Abstract
Il tempo è un fattore che riflette un aspetto della realtà che, come ogni altro, deve trovare collocazione nella struttura articolata del gesamter Rechtszustand. L’istituto della «prescrizione del reato» è quell’elemento della fattispecie complessa che cattura una parte dell’immagine del tempo dell’offesa, poiché assegna rilevanza giuridica al semplice decorso temporale post factum con effetti estintivi del disvalore che si proietta oltre la soglia di lesività del tipo criminoso. Il tempo ha valore nella realtà, così non può essere giuridicamente ignorato e la scelta normativa è quella di attribuirgli la capacità di estinguere l’offesa al bene giuridico, secondo termini predeterminati e commisurati in astratto sull’intensità dell’allarme sociale che il fatto ipotizzato suscita nel tessuto democratico. La prescrizione, dunque, è strumentale alla regolazione della persistenza dell’offesa post factum patratum, agendo similmente alle dinamiche della discrezionalità politico-criminale che sostengono le scelte una tantum di abolizione (totale o parziale) del crimine.
Parole-chiave
prescrizione; reato; attualità; tempo; offesa; estinzione
Abstract
Time is a factor that reflects an aspect of reality which must find its place in the structure of the gesamter Rechtszustand, like every other aspect. The «statute of limitations» is that element of the complex case which captures a part of the image of the time of the offence, because it assigns legal relevance to the simple temporal course post factum with extinguishing effects of the depreciation that projects itself beyond the crime offense threshold. Time has a value in reality, so it cannot be legally ignored and the normative choice is to attribute to it the ability to extinguish the offense to the juridical good, according to predetermined terms, and in an abstract way, according to the intensity of the social alarm that the assumed event raises in democratic society. Therefore, the limitation is instrumental to the regulation of the persistence of the offense post factum patratum, thus acting similarly to the dynamics of political-criminal discretion that support one-off choices of abolition (total or partial) of crime.
Keywords
statute of limitations; crime; actuality; time; offence; extinction
Introduzione
Il reato non è il fatto storico, ma il riflesso di quella realtà nell’«intero complesso normativo» (gesamter Rechtszustand) così come descritto in ogni suo elemento per un’applicazione in un numero indeterminato di casi. È un’immagine che corrisponde ad una nozione in senso normativo o giuridico, comprendente ogni fattore o coefficiente (positivo o negativo) utile a descrivere gli aspetti fattuali (naturali e umani) necessari ad identificare il fatto punibile, ovvero un complesso di proposizioni prescrittive, anche solo modificative ed estintive. Ogni fattore o elemento astratto cattura un aspetto della realtà che, combinandosi con gli altri profili del fatto assorbiti da altrettanti fattori descrittivi, compone l’immagine del fatto storico che ha rilevanza penale, ovvero quel fatto umano vissuto perfettamente corrispondente al gesamter Rechtszustand, a cui consegue la pena. È una lettura chiaramente funzionalistica che si spinge oltre il mero dato positivo di qualificazione formale del fatto concreto, fino a ricomprendere tutte le norme strumentali rispetto all’applicazione della pena.
La riflessione giuridica deve essere sempre supportata da argomentazioni rigorosamente fondate sul dato positivo: che spesso nascono da obiezioni a un’interpretazione dominante, tese a sostituirla con una lettura nuova2. Ogni riflessione trae con sé una visione diversa e talora eterodossa dell’ordinamento tutto. Un’argomentazione sciolta (absoluta) da qualsiasi pre-comprensione, è puramente immaginaria.
La tesi che si intende qui esporre trae spunto dall’indicazione positiva della prescrizione come «causa di estinzione del reato», la cui ratio andrà brevemente tracciata3.
1. Alle origini della prescrizione come causa di estinzione del reato. La teoria subiettiva della norma penale di Arturo Rocco: il reato come origine del rapporto giuridico punitivo ed il tempo come sua estinzione.
Il principio ispiratore della giustizia fascista era incompatibile con qualsiasi ostacolo ideale o deroga all’applicazione della pena come conseguenza del reato; tuttavia, si tenne conto di quella che il Guardasigilli definì «una legge inesorabile di natura (…) l’azione corroditrice del tempo», che impedisce di sottrarre alla sua influenza estintiva il rapporto giuridico-penale di natura squisitamente pubblicistica4. Tale aspetto introduce alla significativa innovazione apportata dalla novella rispetto al Codice Zanardelli (1889), collocando la prescrizione tra le cause di estinzione del reato e non dell’azione penale, in virtù di una diversa e forse nuova concezione scientifica sostanziale del crimine. Non si tratta, dunque, di una semplice modifica lessicale, ma di una precisa volontà di garantire maggior coerenza sistematica, «riunendo in un unico titolo tutti quegli istituti in grado di incidere negativamente sul jus puniendi, e di costruire un sistema aderente alle più recenti acquisizioni dogmatiche relative al concetto di azione penale e di potestà punitiva, nonché alla nozione di reato e ai suoi rapporti con la punibilità»5. Tale concezione scientifica ha per base la stessa struttura del reato6. Nella Relazione al Re, Rocco, muovendo dalla concezione del reato come fatto giuridico produttivo di pena, giungeva a ritenere che la causa che interviene ad estinguere l’«efficienza giuridica penale del fatto» (ovvero la sua capacità di dar luogo ad una sanzione) determinerà, per il medesimo, la perdita della qualifica di reato – quantunque esso sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto e come fatto storico: si produce, pertanto, l’estinzione del reato quando viene a cessare la possibilità, per lo Stato, di realizzare la propria pretesa punitiva7. Tale ragione era stata significata anche nella Relazione del 1929, laddove il Ministro Guardasigilli, nell’argomentare la modifica dell’espressione relativa alle cause estintive aveva precisato che le stesse «non investono né l’azione penale, né la condanna, la quale, anche dopo l’estinzione della pena inflitta continua a produrre normalmente i suoi effetti non solo civili, ma anche penali», ma, di contro, riguardano «il diritto di punire dello Stato, la sua pretesa giuridica all’applicazione della legge penale e della pena; insomma se esse si riferiscono al rapporto giuridico punitivo nascente dal reato, e non già al rapporto giuridico processuale nascente dal promovimento dell’azione penale, la esigenza di una rettificazione della terminologia adottata dal Codice del 1889 appare pienamente manifesta»8.
Da ciò, è chiaro che la ratio ispiratrice della modifica lessicale si fondava sull’esigenza di sottolineare la natura sostanziale del rapporto giuridico tra Stato e reo nascente dal reato, o meglio la sua appartenenza al diritto penale materiale, piuttosto che a quello processuale, utilizzando, a ben guardare, una locuzione infelice: si fa intendere, con l’espressione causa di estinzione del reato, che la stessa causa incida sul reato e non, come indicato nella stessa Relazione, sul rapporto giuridico punitivo nascente dal reato9. Il riferimento al diritto di punire è un espresso richiamo alla teoria introdotta in Italia da Arturo Rocco sulla cd. subiettivizzazione della norma penale che parte dalla determinazione tecnico-giuridica del concetto di diritto di punire come diritto subiettivo, correlato al rapporto giuridico penale che si instaura tra Stato e reo.
In breve, nel diritto subiettivo di punire vanno distinti due momenti: (1) il momento della facultas agendi, consistente nel Strafgewalt (potere politico penale) che regolato da norme giuridiche si converte in una facoltà di volere e di agire per il raggiungimento di un fine che vede come soggetto lo Stato e come oggetto il reo che subisce l’afflizione della pena, nei limiti della dignità della persona10; (2) il momento della pretesa giuridica, ovvero dell’applicazione della pena che è la conseguenza giuridica dell’azione umana contraria al precetto penale. La relazione tra questi due momenti si traduce nel rapporto giuridico punitivo (Strafrechtsverhültniss) che non riposa sul solo interesse dello Stato a punire, ma anche su quello del reo e, come ogni altro rapporto giuridico, nasce, si modifica, si estingue, in virtù di fatti giuridici penali.
Ora, tornando al dato positivo, il Ministro Guardasigilli, per giustificare la nuova espressione lessicale, argomentava, come accennato, che, «nell’atto in cui si estingue il diritto soggettivo dello Stato all’applicazione della legge penale, inevitabilmente dalla causa estintiva rimane travolto, in confronto del soggetto, a cui questa si riferisce, lo stesso reato, quale entità giuridica, venendo a mancare quel rapporto di diritto, che si costituisce tra il reo e lo Stato, e che forma oggetto della pretesa punitiva»11. In altri termini, il decorso del tempo travolge, nella prospettiva del legislatore, lo stesso reato quale entità giuridica, in conseguenza della caducazione del rapporto giuridico punitivo tra Stato e reo, sotto il profilo del momento della pretesa giuridica12.
Il rapporto giuridico punitivo (Strafrechtsverhültniss) ispira la teoretica oggetto di questo contributo, intendendo anche qui il reato come entità giuridica o, meglio, come complesso normativo (gesamter Rechtszustand), la cui tipicità oggettiva, che descrive l’offesa al bene giuridico, è dunque soggetta alla corruzione del tempo. In tal modo, si abbandona l’idea di un’offesa penale nei confronti dello Stato, di chiara matrice autoritaria-totalitaria, traghettando il supporto storico espresso dal dato positivo verso una concezione più evoluta di offesa diretta ad un interesse sociale espresso dal tessuto democratico.
