si traducesse in effetti punitivi o stigmatizzanti. Questo bilanciamento, tra incertezza procedurale e garanzie individuali ha costituito, e in parte continua ad esserlo, uno dei capisaldi della giurisprudenza convenzionale in tema di in dubio pro reo. Sul punto, si rinvia a BARTOLI, Laura. La presunzione d’innocenza nel suo “secondo significato”: un ambiguo aggiornamento dalla Corte e.d.u., cit., p. 265.
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Corte Edu, 11 giugno 2024, ric. nn. 32483/19 e 35049/19, Nealon e Hallam c. Regno Unito.
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A tal proposito, in alcune delle Sezioni Unite civili, è stato chiarito che il giudice civile, nel valutare una domanda esercitata nuovamente nella propria sede, deve applicare le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile e non quelle del processo penale. Inoltre, al giudice civile è consentito riesaminare i fatti emersi nel procedimento penale e basare il proprio convincimento anche su prove “atipiche”, purché queste forniscano elementi di giudizio sufficienti e non siano smentite da un confronto critico con le altre risultanze del processo. V., tra le diverse, Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1768, Rv. 616366.
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Anche se, si è detto (v. nota 88), non ogni riferimento a uno «stato di sospetto» viola automaticamente la presunzione di innocenza secondo la giurisprudenza europea. In un primo momento, infatti, la Corte Edu ha chiarito che l’ingerenza si verifica solo quando l’autorità giudiziaria si spinge oltre, formulando affermazioni che equivalgano, nella sostanza, a una dichiarazione di colpevolezza, pur in assenza di una condanna definitiva. Tra le tante pronunce, cfr. Corte Edu, 25 agosto 1987, ric. n. 9912/82, Lutz c. Germania. Successivamente (Corte Edu, 25 agosto 1993, ric. n. 13126/87, Sekanina c. Austria), i giudici hanno precisato che «L’espressione di sospetti relativi all’innocenza dell’accusato è concepibile se il processo penale non si è concluso con una decisione sul merito dell’accusa. Tuttavia, basarsi su tali sospetti non è più ammissibile dal momento in cui l’assoluzione è definitiva».
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Nealon e Hallam c. Regno Unito ha fissato un metodo uniforme per valutare le possibili violazioni della presunzione d’innocenza, ma senza definire con precisione quali trasgressioni siano rilevanti. L’interpretazione più rigorosa è però quella della minoranza dei giudici deliberanti, la quale sostiene che, in assenza di una condanna penale, la presunzione di innocenza diventi una garanzia iuris et de iure di non responsabilità: i fatti non potrebbero più essere messi in discussione in procedimenti successivi. Solo una condanna penale può infatti superare questa presunzione, escludendo ogni possibile riapertura del caso. Questa visione implicherebbe un’estrema coerenza tra sistemi nazionali e l’obbligo di riconoscere come definitiva ogni decisione penale, riportando di fatto a un unico processo in cui si stabilisce una verità “assoluta”, cui nessuno potrebbe più sottrarsi.
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Interessanti spunti critici, per affrontare proficuamente i quesiti posti, potrebbero provenire dalla giurisprudenza di Cassazione italiana, seppur in materia di immediata applicabilità all’art. 573, comma 1-bis, C.p.p. Alcune sezioni della Suprema Corte hanno sottolineato che il nuovo procedimento previsto dall’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., non arreca alcun pregiudizio reale alla parte civile che impugna. Questo perché nella fase preliminare di ammissibilità del ricorso, il giudice penale utilizza gli stessi criteri valutativi validi prima della “riforma Cartabia”; nella fase successiva, il giudizio segue le regole che avrebbero dovuto guidare il giudice penale nel valutare la sola impugnazione agli effetti civili. Inoltre, si è consolidato che il giudice penale, quando si pronuncia su questioni civili, applica lo standard della “probabilità prevalente” e non quello più rigoroso dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (Sez. 2, n. 11808/2022, Restaino). Se il giudizio viene rinviato al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., si applicano le regole e le prove del processo civile, poiché l’accertamento riguarda elementi dell’illecito civile, senza entrare nel merito della responsabilità penale.
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Il quesito ha estrema rilevanza pratica come dimostrano alcune sentenze che hanno adottato un’interpretazione molto rigorosa: in particolare, un provvedimento italiano è stato censurato perché ha usato il criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” per ricostruire un reato ormai estinto per prescrizione, fondando su tale accertamento la confisca di beni di presunta provenienza illecita. Corte Edu., sez. I, 19 dicembre 2024, ricc. nn. 47284/16 e 84604/17, Episcopo e Bassani c. Italia, §§ 131 ss.