2. Un breve sguardo comparatistico: la prescrizione nei sistemi spagnolo, tedesco e inglese.
Nessuna società, in nessuna epoca, ha ignorato il significato del tempo sul crimine, distinguendosi, invece, per la relativa regolamentazione, la sua natura, i suoi effetti e le rationes poste a fondamento dell’utilità della prescrizione, semmai ciclicamente alternandosi una maggiore o minore tolleranza verso l’impunità conseguente al solo tempori cedere. Non è possibile, in questa sede, un’analitica panoramica comparata della disciplina della prescrizione, potendosi accennare ai tratti essenziali, nei limiti imposti dal contributo, di quella spagnola, tedesca (civil law) ed inglese (common law)13.
Nel sistema spagnolo14, la prescrizione del reato è del tutto svincolata «dall’orologio dell’oblio del reato», assumendo rilievo sul piano ante-processuale15, poiché l’esercizio dell’azione penale interrompe il tempus praescriptionis permanentemente, salva l’ipotesi di sospensione del processo o questo non si concluda con una sentenza di condanna. Pertanto, a ben guardare, l’interruzione della prescrizione del reato, in virtù dell’esercizio dell’azione penale, determina una «sospensione» erga omnes del tempo della prescrizione fino alla definizione di condanna, con possibilità di riattivazione in caso di paralisi del processo o di assoluzione dell’imputato. Attraverso, dunque, il meccanismo della riattivazione endoprocessuale, la prescrizione regola anche la durata ragionevole del processo, seppur mancando strumenti che garantiscano l’accelerazione dell’iter processuale16. Il dies a quo è posto al momento del compimento (consumazione) del reato, salvo non si tratti di reati di durata, nel qual caso il tempus prescrizionale decorre «en los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, (…), respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta»17. In ordine alla natura – sostanziale o processuale – della prescrizione spagnola, a prescindere dalla collocazione della relativa disciplina nel codice penale tra las causas que extinguen la responsabilidad criminal, la dottrina maggioritaria, unitamente alla giurisprudenza, è concorde nel definire il tempus praescriptionis come «causa di estinzione della punibilità», che, tuttavia, non incide sulla struttura del reato (men che meno sulla colpevolezza, come potrebbe indurre a ritenere la qualificazione normativa), limitandosi ad impedire l’applicazione delle conseguenze punitive. La ratio è concordemente individuata nel venir meno della necessità della pena, in quanto il decorso del tempo funge da naturale strumento di risocializzazione del reo, oltre a sacrificare la finalità di prevenzione generale della punizione18.
In Germania19, la prescrizione del reato esclude «die Ahndung der Tat und die Anordnung von Maßnahmen aus» e, pertanto, il tempo prescrizionale, una volta maturato, non consente di procedere contro una persona per un determinato fatto20. L’interferenza del processo è regolata dagli istituti della sospensione e dell’interruzione posti a presidio dell’interesse dello Stato all’accertamento delle responsabilità del reo ed alla conseguente punizione. In breve, i casi di sospensione sono strettamente obiettivi e riguardano situazioni extra processuali indipendenti dall’attività giudiziaria, che ostacolano la regolare continuazione del procedimento penale. È prevista, altresì, un’ipotesi di sospensione sui generis permanente (o dilazione del dies ad quem) del tempus praescriptionis dal terzo comma del § 78b StGB, secondo cui, «se prima del decorso del termine di prescrizione è intervenuta una sentenza di primo grado, il termine di prescrizione decorre non prima del momento in cui il processo si conclude con sentenza definitiva». Pertanto, le fasi di appello e di legittimità sono escluse dal computo della prescrizione. I casi che interrompono la prescrizione sono tassativamente elencati nel § 78c StGB. Dopo ciascuna interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere nuovamente sin dall’inizio. Il reato è tuttavia al più tardi prescritto quando dal dies a quo sia trascorso il doppio del termine ordinario di prescrizione previsto al § 78 StGB, fatta salva la regola di cui al § 78b StGB. Per quanto riguarda il suo inquadramento giuridico, l’orientamento maggioritario, soprattutto in giurisprudenza, propende per la natura processuale, ravvisando le rationes, da un lato, nell’economia e nell’efficienza processuale (Verfahrensökonomie) e, dall’altro, nell’incidenza del decorso del tempo sull’efficace possibilità di un serio accertamento probatorio del fatto (Beweisvergänglichkeit). La prescrizione, dunque, rappresenterebbe un ostacolo alla prosecuzione del processo, ovvero una causa d’improcedibilità sopravvenuta (Verfolgungshindernis), restando inalterato il disvalore del fatto. Di contro, la natura sostanziale della prescrizione è una lettura assolutamente minoritaria: il tempus praescriptionis sarebbe una causa di esclusione del reato (Unrechtsaufhebungsgrund), facendo venir meno il diritto di punire dello Stato per la sopravvenuta liceità penale del fatto realizzato. Altra parte della dottrina, pur condividendo il fondamento (Grund) sostanziale della prescrizione poiché legato alle finalità punitive, sostiene la natura strettamente processuale della prescrizione qualificandola come causa di esclusione della perseguibilità del fatto.
I sistemi di common law non conoscono la prescrizione così come definita nei Paesi di diritto continentale21. Ed invero, il diritto inglese contempla un limite temporale (time limit) riferito all’esercizio del potere di proporre l’azione in giudizio, ponendo come fulcro dell’intero sistema penale l’esigenza di garantire la ragionevole durata del processo (due process of law). Non dissimilmente, tuttavia, dai sistemi di civil law, i time limits si distinguono in base alla categoria di offence ed ai criteri di competenza processuale (dettati dal Magistrates’ Court Act del 1980). Così, i summary offences sono di gravità inferiore e di competenza del giudice monocratico, mentre gli indictable offences sono puniti con una pena detentiva superiore a tre mesi e la relativa cognizione è affidata alle Magistrate’s Courts oppure alla Crown Court (integrate dal jury). Il time limit dei summary offences è fissato in sei mesi dalla consumazione del reato, a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati22. Nell’ipotesi di indictable offences, non sono previsti limiti temporali alla prosecution. La centralità delle finalità del tempo ragionevole del processo è stigmatizzata dalla staleness doctrine: nell’ipotesi di indictable offence, come detto, non soggetto ad un time limit, tuttavia, il Crown Prosecution Service valuta la concreta possibilità di perseguire il reo, in relazione all’affidabilità probatoria dell’accusa e alla persistenza di public interest criteria all’esercizio dell’azione penale.
Una brevissima considerazione. A prescindere dalle differenti regolamentazioni che orientano la qualificazione della natura – sostanziale o processuale – del tempo prescrizionale, non è possibile smentire che la misura dell’interesse pubblico alla persecuzione o all’accertamento del reato è commisurata alla gravità dell’offesa al bene giuridico – che altro non è che l’interesse sociale tutelato: così, in Spagna ove l’art.131 c.p. es. fissa i termini di prescrizione in base ad un sistema di fasce di gravità dei delictos, fatta salva l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, il genocidio, i crimini di guerra ed i reati in materia di terrorismo; così anche in Germania ove i termini necessari a prescrivere sono proporzionati alla gravità del reato (§ 78, co. 2, 3, 4 StGB), anche qui fatta salva l’imprescrittibilità del Mord (omicidio doloso aggravato), il genocidio, i crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra; così, persino, nonostante la notevole distinzione di disciplina, nel sistema inglese in cui l’imprescrittibilità dei crimini più gravi (indictable offences) è mitigata solo dalla verifica in concreto dell’effettiva sostenibilità dell’accusa in un due process e, soprattutto, alla verifica della persistenza di un public interest. Pertanto, in ogni Stato di diritto, il nesso tra tempo e offesa è ineludibile.
3. L’offesa nel reato. Piani estimatorio e temporale (statico e dinamico) del disvalore.
L’offensività della condotta umana è un carattere fondamentale della responsabilità penale, ormai di rango costituzionale, nel senso che non è più limitata a parametro di valutazione della sussistenza del fatto di reato, nel momento di accertamento e di applicazione, ma anche come criterio di sindacabilità della legittimità costituzionale delle norme penali, con alcuni limiti23. L’offensività o necessaria lesività (unitamente al principio di materialità) fissa gli estremi contenutistici all’utilizzo della sanzione penale ed alla tipizzazione delle fattispecie solo in relazione a fatti esteriori connotati da un disvalore sociale particolarmente significativo, tale da poter giustificare la risocializzazione del reo solo con l’applicazione della sanzione afflittiva (pena). Tale principio individua come meritevoli di tutela penale soltanto interessi socialmente rilevanti ed individuabili nella sola Costituzione24. La giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato che la necessaria lesività, astrattamente, costituisce un limite all’attività del legislatore e, concretamente, determina un onere per il giudice che, «nel momento applicativo, deve accertare, in concreto, se il comportamento posto in essere lede effettivamente l’interesse tutelato dalla norma»25, al fine di «impedire una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale»26.
Nella prospettiva di approfondimento di questo contributo, è necessario appuntare l’attenzione sull’offesa che «è la concretizzazione, l’essenza, del principio di offensività»27, mentre il bene giuridico ne è il necessario supporto. In breve, l’offesa al bene giuridico può declinarsi in diverse tecniche di tutela e, dunque, consistere in una lesione, ovvero un nocumento effettivo del bene tutelato, oppure in una messa in pericolo, che si realizza in un nocumento potenziale del bene, che, dunque, viene solo minacciato. L’offesa non è una categoria formale, piuttosto «conformante», nel senso che ha la capacità di far assumere al fatto storico rilevanza penale e, secondo la concezione realistica, rendere effettivamente tipico il factum patratum: ciò significa che il requisito dell’offesa non viene considerato necessariamente insito in un fatto che riproduca le note descrittive proprie di una figura criminosa, ma esprime l’esigenza che tale fatto, oltre a possedere i connotati formali tipici, si presenti, anche, nel caso concreto, e non unicamente in astratto, carico di significato in forza del quale è assunto come fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche.