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Rispetto a questa disposizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza 29 settembre 2022 (dep. 31 gennaio 2023), n. 4145, si sono pronunciate per la legittimità della confisca (per equivalente) senza condanna, selettivamente recepito, tra le garanzie offerte dalla CEDU, solo quelle dell’art. 7 – relative al principio di legalità e alla riserva di legge in materia penale – trascurando del tutto quelle connesse all’art. 6, comma 2, Cedu. Cfr. BOLIS, Samuel. La silenziosa espansione della confisca per equivalente senza condanna: le Sezioni Unite non considerano la presunzione di innocenza in relazione all’art. 578 bis c.p.p. Sistema penale, n. 2, p. 74 ss., 2024. Al contrario, si v. un altro filone giurisprudenziale per il quale il giudicato penale di assoluzione o proscioglimento preclude l’uso degli stessi fatti come presupposti indiziari in altri contesti, riaffermando così la centralità della presunzione di innocenza quale fondamento imprescindibile di ogni intervento limitativo dei diritti individuali, anche in ambito preventivo. Cass., sez. VI, 31 maggio 2023, n. 23923.
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In argomento, v. LA ROCCA, Elvira Nadia. Improcedibilità e confisca. Diritto penale e processo, pp. 211-214, 2023; SPANGHER, Giorgio. Improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. e adeguamenti normativi in tema di interessi civili e confisca. In: ID., La Riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa. Pisa: Pacini editore, pp. 210-213, 2022. MORELLI, Francesco Bartolo. Il volto oscuro della prevenzione patrimoniale. Studio sui profili critici della confisca. Napoli: Jovene Editore, 2022. V. altresì. APRILE, Ercole. Gli effetti della improcedibilità dell’azione penale sulle statuizioni civili, sulla confisca e sull’azione per l’accertamento della responsabilità degli enti. Foro it., v. 147. n. 3, pp. 1827-8213, 2022. Sul tema, più ampiamente, LAVARINI, Barbara. Improcedibilità “cronologica” e confisca. In: BARGIS, Marta-BELLUTA, Hervè, L’ennesima riforma delle impugnazioni fra aspettative deluse e profili controversi. Torino: Gappichelli, p. 85 ss. 2023; CAPRIO, Antonia. I rapporti tra confisca e improcedibilità dell’azione penale. Diritto penale processo, n. 2, p. 272 ss., 2024, PULVIRENTI, Antonino. L’improcedibilità dell’azione penale: la ratio, la normativa vigente e il suo (probabile) de profundis, cit., p. 28 ss.
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Come, ad esempio, per le ipotesi previste dagli artt. 240, secondo comma, 452-quaterdecies, 474-bis, 518-quaterdecies, 518-duodevicies, 633-bis e 722 c.p., oltre a varie leggi speciali.
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Ad es. artt. 240, 1 comma, 240-bis, 270-bis, 4 comma, 270-septies, 322-ter, 416-bis, 7 comma, 446, 452-undecies, 452-quaterdecies, 4 comma, 466-bis, 493-ter, secondo e terzo comma, 493-quater, 2 comma, 518-duodevicies, secondo comma, 544-sexies, 586-bis, 6 comma, 600-septies, 603-bis. 2, 640-quater, 644, 6 comma, 648-quater, 733, 2 comma, C.p., a cui si aggiungono numerosi casi previsti da leggi speciali.
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BONTEMPELLI, Manfredi. L’art. 578-ter c.p.p. e la natura dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. Archivio della nuova procedura penale, n. 6, p. 576 ss., 2022, sostiene, al contrario, che il giudice penale è tenuto a verificare che l’azione patrimoniale possa essere coltivata utilmente nel procedimento di prevenzione, dopo l’improcedibilità dell’azione penale, con ciò facendo salvo l’in dubio pro reo.
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Una tale operazione legislativa è stata in ogni caso possibile postulando una certa natura della declaratoria di improseguibilità. In particolare, come si evince dalla Relazione illustrativa aggiornata al testo definitivo del D.Lgs. n. 150/2022, in maniera del tutto opinabile, si sottolinea che, per comprendere appieno la portata applicativa della disciplina sui rapporti tra l’improcedibilità sopravvenuta e la confisca, è necessario partire dal dato sistemico secondo cui la dichiarazione ex art. 344-bis C.p.p., avendo carattere esclusivamente processuale, impedisce di proseguire nell’accertamento del merito. Di conseguenza, essa preclude la possibilità di pervenire a una condanna definitiva e travolge gli effetti della pronuncia precedentemente emessa. Nel confronto con la disciplina delineata dall’art. 578-bis C.p.p., la stessa Relazione illustrativa sottolinea in modo netto che tale norma non può essere estesa ai casi di improcedibilità per superamento dei termini del giudizio di impugnazione. E ribadisce che la ragione risiede nella diversa natura giuridica dei due istituti: mentre la prescrizione estingue il reato incidendo sul merito, l’improcedibilità costituisce un ostacolo esclusivamente processuale che impedisce qualsiasi prosecuzione del giudizio, anche al solo fine di accertare la responsabilità dell’imputato. Ne consegue che non è legittimo assimilare una causa processuale impediente a una causa estintiva del reato, che invece rileva sul piano sostanziale. Secondo PULVIRENTI, Antonino, L’improcedibilità dell’azione penale: la ratio, la normativa vigente e il suo (probabile) de profundis, cit., p. 30 «tali problemi non emergono se la misura di prevenzione sia già stata disposta prima della dichiarazione di improcedibilità, grazie all’autonomia dell’azione di prevenzione rispetto a quella penale».