L’offesa conformante il fatto storico ha due dimensioni, oggettiva e soggettiva. Ai fini della discussione qui tracciata, va appuntata l’attenzione sulla sola dimensione oggettiva, in cui si fondono due componenti, l’una, obiettiva, l’altra, subiettiva: la prima riguarda solo i tratti dell’elemento oggettivo del fatto illecito (l’evento-offesa e le modalità offensive della condotta, il nesso di rischio tra condotta e risultato); l’altra, che già anticipa la causalità perché adatta la condotta causante, accoglie nell’alveo dell’offesa la posizione (oggettiva) del dolo e la misura (oggettiva) della colpa, così concorrendo a delineare i tratti essenziali del fatto tipico28. Sulla scorta di tali considerazioni, appena tracciate, non vi è dubbio che quando si indaga sull’offesa al bene giuridico, si è all’interno della tipicità, poiché l’indagine sulla tipicità pone l’interrogativo sulla conformità, non solo, del fatto al tipo descritto nella fattispecie (tipicità formale), ma anche della sua carica lesiva (danno o pericolo) del bene giuridico tutelato (tipicità sostanziale). Come detto, per identificare l’illecito penale è necessario che l’intero fatto storico, comprensivo della sua carica di offesa, corrisponda perfettamente al fenotipo ipotizzato nel modello legale, poiché la sua rilevanza è condizionata anche al ravvisarsi di «un effettivo contrasto tra il significato assunto dalla vicenda ed i valori della collettività»29. L’apprezzamento “realistico” concernente la dimensione del disvalore creato dall’avvenimento umano occupa un proprio e distinto spazio di accertamento. Pertanto, l’offesa oggettiva è un fattore che appartiene all’elemento della tipicità, da accertare processualmente al pari di ogni altro aspetto del fatto concreto, poiché l’offesa cattura il «disvalore del fatto» che è, come noto, il parametro di proporzione della pena.
Il disvalore del fatto è un’entità graduabile, dipendente dalla relazione offesa-bene giuridico, che considera una maggiore o minore intensità dell’incidenza lesiva o pericolosa del comportamento umano sulla tutela dell’interesse sociale protetto e, quindi, utile parametro dosimetrico della pena in astratto.
Tuttavia, il disvalore non si proietta solo su un piano estimatorio, ma necessariamente anche su uno temporale. Questa dimensione dell’offesa appartiene alla struttura della fattispecie complessa, non solo, rispetto alla descrizione del fatto incriminato, in cui, alcune volte, la durata dell’offesa coglie un’immagine della realtà caratterizzata dall’estensione spaziale della carica lesiva (si pensi ai c.d. reati di durata30), spostando in avanti il tempus consummati delicti, ma soprattutto rispetto alla sua attualità nel momento di accertamento del reato.
La prescrizione è proprio la misura temporale predeterminata della persistenza dell’offesa nel fisiologico dinamismo sociale, che decorre dal tempus consummati delicti.
4. La gravità dell’offesa è l’indice dell’interesse collettivo alla punizione. La natura sostanziale della prescrizione nella lettura della Corte costituzionale.
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale non vi sono dubbi sulla natura sostanziale e certamente penale della prescrizione del reato31, così attirandola nell’alveo garantistico dell’art.25, co.2, Cost., in quanto il decorso del tempo non si limita ad estinguere l’azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce «una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva»32. Tale effetto, peraltro, esprime l’«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, l’allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l’acquisizione del materiale probatorio»33. Pertanto, le norme sulla prescrizione dei reati, ove più favorevoli al reo, rispetto a quelle vigenti al momento della commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio previsto dall’art.2, co.4, c.p.
Va segnalato un dato linguistico significante. Nelle prime pronunce in cui la Consulta ha declinato la ratio della prescrizione penale34, si distingue l’effetto attenuativo del tempo, da un lato, sul ricordo (o memoria) del fatto e, dall’altro, sull’allarme sociale originato dallo stesso, da cui emergerebbero due significati distinti, tuttavia connessi l’uno, rispetto all’altro. La ratio fondante il tempori cedere non è legata solo alla memoria sociale del fatto di reato, ma si radica anche sull’allarme sociale che si riconnette alla perdita di memoria del fatto. Efficacemente è stato spiegato che «il rapporto fra allarme sociale e ricordo sociale – la cui cessazione dà luogo alla prescrizione – è quello intercorrente fra due cerchi concentrici, dei quali il secondo possiede un’estensione comunque maggiore del primo», posto che «tutti i casi rispetto ai quali si riscontra, rectius si può riscontrare, (un) allarme sociale sono anche ipotesi in relazione alle quali è dato rilevare un ricordo sociale del reato; mentre non vale la reciproca»35. E così, è certamente possibile conservare, a distanza di molti anni, la memoria di reati anche molto gravi realizzati in passato, senza che, peraltro, se ne avverta il pericolo di un’eventuale reiterazione; ciò perché, ad esempio, è venuto meno il retroterra storico-sociale della loro commissione36.
Nella giurisprudenza successiva37, la Corte costituzionale ha sistematicamente individuato la ratio della prescrizione nell’affievolimento del solo «allarme della coscienza comune», addirittura, interlineando, nel richiamo dei precedenti, l’espressione «insieme al loro ricordo», così esprimendo l’intenzione di dare una lettura diversa rispetto al passato, facendo coincidere il nesso fondativo del tempo estintivo non con la memoria del fatto, ma solo con l’allarme sociale post factum patratum38.
Ora, il quantum prescrizionale è tradizionalmente correlato alla gravità dell’offesa in astratto, poiché ancorato «al livello quantitativo della sanzione, indice del suo maggiore o minor disvalore nella coscienza sociale»39, come indicato dalla regola imposta dall’art.157 c.p. e, di recente, ripresa, anche a livello sovranazionale, espressamente dall’art.11 della direttiva 2024/1203/UE sulla «tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».
4.1 Eccezioni alla correlazione tra pena e tempo prescrittivo: dimensione personalistica da tutelare (diritto all’oblio) e profili prettamente processuali dell’accertamento del reato.
Se questa è, dunque, la regola di stima del tempo necessario a prescrivere, al legislatore non è inibito introdurvi delle deroghe, non potendo in essa scorgersi un «momento necessario di attuazione - o di salvaguardia - dei principi costituzionali»40, così ammettendosi la possibilità di stabilire termini di prescrizione più lunghi di quelli ordinari in rapporto a determinate ipotesi criminose, tenuto conto di alcune coordinate: (1) le specifiche caratteristiche degli illeciti considerati; (2) la ponderazione complessiva degli interessi coinvolti; (3) il particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato che «comporti una “resistenza all’oblio” nella coscienza comune più che proporzionale all’energia della risposta sanzionatoria»41; (4) la speciale complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell’ipotesi accusatoria in sede processuale, tenuto conto anche dell’esercizio del diritto di difesa che determina un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva.
La ratio della prescrizione è così legata «sia all’affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati, sia al “diritto all’oblio” dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela»42, con la possibilità di selezionare termini diversi in luogo di quelli ordinari nel rispetto dei principi di uguaglianza e ragionevolezza secondo le coordinate sopra indicate43.
Alcune osservazioni. In primis, l’accento è chiaramente posto sulla gravità dell’offesa che è l’indice dell’interesse collettivo alla punizione, tale da condizionare l’aspetto personalistico della dimensione temporale: il diritto soggettivo all’oblio, infatti, è garantito dal tempo estintivo stimato sulla base dell’offesa al bene giuridico, purchè «non sia così grave da escludere tale tutela»44. Insomma, è possibile eliminare la tutela dell’oblio in base alla valutazione dell’estrema gravità dell’offesa, in quanto questa componente personalistica – che interferisce con la regola dosimetrica del tempo della prescrizione – è sussidiaria rispetto all’offesa espressa dal fatto criminoso. In altri termini, l’eccezione di tutela del diritto all’oblio conferma la regola dosimetrica del quantum prescrizionale in proporzione all’intensità dell’offesa al bene tutelato.
In secondo luogo, ammettere la possibilità per il legislatore di discostarsi dalla regola dosimetrica del tempo prescrizionale attingendo, come detto, alle specifiche caratteristiche degli illeciti, o alla ponderazione complessiva degli interessi coinvolti, o al particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato, evidenzia, da un lato, un’errata valutazione a monte della gravità dell’offesa espressa nella misura sanzionatoria e, dall’altro, il riemergere costante dell’intolleranza populistica all’«impunità d’un malvagio»45, indice particolare di inefficienza del sistema statale di garanzia della sicurezza sociale.
4.1.1 L’improprio connubio tra tempo della prescrizione e ragionevole durata del processo. Annotazioni sull’eterogeneità funzionale del decorso temporale (sostanziale e processuale).
La deroga al criterio dosimetrico dell’offesa per garantire il compimento delle indagini dell’accusa o le prerogative difensive dell’accusato proietta impropriamente il tempo della prescrizione sul piano processuale. Si tratta di un aspetto che merita una riflessione più puntuale, seppur nei limiti di questo contributo.