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È principio consolidato nella giurisprudenza della Corte Edu che, una volta intervenuto un proscioglimento definitivo, anche se fondato sul dubbio ai sensi dell’art. 6, comma 2 Cedu, ogni autorità, giudiziaria o amministrativa, è tenuta a rispettarne l’esito e ad astenersi dall’esprimere dubbi o affermazioni che, direttamente o indirettamente, implichino una nuova valutazione di colpevolezza. Tale vincolo si estende anche alle decisioni rese in procedimenti diversi, come quelli di prevenzione, laddove si rischi di utilizzare fatti esclusi in sede penale come base per qualificare l’interessato come pericoloso. Nella vicenda Minelli c. Svizzera, ad esempio, la Corte Edu ha ritenuto violata la presunzione di innocenza poiché, nonostante l’imputato fosse stato prosciolto per prescrizione, gli era stato imposto il pagamento di parte delle spese processuali basandosi su una valutazione prognostica di colpevolezza. La Corte ha censurato sia il linguaggio utilizzato nel provvedimento nazionale, che suggeriva una colpevolezza non accertata, sia il carico economico imposto, considerato una sanzione indiretta fondata sul sospetto. Corte Edu, 25 marzo 1983, ric. n. 8660/79, Minelli c. Svizzera, § 38.
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Questa doppia anima richiama il tempo oggettivo, di Newtoniana memoria, scorre in modo uniforme e misurabile, scandito da eventi storici e dal ticchettio degli orologi e dal volgere delle pagine dei calendari. Siffatta dualità evoca poi l’idea del tempo soggettivo, che rifacendosi alla teoria della relatività di Einstein, veicola l’idea di un ritmo irregolare, mutevole e frammentato, spesso distorto dai ricordi e dalla percezione individuale. È quel tempo interiore che permette a Simone Weil nei suoi Quaderni di scrivere che «il rapporto tra il tempo e me è il tessuto della mia vita» e che «la contemplazione del tempo è la chiave della vita umana».
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Echeggiano significativamente le parole tratte dalla poesia Il Tempo di Henry Jackson van Dyke nella quale si legge che il tempo «è troppo lento per chi aspetta, troppo veloce per chi teme, troppo lungo per chi si affligge, troppo breve per chi gioisce». Questo estratto, solo apparentemente lontano dall’esperienza della giustizia penale, in realtà riesce a cogliere con precisione le prospettive dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel procedimento penale restituendoci una visione dello stesso quale luogo in cui si agitano emozioni contrastanti e non come semplice contesto in cui ci si scontra per far valere le proprie ragioni giuridiche e probatorie.
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La disciplina originaria della prescrizione, intesa come istituto di diritto sostanziale, rappresentava un’espressione coerente di un ordinamento ancora non eccessivamente complesso. In quel contesto, la prescrizione operava come causa estintiva solo in situazioni eccezionali. A completare il quadro contribuiva, come già ricordato, il ricorso periodico all’amnistia. Di conseguenza, la funzione garantistica della prescrizione poteva affermarsi senza eccessivi contraccolpi. Così GIUNTA, Fausto. la prescrizione deflattiva. una rivisitazione. Discrimen, p. 4 ss., 26 settembre 2022. L’Autore mette conto di ricordare che con l’aumento dell’inflazione penale e l’impossibilità pratica di ricorrere all’amnistia, si è rovesciata la prospettiva iniziale. Sono aumentati gli eventi processuali che, sotto forma di sospensione e interruzione, influenzano la prescrizione, ritardandone il compimento. Di conseguenza, il concetto di tempo ha acquisito un significato «convenzionale». Infine, il prof. Giunta valorizza l’esigenza di ridurre il numero dei processi “in entrata”, al fine di compensare la necessità di un meccanismo prescrittivo per quelli «in uscita». In questo si esprime positivamente sui criteri di priorità dell’azione penale, di recente approvazione (art. 1, comma 9, lett. i, l. 134 del 2021).
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Di contrario avviso è CASSIBBA, Fabio Salvatore. Prescrizione processuale e tempi morti: una proposta davvero inattuale?, cit., p. 492, secondo cui non è possibile risolvere il problema della ragionevole durata del processo attraverso un’aprioristica predeterminazione della durata del procedimento, o di una sua fase o grado. Secondo il professore, un simile approccio finirebbe per tradurre in norma rigida la giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo sull’art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che, invece, non ha mai inteso vincolare il processo a termini fissi e predeterminati. Ad avviso dello stesso, appare quindi preferibile svincolare tanto la durata del processo quanto l’obiettivo della sua ragionevolezza dai meccanismi e dai condizionamenti della prescrizione del reato, orientando eventuali riforme verso il miglioramento del funzionamento fisiologico del sistema giudiziario, come pure della sospensione e dell’interruzione.
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06 Apr 2025 -
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10 Apr 2025 -
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23 Apr 2025 -
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23 Apr 2025 -
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27 May 2025 -
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16 June 2025 -
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17 June 2025