È stato attentamente osservato che «negli ultimi anni [la prescrizione] ha finito per perseguire, in modo surrettizio e prioritario» oltre «alla durata ragionevole del processo», anche il «contenimento del sovraccarico giudiziario attraverso la selezione, ad opera del pubblico ministero, dei fatti bisognosi di pena», che sono «due autentiche patologie del sistema»46.
Appare difficilmente superabile la lucida considerazione per cui «la prescrizione non è uno strumento idoneo ad assicurare (come vorrebbe il principio iscritto nell’art. 111 Cost.) la ragionevole durata del processo penale: arriva quando il tempo ragionevole è già scaduto»47. Il tempo della prescrizione va certamente distinto da quello ragionevole del giudizio almeno per due ragioni.
In primo luogo, il tempo prescrizionale, come detto, è commisurato alla gravità dell’offesa e, addirittura, l’estrema gravità consente di escludere ogni possibilità estintiva al decorso temporale (ad esempio, i crimini puniti con la pena dell’ergastolo sono imprescrittibili). Di contro, l’estrema gravità del reato non sempre corrisponde ad una maggiore complessità del giudizio e, comunque, il diritto alla ragionevole durata del processo non ammette alcuna deroga, imponendo, di contro, una maggiore celerità dell’accertamento delle responsabilità di imputati di crimini di rilevante allarme sociale per ristabilire celermente la fiducia collettiva nella vigenza della norma violata48. In secondo luogo, il tempo della prescrizione e quello del processo sono posti su due piani paralleli che, considerata la loro eterogeneità funzionale, non sono sovrapponibili, come certamente evidenziato dall’ultima riforma che ha introdotto una disciplina propria di durata ragionevole delle fasi di impugnazione (art.344-bis c.p.p.), facendo cessare il decorso della prescrizione al momento della pronunzia della sentenza di primo grado.
4.2. Cenni sulla dosimetria ragionevole del tempo prescrizionale.
Tornando alle riflessioni sul criterio di stima del tempo prescrizionale, infine, appare sempre più evidente, come accennato, che la gravità del reato corrisponda all’allarme sociale, così giustificandosi il superamento del parametro di spiegazione razionale della memoria sociale del fatto – un tempo costantemente indicato dalla Consulta – e ponendosi nella logica emergenziale della società contemporanea, alludendo al senso di insicurezza e di tensione sociale collegati alla realizzazione di episodi criminosi49.
Il criterio quantitativo intrinseco alla stima dell’offesa vincola la valutazione politica del legislatore al principio di proporzione, così ammettendo il sindacato di ragionevolezza50 della Corte costituzionale ex art.3 Cost.
Non solo, una stima di proporzionalità dell’offesa intrinseca, ma anche una valutazione di proporzionalità estrinseca (a sua volta, distinta tra l’aspetto intra delictum e quello inter delicta). Ed invero, la correlazione tra pena e prescrizione impone il vaglio di proporzione anche in relazione alla gravità della fattispecie51, così attraendo i criteri di controllo di adeguatezza elaborati in relazione al sindacato di legalità costituzionale del rapporto reato-pena che, in ossequio a quanto stabilito dall’art.157 c.p., interessano anche il nesso pena-prescrizione.
Sul punto, in breve, è indiscutibile che la proporzione dell’offesa (in astratto) è convenzionale, poiché non esiste alcun canone ontologico che possa ragguagliare l’eterogeneità di pena e reato, senza utilizzare criteri valoriali, ovviamente con riferimento alla fase di determinazione della cornice edittale52, con la conseguenza che la relativa stima si traduce in una mera valutazione politica difficilmente controllabile se non invadendo le prerogative del legislatore democratico53. Tuttavia, a ben guardare, il criterio assiologico di determinazione della cornice edittale è individuabile a posteriori, osservando il sistema penale in cui si colloca il nuovo intervento di politica criminale e così trovando i parametri di comparazione in norme preesistenti alla novella54.
Pena e reato, infatti, sono posti su due piani distinti: se il nesso pena-reato è meramente convenzionale e, dunque, difficilmente dotato di proporzionalità ontologica, quello tra reati può essere informato ad una proporzionalità interna, frutto di una costruzione razionale e coerente dei rapporti tra le diverse fattispecie. In altri termini, se è inverosimile valutare ontologicamente la gravità del reato, è certamente possibile individuare il criterio di proporzionalità razionale del sistema penale attraverso la comparazione delle fattispecie: se due diverse fattispecie sono sanzionate con la stessa pena, nell’apprezzamento discrezionale del legislatore dovrebbero possedere medesimo disvalore. Qui si potrebbe evidenziare l’incoerenza, ovvero potrebbe accadere che la scelta di politica penale del legislatore entri in collisione con la necessaria proporzione55. In tali ipotesi di tecnica legislativa, dunque, si evidenziano delle incoerenze sistematiche, appuntando il giudizio di proporzione non all’interno della singola incriminazione, bensì in riferimento alla possibile disparità sanzionatoria tra fattispecie affini, con identica ratio incriminandi. Per questa via, è evidente che il principio di proporzione ha valenza solo negativa, nel senso che tale principio è capace di individuare quale «non» è la corretta proporzione, ovvero di svelare le sproporzioni, alcune volte anche lampanti, nel sistema delle relazioni tra fattispecie, attraverso il metro dell’eguaglianza in connubio con l’offensività56.
Tale quadro di spiegazione ermeneutica del rapporto reato-pena corrisponde alla giurisprudenza della Corte costituzionale. La Consulta, infatti, in diverse occasioni, si è interessata della proporzione delle pene, ancorandola, in diverse pronunce,al principio di uguaglianza ex art.3, co. 1, Cost. che «esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso»57, al fine di garantire sia la funzione di difesa sociale, sia quella di tutela degli individui, in relazione al teologismo rieducativo ex art.27, co.3, Cost.58.
Alla proporzione-ragionevolezza intra delictum, i giudici delle leggi aggiungono, come ipotizzato, l’ulteriore parametro di controllo inter delicta di ragionevolezza dei rapporti dosimetrici tra le pene di più fattispecie ritenute omogenee, affini o con identica ratio. Occorre, pertanto, il ricorso al tertium comparationis secondo un’argomentazione triadica di confronto della fattispecie incriminatrice con altre omogenee59. La Corte, dunque, ritiene possibile intervenire sulla dosimetria della pena legata ad una certa fattispecie, a condizione che la disposizione impugnata preveda una condotta sostanzialmente identica e stabilisca una pena più grave rispetto al tertium comparationis, altrimenti la scelta resta affidata alla discrezionalità del legislatore60. In altre decisioni, la Corte ha massimizzato il sindacato sulla pena applicando il principio di proporzionalità, in relazione al solo art.27, co.3, Cost., in casi in cui la punizione comminata dal legislatore fosse manifestamente sproporzionata «non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto – direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta, senza che sia più necessaria l’evocazione di alcuno specifico tertium comparationis da parte del rimettente»61.
In conclusione, l’offesa al bene giuridico tutelato è il criterio di stima della ragionevolezza/proporzionalità della pena e, mutatis mutandis, in virtù della regola dosimetrica espressa dall’art.157 c.p., del tempo prescrizionale, derogabile in eccesso per esigenze probatorie da bilanciare, pur sempre, con la dimensione temporale dell’identità personale (diritto all’oblio)62 che, tuttavia, si badi, può essere totalmente neutralizzata nell’ipotesi di crimini di «estrema gravità»63, essendo, come detto, sussidiaria rispetto alla valutazione di particolare allarme sociale che il crimine ipotizzato esprime nel tessuto sociale.
5. Il significato del tempo nella prescrizione. Nullum crimen sine præsente iniuria.
Si è detto che il disvalore del fatto umano deve permanere fino all’accertamento definitivo dell’illecito. È un dato ricavabile da un serie di principi che reggono la materia penale (e, in particolare, da quelli che regolano la disciplina intertemporale) quello per cui il disvalore del comportamento umano contrario ad una fattispecie incriminatrice deve resistere all’evoluzione della società, essendo necessario che la valutazione sociale di offensività del fatto rimanga sostanzialmente inalterata fino alla declaratoria irrevocabile. Non si tratta solo di una stima empirica post factum patratum, effettuata dal giudice nel momento di verifica della conformità del fatto concreto al gesamter Rechtszustand, certamente già vigente al tempus consummati delicti, ma anche, del pari, inalterato (rectius, in vigore) nel momento della dichiarazione definitiva di responsabilità, in applicazione del principio del favor rei e di stretta legalità64.
Una valutazione in concreto rispetto ad una fattispecie punitiva complessa descritta in astratto dal legislatore per l’applicazione ad un numero indefinito di situazioni, per cui la permanenza dell’attualità dell’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice65 è una caratteristica fisiologica nel dinamismo normativo.
Nullum crimen sine præsente iniuria. La valutazione di offensività si evolve al pari della fisionomia sociale che, nel campo giuridico (penale), si traduce nell’avvicendarsi delle norme di comportamento in una società democratica e se è vero che l’offensività riguarda l’«intero complesso normativo» (gesamter Rechtszustand), allora, è incontestabile che tale imprescindibile caratteristica deve resistere alla fisiologica evoluzione delle valutazioni sociali fino al definitivo accertamento della responsabilità in un processo pubblico66.
Ora, la prescrizione assegna rilevanza giuridica al semplice decorso temporale post factum con effetti estintivi di quell’offesa che si resiste oltre la soglia di lesività sufficiente a consumare la fattispecie incriminatrice, punto centrale (o cuore) del gesamter Rechtszustand.
Guardando alla disciplina codicistica, il tempo prescrizionale ha inizio sul confine ultimo del crimine (art.158 c.p.), proprio laddove il fatto concreto raggiunge la soglia di offesa al bene giuridico tutelato ritenuta non tollerabile oltre dal legislatore. Il tempus consummati delicti corrisponde alla cessazione della condotta tipica dell’offesa in concreto che appartiene al fatto storico, conforme al livello di offesa in astratto descritto nella fattispecie incriminatrice. Tale offesa in astratto, comunque, permane anche oltre la consumazione, poiché necessariamente connaturata alla descrizione di ogni fattore strumentale all’afflizione punitiva post factum67. Così, la prescrizione è l’indice convenzionale dell’attualità del disvalore del fatto nella società democratica: la distanza temporale dalla consumazione del fatto tipico descritto dalla fattispecie incriminatrice è la misura inversamente proporzionale dell’interesse sociale (che corrisponde alla persistenza dell’offesa) alla tutela del bene giuridico leso dal factum patratum.
Un dato positivo che conferma l’ipotesi descrittiva dell’istituto in parola è l’equivalenza tra pena e tempori cedere di cui all’art.157 c.p: pena e prescrizione, infatti, si pongono sulla stessa frequenza, poiché la misura (massima) della prima determina il quantum della seconda, con l’ovvia considerazione che il legislatore regola la pena edittale (e, quindi, il tempo prescrizionale) sul disvalore in astratto del fatto di reato descritto nella norma incriminatrice, parametrato su criteri di proporzionalità intrinseca (intra delictum) ed estrinseca (inter delicta).
Si è detto che la proporzione dell’offesa (in astratto) è convenzionale, poiché non esiste alcun canone empirico che possa ragguagliare l’eterogeneità di pena e reato, senza utilizzare criteri valoriali, ovviamente con riferimento alla fase di determinazione della cornice edittale, con la conseguenza che la relativa determinazione si traduce in una mera valutazione politica difficilmente controllabile se non invadendo le prerogative del legislatore democratico. Così, anche il tempo della prescrizione, come visto, partecipa della scelta politica di stima del quantum equivalente della pena e, pertanto, riguarda l’offesa in astratto al bene giuridico, non le conseguenze dannose o pericolose (in concreto) per la vittima derivanti dal comportamento criminale.
Conforto a tale considerazione si ricava, ad esempio, dall’espressa previsione codicistica di rilevanza dell’illecito (seppur) prescritto ai fini risarcitori ex art.198 c.p. Ovvero nelle ipotesi in cui il legislatore richiama la condotta dell’agente sulle conseguenze (dannose o pericolose) del reato, così distinguendole dall’offesa al bene giuridico tutelato, di volta in volta. In altri termini, l’equivalenza tra misura della pena edittale e misura del tempo della prescrizione (art.157 c.p.) impone di considerare la comunanza alla pena ed alla prescrizione della medesima valutazione del legislatore sulla gravità dell’offesa in astratto al bene giuridico, con la possibilità di scindere l’illiceità penale (e relativi effetti), da quella civile (ed i suoi effetti), perché, appunto, l’offesa al bene giuridico può venire meno pur persistendo il danno cagionato dal comportamento dell’agente.
La prescrizione, dunque, è elemento del gesamter Rechtszustand, poiché assegna rilievo giuridico ad un fenomeno temporale che già esiste nella realtà ed è considerato dallo stesso legislatore, con valutazione eminentemente politica, nel momento di descrizione degli altri elementi che vanno a comporre la fattispecie incriminatrice.
In tal modo, il tempo entra nella tipicità, in quella parte che esprime l’offesa, descrivendo la misura massima predeterminata della necessaria persistenza dell’offesa sociale nel momento della punizione irrevocabile. Allo spirare di tale misura, il fatto della realtà non ha più la possibilità di specchiarsi integralmente nella fattispecie complessa, essendo venuto meno l’aspetto imprescindibile dell’attualità dell’offesa sociale: insomma, il fatto non è meritevole di pena, alla stregua del canone per cui l’offesa ha un fondamento assiologico della permanenza dell’esigenza di punibilità.
In altri termini, ascrivendo, da un lato, la dimensione temporale all’offensività (in astratto), che ha una funzione di delimitazione dell’area del penalmente rilevante, legittimando l’incriminazione di fatti lesivi di beni giuridici tutelati, e considerando, dall’altro, che il tempo prescrizionale non si stima sul disvalore in concreto del fatto (art.157 c.p.), allora, appare chiaro che il decorso temporale assume una rilevanza che spiega i suoi effetti sul fatto in sè (offesa oggettiva) in relazione alla fattispecie astratta (giudizio di sussunzione), catturando quell’aspetto empirico temporale della realtà che è l’attualità dell’offesa realizzata.
Porre, dunque, il tempo prescrizionale nell’alveo dell’accertamento del fatto di reato e, in particolare, come aspetto della tipicità sostanziale, poiché capace di corrompere la stessa fondatezza del carattere lesivo della condotta tipica (l’offesa, appunto), appare coerente con la natura sostanziale della prescrizione, con il tradizionale gradualismo nell’accertamento della sussistenza degli elementi del reato, così imponendo la dichiarazione di estinzione, prima di verificare l’antigiuridicità e la colpevolezza. Non da ultimo, giustifica il dato positivo che la prescrizione è causa di estinzione del reato, inteso, dunque, in senso sostanziale, come offesa ad un bene giuridico di rilevanza costituzionale68.
Considerazioni finali
La poliedrica composizione del gesamter Rechtszustand, consistente, come detto, in un intreccio di fattori diversi finalizzati all’afflizione punitiva, è resa unitaria dal disvalore, inteso come offesa (lesione o messa in pericolo) del bene giuridico, che deve permanere fino all’accertamento definitivo dell’effettiva sussunzione del fatto concreto nella fattispecie complessa.
Anche il tempo è un fattore che riflette un aspetto della realtà che, come ogni altro, deve trovare collocazione nella struttura articolata del gesamter Rechtszustand. L’istituto della «prescrizione del reato» è quell’elemento della fattispecie complessa che cattura una parte dell’immagine del tempo dell’offesa, poiché assegna rilevanza giuridica al semplice decorso temporale post factum con effetti estintivi del disvalore che si proietta oltre la soglia di lesività del tipo criminoso. È un tempo esterno al fatto concreto, ma interno al gesamter Rechtszustand e, comunque, proporzionato alla gravità dell’offesa al bene giuridico tutelato, con la forza di «elimina[re] ogni essenza di reato dal fatto»69, così ancorandosi storicamente alla voluntas legislatoris che ha ravvisato nella prescrizione un’ulteriore causa estintiva (proprio) del reato.
Si è visto che il tempo prescrizionale ha inizio sul confine ultimo del crimine (art.158 c.p.), lì dove il fatto concreto si conforma alla fattispecie incriminatrice raggiungendo la soglia di offesa al bene giuridico tutelato ritenuta non tollerabile oltre dal legislatore. Il tempus consummati delicti corrisponde alla cessazione della condotta tipica dell’offesa in concreto che appartiene al fatto storico, conforme al livello di offesa in astratto descritto nella fattispecie. Tale offesa in astratto, comunque, permane anche oltre la consumazione, poiché necessariamente connaturata alla descrizione di ogni norma strumentale all’afflizione punitiva post factum70. Così, la prescrizione è l’indice convenzionale dell’attualità del disvalore del fatto nella società democratica: la distanza temporale dalla consumazione del fatto tipico descritto dalla norma incriminatrice è la misura inversamente proporzionale dell’interesse sociale (che corrisponde alla persistenza dell’offesa) alla tutela del bene giuridico leso dal factum patratum.
Pena e prescrizione, dunque, si pongono sulla stessa frequenza, poiché la misura (massima) della prima determina il quantum della seconda, secondo il criterio dettato dall’art.157 c.p., con l’ovvia considerazione che il legislatore regola la pena edittale (e, quindi, il tempo prescrizionale) sul disvalore in astratto del fatto di reato descritto nella norma incriminatrice, parametrato, di regola, su criteri di proporzionalità intrinseca (intra delictum) ed estrinseca (inter delicta).
Insomma, il tempo ha valore nella realtà, non può essere giuridicamente ignorato e la scelta normativa è quella di attribuirgli la capacità di estinguere l’offesa al bene giuridico, secondo termini predeterminati e commisurati in astratto sull’intensità dell’allarme sociale che il fatto ipotizzato suscita nel tessuto democratico.
La prescrizione, dunque, è strumentale alla regolazione della persistenza dell’offesa post factum patratum, agendo similmente alle dinamiche della discrezionalità politico-criminale che sostengono le scelte una tantum di abolizione (totale o parziale) del crimine, dettate dalla decisione del legislatore democratico di non ritenere più meritevole o bisognosa di repressione una classe di fatti in precedenza inclusi nel catalogo dei reati.
Un’ultima annotazione.
L’iter di accertamento della fattispecie complessa e, dunque, della responsabilità per il fatto criminoso ha anch’esso un’estensione temporale – da definire come «termine» – che può essere in toto o in parte sovrapponibile a quella del tempus praescriptionis, così assumendo la medesima natura cronologica. Tuttavia, il termine non è un fattore descrittivo di un elemento del gesamter Rechtszustand, come il tempus; non ha natura sostanziale, ma processuale; non è proporzionato all’offesa, ma stimato sulla garanzia di efficienza dell’apparato giudiziario nell’assicurare l’interesse democratico a perseguire i crimini.
L’eterogeneità evidente tra tempus e termine porta con sé la necessità di una differente disciplina che non può non tener conto dell’indubbia interferenza tra la misura dell’attualità dell’offesa e quella della ragionevole durata del processo.
Il dato positivo vigente è un ibrido compromesso politico.
Il regime della prescrizione del reato consente di distinguere i due aspetti reciprocamente interferenti, almeno fino «alla pronunzia della sentenza di primo grado» (art.161-bis c.p.)71: sostanziale quello del tempo ordinario (art. 157-158 c.p.), relativo al diritto di punire; e processuale quello del regime di sospensione e interruzione (art. 159-161 c.p.), relativo alle vicende processuali del concreto esercizio dell’azione penale72. Una distinzione suggerita dalla diversità dei fini del tempo della prescrizione rispetto al tempo ragionevole di durata del processo73, ancor più evidenziata dall’introduzione della disciplina dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p.
Si tratta di un corretto compromesso politico, che, in sicura discontinuità rispetto al passato, offre la possibilità di una soluzione coerente con i principi che si intrecciano nel regime della prescrizione e conferma, in particolare, il fondamento di supporto alla tesi descritta in questo contributo, ovvero che il tempus è un aspetto della tipicità. L’ideale sarebbe stato far cessare il corso della prescrizione del reato con l’esercizio dell’azione penale (anziché dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, come indicato dall’art.161-bis c.p.)74 e, da quel giorno, come oggi previsto dall’art.344-bis c.p.p. solo per le impugnazioni, far decorrere un termine, per fasi processuali, che determinerebbe, ove superato, l’improcedibilità dell’azione penale.
Si potrebbe obiettare che l’improcedibilità dell’azione penale per decorso del termine potrebbe intervenire allorquando il tempus praescriptionis non è ancora maturato, ovvero allorquando l’attualità dell’offesa non è sfumata nel tessuto sociale.
L’obiezione è suggestiva, ma non convincente per due ragioni. In primis, non è possibile ignorare il dato positivo (art.161-bis c.p.) che segna il dies ad quem del tempus, così fotografando (o cristallizzando) l’attualità dell’offesa in un’immagine che andrà a comporre la fattispecie complessa. In secundis, bisognerebbe ridefinire lo scopo del tempus rendendolo analogo al termine. Il punto è, come già detto, che il tempus «non è uno strumento idoneo ad assicurare (come vorrebbe il principio iscritto nell’art. 111 Cost.) la ragionevole durata del processo penale: arriva quando il tempo ragionevole è già scaduto»75. Del resto, è noto che «i reati che si prescrivono non sono quelli che attraggono il circuito mediatico: quelli non si prescrivono mai»76. Si pensi, ad esempio, all’associazione mafiosa che si prescrive in non meno di quarant’anni, oppure l’omicidio stradale che si prescrive (in media) dopo oltre vent’anni, o ancora, l’omicidio volontario non aggravato non è più perseguibile dopo trent’anni ed il furto in abitazione dopo vent’anni. Potrebbe ritenersi ragionevole la durata del processo che superasse tali tempi? ma può ritenersi ragionevole un processo per truffa, minaccia, falso che superi i sette anni e mezzo? Eppure sono proprio questi ultimi reati minori che, di regola, si prescrivono, quelli che non richiedono particolari indagini, come, del resto, dimostrato dai dati statistici giudiziari.
Ove si volesse abbandonare la soluzione politica di compromesso da ultimo adottata, tralasciando il termine processuale di improcedibilità e mantenendo solo quello sostanziale di prescrizione, sarebbe certamente più utile introdurre un criterio compensativo di attenuazione della misura della pena in proporzione al decorso del tempus, così valorizzando, non solo, il rapporto tempo-offesa, ma anche quello tempo-identità personale, che, poi, trasfigura nella stessa finalità della punizione che dovrebbe orientare la prospettiva dell’intero sistema penale.
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How to cite (ABNT Brazil):
STEA, Gaetano. Il tempo nella tipicita’. La misura dell’attualita’ dell’offesa. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 11, n. 2, e1223, mai./ago. 2025. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i2.1223
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2
MANZINI, Vincenzo, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino, Utet, 1981, 530, nota 5, dopo aver indicato tutte le interpretazioni elaborate dalla dottrina sul fondamento della prescrizione, afferma che «fatta eccezione per le teorie manifestamente fantastiche o insufficienti, c’è del vero e del falso in tutte le altre, come suole accadere di ogni teoria politico-penale».
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3
L’attuale disciplina italiana consente di distinguere due aspetti della prescrizione del reato: sostanziale quello del tempo ordinario (art. 157-158 c.p.), relativo al diritto di punire; e processuale quello del regime di sospensione e interruzione (art. 159-161 c.p.), relativo alle vicende processuali del concreto esercizio dell’azione penale, almeno fino alla decisione di primo grado (art.161-bis c.p.). Una distinzione suggerita dall’eterogeneità dei fini del tempo della prescrizione rispetto al tempo ragionevole di durata del processo, evidenziata dall’istituto dell’improcedibilità di cui all’art.344-bis c.p.p., che «scandisce i tempi delle singole impugnazioni a pena dell’improcedibilità dell’azione» (MORELLI, Francesco, L’improcedibilità per decorso del tempo fa evaporare le impugnazioni ordinarie, Discrimen, 29 luglio 2021).
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Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. V, parte I, Roma, 1929, p. 206
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JANNITTI PIROMALLO, Alfredo Il nuovo codice penale italiano nel progetto preliminare, Milano, 1928, pp.135, 136, nella sintesi della nuova concezione scientifica sostanziale, riferisce che «lo Stato stabilisce legislativamente che in alcuni casi non si debba applicare la pena per un fatto, che, salvo la valutazione di motivi personali, implica normalmente responsabilità penale, perché considera, nel momento formativo della legge, il concorso di talune circostanze oggettive e soggettive d’interesse assolutamente o prevalentemente collettivo, riconoscendo ad esse appunto, in via di eccezione, la forza di far venir meno un quid essenziale giuridicamente al mantenimento della pretesa punitiva. La concezione adottata dal codice vigente [Zanardelli], che riferisce la estinzione della pretesa punitiva all’azione penale, tien conto della impossibilità di far luogo alla persecuzione penale, che è, invece, soltanto una conseguenza dell’estinzione del reato. E tale deviazione concettuale, à, poi, notevoli ripercussioni pratiche sugli effetti della estinzione, le quali portano, naturalmente, ad erronee interferenze di diritto sostantivo e processuale».
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7
Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco presentata nell’udienza del 19 ottobre 1930 per l’approvazione del testo definitivo del codice penale, Roma, 1930, IX, p. 32
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Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale, cit., p. 198
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Si tratta di una precisa presa di posizione del legislatore penale del ‘30 rispetto al dibattito sulla natura delle cause di estinzione e, in particolare, della prescrizione, utilizzando, forse impropriamente, la teoria della subiettivizzazione della norma penale.
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ROCCO, Arturo, Sul concetto di diritto subiettivo di punire, Prato, 1904, pp.15,16, dopo aver descritto il diritto di punire nello sviluppo storico come signoria di fatto sul reo ed annientamento del colpevole, distingue un diverso atteggiamento del sistema punitivo «affermatasi nel diritto positivo la dignità di persona, la qualità cioè di soggetto giuridico di ogni uomo come tale, né derivata non l’impossibilità di un diritto di punire, ma solo l’esigenza che esso debba rispettarne la personalità (abolizione delle pene corporali, dell’infamia, della fuorgiudica, della morte civile, della pena capitale): non potendo la persona, cui giuridicamente si riconosce il valore di fine, assumere invece nelle mani dello Stato, il valore di mezzo e, per essere oggetto di un diritto, perdere la sua qualità di soggetto». Arturo Rocco qui richiama PESSINA, Enrico, Elementi di diritto penale, Napoli, 1882, I, p.333 il quale riconosce l’esigenza che la pena non debba «colpire di menomazione la personalità umana. Imperocchè se con la pena si negasse il diritto di personalità nel delinquente, si negherebbe pure il suo debito giuridico di soggiacere alla pena, dacchè il diritto di personalità rappresenta l’attitudine incancellabile dell’uomo ad essere subietto, non pure di diritti, ma altresì di obblighi giuridici. La pena che giungesse a negare la personalità umana negherebbe se stessa come istituto giuridico e si trasformerebbe in un atto di forza maggiore della società sull’individuo».
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11
Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale, cit., p. 199
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12
Nella Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco, cit., n.76, il Ministro Rocco è ancora più chiaro, affermando che «Il Codice non considera punto il reato come una mera entità giuridica. Il reato è certamente un fatto storico, ma è pure un fatto giuridico, in quanto è produttivo di quella conseguenza giuridica che è la pena. Ora, se interviene una causa che estingue l’efficienza giuridica penale del fatto, questo cessa di essere “reato”, e però bene si dice che il reato, come tale, è estinto, quantunque il fatto sopravviva come fatto giuridico per altre conseguenze di diritto (civili, ecc.), e come fatto materiale o, se si preferisce, “storico”. L’estinzione del reato, pertanto, si ha quando viene a cessare la possibilità di realizzare la pretesa punitiva dello Stato...».
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13
Per una analisi comparata ampia, SILVANI, Silvia, Il giudizio del tempo. Uno studio della prescrizione del reato, Bologna, 2009. Interessante sulla giurisprudenza europea in tema di prescrizione del reato e rapporto con il processo, CAIANIELLO, Michele, Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario?. Revista Brasileira De Direito Processual Penal, 3(3), 2017, pp. 967-1006. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v3i3.99
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La disciplina della prescripciòn del delicto è contenuta nel Codigo Pènal Título VII: De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos, Capitulo I: De las causas que extinguen la responsabilidad criminal, artt.131, 132
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La mancanza di strumenti di accelerazione dell’iter processuale non esclude un’indebita dilatazione della durata dei processi, sul punto, REY GONZALES, Carlos, La prescripciòn de la infracciòn penal en nel Còdigo de 1995, Madrid, Marcial Pons, 1999, pp.61 ss.
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In tali termini riformato dalla Ley Organica 4/2023, del 27 aprile, pubblicata il 28 aprile 2023 ed entrata in vigore il successivo 29 aprile.
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18
Fra i tanti, MORILLAS CUEVA, Lorenzo, Acerca de la prescripciòn de los delictos y de las penas, Granada, Granada University Press, 1980, pp.22 ss. Per un’analisi approfondita anche delle tesi processualistiche minoritarie, SIRACUSA, Licia, Oblio e memoria del reato nel sistema penale, cit., pp.187 ss.
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19
La prescrizione del reato (Verfolgungsverjährung) è collocata nello Strafgesetzbuch (StGB) ai §§ 78-78c.
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Per utili riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, HELFER, Margareth, La prescrizione del reato: quali rapporti tra Diritto e Tempo in Germania, in Austria e, di recente in Italia? Disponibile in: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/9477-helfer1117.pdf. Più recente, nella dottrina tedesca, GREGER, Anette, LOHSE, Kai, VALERIUS, Brian, WEINGARTEN, Jochen, Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, §§ 69-79c StBG, 6, Berlino, De Gruyter, 2024.
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Ad esempio, è prevista l’estensione del time limit per il Benefit Fraud in virtù di quanto previsto dal Social Security Fraud Act del 2001 (art. 17), oppure per gli Animal cruelty offences ai sensi del Animal Welfare Act del 2006 (Section 31) o, ancora, per alcuni Building offences dal Climate Change and Sustainable Energy Act del 2006 (art. 13).
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Nella sterminata bibliografia tra i più significativi, ai fini del presente contributo, CATERINI, Mario. Reato impossibile offensività. Un’indagine critica, Napoli, ETS, 2004; DONINI, Massimo, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei. Disponibile in: https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_4-2013-10-49.pdf. Accesso il 15 marzo 2025; DONINI, Massimo, “Danno” e “offesa” nella tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg, Riv. it. dir. proc. pen., 2008, pp. 1546 ss., pp. 1552 ss.; MANES, Vittorio, Il principio di offensività tra codificazione e previsione costituzionale, Riv. it. dir. proc. pen., 2001, pp. 147 ss.; MANES, Vittorio, Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza, Torino, Giappichelli, 2005, pp. XVI-329; ROMANO, Mario, La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuridico, Criminalia, 2011, pp. 33 ss.; STEA, Gaetano, I principi di diritto penale nella giurisdizione europea, Pisa, Pisa University Press, 2014, pp. 135 ss.; STEA, Gaetano, L’offensività come criterio di proporzione dell’opzione penale, Arch. Pen., 2013, 3, pp. 775 ss.
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La ratio della relazione offesa-bene giuridico di rilevanza costituzionale nella lezione bricoliana, v. CANESTRARI, Stefano, CORNACCHIA, Luigi, DE SIMONE, Giulio, Manuale di diritto penale. Parte generale, II Ed., Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 236 ss.; DONINI, Massimo, L’eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali. Disponibile in: https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_2_2012-55-78.pdf Per voci di dissenso, v. MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, Costituzione e politica dei beni giuridici, Riv. it. dir. proc. pen., 1994, pp. 345 ss.; DE FRANCESCO, Giovannangelo, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 47 ss.
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25
Corte cost. 21 novembre 2000, n.519. Tutte le decisioni della Corte costituzionale citate nel contributo sono disponibili in: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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La permanenza è un attributo che informa nella realtà il comportamento vietato legato al concetto di consumazione, fintantoché esprime il disvalore tipico del fatto vissuto.
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Ex multis, Corte cost. 31 maggio 2018, n.115
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Corte cost. 23 novembre 2006, n.393
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Corte cost. 16 dicembre 1971, n.202
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Corte cost. 16 dicembre 1971, cit.; Corte cost. 19 marzo 1983, n.68
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Così MANTOVANI, Marco, La prescrizione della pena, cit., p.83 riporta, a titolo esemplificativo, il ricordo dei gravissimi fatti delittuosi commessi nel nostro Paese, a scopo di terrorismo, fra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, di cui, tuttavia, non se ne potrà più avvertire il relativo allarme sociale, stante il venir meno delle condizioni politico-culturali entro le cui coordinate questi avevano avuto luogo.
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Corte cost. 28 luglio 1999, n.373 (ord.); Corte cost. 23 novembre 2006, cit.; Corte cost. 28 marzo 2008, n.72; Corte cost. 1 agosto 2008, n.324; Corte cost. 20 novembre 2008, n.384
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Gli ultimi provvedimenti normativi in tema di prescrizione testimoniamo come il richiamo a tale concetto rappresenti il fondamento delle modifiche al volto della prescrizione così come emerge dalla Relazione del Ministro della Giustizia sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2019, in cui, come sarà approfondito nell’ultima parte, si fa riferimento al fatto che una riforma dell’istituto prescrizionale rappresenta una priorità «al fine di incrementare il grado di fiducia e sicurezza dei cittadini nel servizio giustizia».
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Corte cost. 28 maggio 2014, n.143
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Corte cost. 30 dicembre 1998, n. 455
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Corte cost. 28 maggio 2014, cit.
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Corte cost. 14 febbraio 2013, n. 23
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AMBROSETTI, Enrico Mario, Prescrizione del reato, Dig. Disc. Pen., Agg. X, Torino, Utet, 2018, p.518, il quale osserva l’importanza della decisione n.143 del 2014 della Consulta, sotto due profili: «da un lato, essa conferma che un intervento legislativo limitato ad un aumento del termine prescrizionale per singole fattispecie può rivelarsi in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza; dall’altro, essa pone l’accento sul fatto che una riforma generale dell’istituto – nel fissare nuovi termini prescrizionali – dovrà fare riferimento non solo alla gravità dei reati e al conseguente allarme sociale, ma anche ai diversi ma non meno importanti fattori rappresentati dalla speciale complessità delle indagini richieste per l’accertamento di determinate categorie di reati e dalla relativa laboriosità della verifica dell’ipotesi accusatoria in sede processuale».
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Corte cost. 31 maggio 2018, cit.
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GIUNTA, Fausto, La prescrizione del reato: ossia la causa estintiva che visse due volte, Criminalia, 2017, p. 380
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PULITANO’, Domenico, La moralità della prescrizione per decorso del tempo, Criminalia, 2017, p. 420
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48
Sulla prescrizione come prodotto dell’ineffettività del processo, AMBROSETTI, Enrico Mario, Abolitio criminis e modifica della fattispecie, Padova, Cedam, 2004, p.3
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49
Per una critica al riferimento all’allarme sociale come unico fondamento giustificativo della prescrizione in considerazione del suo dipendere da fattori emozionali, cfr. EUSEBI, Luciano, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore. Disponibile in: https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/eusebi_2_15.pdf, 10 dicembre 2015. Esclude la riconducibilità della sicurezza ad una categoria di bene giuridico in grado di esercitare una funzione critica, PULITANO’, Domenico, Sicurezza e diritto penale, Riv. it. dir. proc. pen. 2009, pp. 552 ss.
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50
Sul tema della ragionevolezza, nella letteratura penalistica, in particolare, DODARO, Giandomenico, Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 2012; MANES, Vittorio, I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza. Disponibile in: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/ upload/Manes%20off% 20rag.pdf; PULITANO’, Domenico, Ragionevolezza e diritto penale, Napoli, ETS, 2012; DI GIOVINE, Ombretta, Il sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale in un caso facile, Riv. it. dir. proc. pen., 2007, pp. 100 ss.; DI GIOVINE, Ombretta, Sul c.d. principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale in materia penale. A proposito del rifiuto totale di prestare il servizio militare, Riv. it. dir. proc. pen., 1995, pp. 159 ss.
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Il principio di proporzione tra pena e reato ha radici storiche millenarie, cfr. PLATONE, Le Leggi, IX, 875b, in REALE, Giovanni (a cura di), Tutti gli scritti, Milano, Bompiani, 2000, p. 1649. Ampiamente, per un efficace affresco storico, CATERINI, Mario, La proporzione nella dosimetria della pena da criterio di legiferazione a canone ermeneutico, cit., pp.49 ss.
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Sulla commisurazione della pena, la bibliografia è ampia, tra gli scritti più significativi, cfr. BRICOLA, Franco, La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti costituzionali, Milano, Giuffrè, 1965, pp. 73 ss. e 323 ss.; DOLCINI, Emilio, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, Cedam, 1968; NUVOLONE, Pietro, Il ruolo del giudice nell’applicazione della pena, in Trent’anni di diritto e procedura penale, II, Padova, Cedam, 1969, pp. 1558 ss.
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Nella letteratura tedesca sulla commisurazione della pena (Strafzumessung) ed i limiti edittali (Strafrahmen), volti a comprendere come la cornice edittale possa influenzare la quantificazione proporzionata della pena da applicare, cfr. ex multis, SCHOTT, Tilmann, Gesetzliche Strafrahmen und ihre tatrichterliche Handhabung, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2004
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In questi termini, CATERINI, Mario, La proporzione nella dosimetria della pena da criterio di legiferazione a canone ermeneutico, cit., p.60, riporta i seguenti esempi: due reati che offendono lo stesso bene giuridico con modalità analoghe, sanzionati con pene differenti; oppure due reati aventi ad oggetto sempre lo stesso interesse, ma con modalità distinte, le une palesemente e obiettivamente più gravi delle altre, sanzionati, comunque, con la medesima pena o, addirittura, invertendo i disvalori, il primo con una sanzione meno severa del secondo.
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Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409, secondo cui «il principio di uguaglianza (…) esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», e si è precisato che «le valutazioni all’uopo necessarie rientrano nell’ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato (…) soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza».
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Per tutte, Corte cost. 12 luglio 1995, n. 313; Corte cost. 28 luglio 1993, n. 343
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Fra le tante, Corte cost. 30 luglio 1981, n. 162; Corte cost. 26 novembre 2004, n. 364; Corte cost., ord. 21 aprile 2006, n. 170; Corte cost., ord. 13 giugno 2006, n. 229; Corte cost., 2 febbraio 2007, n. 22, Giur. cost., 2007, 1, p. 151, con nota di BRUNELLI, David, La Corte costituzionale “vorrebbe ma non può” sulla entità delle pene: qualche apertura verso un controllo più incisivo della discrezionalità legislativa?, pp. 181 ss.; Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329, Foro it., 1998, I, 26, con nota di FIANDACA, Giovanni, Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione, pp. 26 ss.; Corte cost., 25 luglio 2001, n. 287; Corte cost., 9 luglio 2002, n. 327; Corte cost., 29 aprile 2005, n. 168; Corte cost. 23 novembre 2006, n. 394.
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Restando alle decisioni di accoglimento, ulteriori puntualizzazioni sul principio di proporzione sono state condotte nella sentenza n. 391 del 1994, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del minimo edittale previsto per la fattispecie di oltraggio (art. 341 c.p.): la decisione, infatti, pur confermato «il principio secondo cui appartiene alla discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e qualità della sanzione penale» e ribadito che «non spetta (…) alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie», richiama nondimeno il proprio compito di «verificare che l’uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza», e «di valutare la rispondenza della previsione contestata (…) segnatamente al principio di proporzionalità» (decisivo, nel caso di specie, per rilevare la irragionevole sproporzione del minimo edittale e i casi più lievi di oltraggio, anche in base al raffronto con il reato di ingiuria, previsto all’art. 594 c.p.). Ancora, Corte cost. 23 marzo 2016, n. 56, che dichiara l’incostituzionalità dell’art. 181, co.1-bis, d.lgs. 42/2004, là dove è comminata una pena più o meno rigorosa, a seconda che la violazione incida su beni sottoposti a vincolo provvedimentale o su beni sottoposti a vincolo legale, afferma, fra l’altro, come la regolamentazione delle due fattispecie abbia subito, nell’arco di pochi anni, modifiche altalenanti, essendo state colpite dapprima più severamente le violazioni incidenti su beni vincolati per legge, poi entrambe allo stesso modo, e da ultimo più severamente le violazioni incidenti su beni vincolati in via provvedimentale: «si è dunque in presenza di una legislazione ondivaga, non giustificata né da sopravvenienze fattuali né dal mutare degli indirizzi culturali di fondo della normativa in materia; e già questo è sintomo di irragionevolezza della disciplina attuale. Tale irragionevolezza è resa poi manifesta dalla rilevantissima disparità tanto nella configurazione dei reati (nell’un caso delitto, nell’altro, contravvenzione), quanto nel trattamento sanzionatorio, in relazione sia alla entità della pena che alla disciplina delle cause di non punibilità ed estinzione del reato». Va segnalata anche Corte cost. 10 novembre 2016, n. 236, che dichiara l’incostituzionalità dell’art. 567, co. 2, c.p., nella parte in cui punisce l’alterazione di stato mediante falso con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, anziché con quella - contemplata dal primo comma del medesimo articolo per l’omologo reato di alterazione di stato mediante sostituzione di neonato - della reclusione da tre a dieci anni. Di recente, Corte cost. 22 marzo 2024, n.46, § 3.3 (Considerato in diritto).
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Corte cost. 10 maggio 2019, n.112, § 8.1.3 (Considerato in diritto). Per un’ampia disamina dell’orientamento costituzionale sul sindacato di proporzionalità della pena, VIGANO’, Francesco, La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio. Disponibile in: https://www.sistemapenale.it/it/articolo/vigano-la-proporzionalita-nella-giurisprudenza-recente-della-corte-costituzionale-un-primo-bilancio. Da ultimo, Corte cost. 4 febbraio 2025, n.7.
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Corte cost. 28 maggio 2014, n.143
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Ex multis, Corte cost. 31 maggio 2018, cit.
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Utile BARTOLI, Roberto, Vendetta, amnistia, riconciliazione e punizione tra memoria e oblio, Dir. Pen. Contem.-Riv. Trim., 4, 2018, p. 217, secondo cui «la dimensione giuridica punitiva necessita di una razionalità preliminare imprescindibile, potremmo dire esistenziale, costituita dalla circostanza che fatto storico e “senso disvaloriale” del fatto non possono che coincidere temporalmente, come ben espresso dal principio (se non addirittura dal diritto) assoluto e inderogabile della irretroattività della legge penale sfavorevole».
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Qui intesa come attuale al momento della dichiarazione definitiva di responsabilità. Sull’attualità dell’offesa come indice di consumazione del fatto e come elemento descrittivo relativo ad alcuni istituti, FALCINELLI, Daniela, L’attualità dell’offesa. Desistenza volontaria e genesi del disvalore penale, cit., passim
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È una considerazione che si desume dalle dinamiche della discrezionalità politico-criminale, con particolare riguardo alle scelte di abolizione (totale o parziale) del crimine che sono dettate dalla decisione del legislatore democratico di non ritenere più meritevole o bisognosa di repressione criminale una classe di fatti in precedenza inclusi nel catalogo dei reati. Così, MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI Emilio, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, Giuffrè, 2018, p.125. Nello stesso senso, CANESTRARI, Stefano, CORNACCHIA, Luigi, DE SIMONE, Giulio, Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., p.169, i quali espressamente affermano che «quando (…) il legislatore ritenga (…) di dover destituire un determinato fatto di rilevanza penale abrogandolo, ciò normalmente sottintende una valutazione di inoffensività del fatto». Dalla giurisprudenza costituzionale emerge lo stretto nesso di persistenza della valutazione di disvalore del fatto in astratto e politica criminale, da ultimo, Corte cost. 27 febbraio 2019, n.25, ha ribadito che «[a]l pari della creazione delle norme, e delle norme penali in specie, anche la loro abrogazione – totale o parziale – non può, infatti, dipendere, nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di volontà del legislatore (eius est abrogare cuius est condere)». In tal senso, pur con qualche distinzione, Cass., SS.UU, 23-06-2016, n. 26259
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67
Corte cost. 5 novembre 2012, n.251, secondo cui «il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell’offensività della fattispecie base potrebbe risultare “neutralizzata” da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità». Negli stessi termini, più di recente, Corte cost. 21 giugno 2017, n.205; in precedenza, Corte cost. 18 aprile 2014, n.105; Corte cost. 18 dicembre 2014, n.283 (ord.).
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BRICOLA, Franco, Teoria generale del reato (voce), Noviss. Dig. It., Torino, Utet, 1973, XIX, pp. 7 ss.
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CRIVELLARI, Giulio, Il codice penale per il Regno d’Italia, Torino, Unione Tipografico Editrice, 1898, p.568 cita quanto sostenuto nel corso del dibattito alla Camera del 4 giugno 1888 dall’on. Simeoni, in risposta all’affermazione dell’on. Spirito
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Corte cost. 5 novembre 2012, n.251, secondo cui «il principio di offensività è chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale. Se così non fosse, la rilevanza dell’offensività della fattispecie base potrebbe risultare “neutralizzata” da un processo di individualizzazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità». Negli stessi termini, da ultimo, Corte cost. 21 giugno 2017, n.205; in precedenza, Corte cost. 18 aprile 2014, n.105; Corte cost. 18 dicembre 2014, n.283 (ord.).
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Similmente a quanto previsto nel sistema tedesco (§ 78b StGB), cfr. supra § 2.
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DONINI, Massimo, Le sentenze Taricco come giurisdizione di lotta. Tra disapplicazioni “punitive” della prescrizione e stupefacenti amnesie tributarie. Disponibile in: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5952-le-sentenze-taricco-come-giurisdizione-di-lotta
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Una netta conferma di tale lettura è fornita da Corte cost. 23 dicembre 2020, n.278
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Al pari di quanto previsto nel sistema spagnolo, cfr. supra § 2.
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15 Apr 2025 -
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15 Apr 2025 -
Reviewed
17 Apr 2025 -
Reviewed
24 Apr 2025 -
Reviewed
27 May 2025 -
Reviewed
02 June 2025 -
Accepted
10 June 2025
